Art. 2 
 
 
               Criteri generali del regime di sostegno 
 
  1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi
di progressione  temporale  della  potenza  installata  coerenti  con
previsioni annuali di spesa. 
  2. Fatte salve  le  disposizioni  transitorie  per  l'accesso  agli
incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi
annui indicativi definiti per ciascun anno o  frazione  di  anno  non
limita  l'accesso  alle  tariffe  incentivanti,  ma   determina   una
riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo  successivo,  tenuto
conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2. 
  3. Al raggiungimento del minore  dei  valori  di  costo  indicativo
cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
unificata, possono essere riviste le modalita' di  incentivazione  di
cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore  sviluppo
del settore.