Art. 10 
 
 
                  Trasmissione della documentazione 
     di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti 
 
  1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in  esercizio
dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire  al
GSE  la   richiesta   di   concessione   della   pertinente   tariffa
incentivante,  completa   di   tutta   la   documentazione   prevista
dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
comma comporta il mancato riconoscimento delle  tariffe  incentivanti
per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la
data della comunicazione al  GSE,  fermo  restando  il  diritto  alla
tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori  di  rete
di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei
termini stabiliti dalla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni. 
  3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni  del  presente
decreto, determina e assicura al soggetto  responsabile  l'erogazione
della  tariffa  spettante  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
ricevimento della medesima richiesta, al netto dei  tempi  imputabili
al soggetto responsabile. 
  4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero  dell'edificio  o
unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato   l'impianto   fotovoltaico
congiuntamente all'impianto stesso, deve  essere  comunicata  al  GSE
entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 
  5. Il periodo di  diritto  alle  tariffe  incentivanti  di  cui  al
presente  decreto  e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate
disposte a seguito di problematiche  connesse  alla  sicurezza  della
rete ovvero a seguito di eventi  calamitosi  riconosciuti  come  tali
dalle competenti autorita'.