Art. 2 Criteri generali del regime di sostegno 1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa. 2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2. 3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalita' di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore.