Art. 10 Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti 1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. 2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni. 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile. 4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e' considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'.