Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti; b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico; c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e' la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: c1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema elettrico; c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti; d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e': d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica; d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica; e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: e' l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: e' l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalita' individuate in allegato 2; h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a); i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento; m) «produzione annua media di un impianto»: e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; n) «punto di connessione»: e' il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica; o) «rifacimento totale»: e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; p) «servizio di scambio sul posto»: e' il servizio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni; q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare e' concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; s) «soggetto responsabile»: e' il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonche' il soggetto che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8; t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: e' un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche; u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonche' gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; v) «grande impianto»: e' un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u); z) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilita' annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo, calcolato con le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza dei piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4; ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre 2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale data, e' convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo. 2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite, le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico. 3. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.