Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei  moduli
fotovoltaici, piani o  a  concentrazione  solare,  nelle  quali  sono
rilevate  le  prestazioni  dei  moduli  stessi,  secondo   protocolli
definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI  82-25
e successivi aggiornamenti; 
    b)  «costo  di  investimento»:  totale  dei  costi   strettamente
necessari  per  la  realizzazione  a  regola   d'arte   dell'impianto
fotovoltaico; 
    c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e'
la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte  le
seguenti condizioni: 
      c1)  l'impianto  e'  collegato  in  parallelo  con  il  sistema
elettrico; 
      c2) risultano installati tutti i  contatori  necessari  per  la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta  con  la
rete; 
      c3) risultano assolti tutti  gli  eventuali  obblighi  relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti; 
    d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e': 
      d1) per impianti connessi a reti elettriche  in  media  o  alta
tensione, l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del  gruppo  di
conversione della corrente continua in corrente  alternata  in  bassa
tensione, prima che essa sia resa disponibile alle  eventuali  utenze
elettriche del soggetto responsabile e prima che  sia  effettuata  la
trasformazione in media o alta tensione per l'immissione  nella  rete
elettrica; 
      d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa  tensione,
l'energia elettrica misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione
della  corrente  continua  in   corrente   alternata,   ivi   incluso
l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
sia resa disponibile alle eventuali utenze  elettriche  del  soggetto
responsabile e immessa nella rete elettrica; 
    e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un
impianto di produzione  di  energia  elettrica  mediante  conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
e' composto principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici
piani,  nel  seguito  denominati  moduli,  uno  o  piu'   gruppi   di
conversione della corrente continua in  corrente  alternata  e  altri
componenti elettrici minori; 
    f)   «impianto   fotovoltaico   integrato   con   caratteristiche
innovative»: e'  l'impianto  fotovoltaico  che  utilizza  moduli  non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
sostituire elementi  architettonici,  e  che  risponde  ai  requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; 
    g)  «impianto  fotovoltaico  realizzato  su  un   edificio»:   e'
l'impianto i cui moduli sono posizionati  sugli  edifici  secondo  le
modalita' individuate in allegato 2; 
    h) «potenza  nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza  elettrica  dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,  o
di picco, o di targa) di ciascun modulo  fotovoltaico  facente  parte
del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
definite alla lettera a); 
    i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico  eseguito  su  un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente  in  un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la  cui  potenza  nominale  complessiva  sia  non
inferiore a 1 kW, in modo da  consentire  una  produzione  aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l); 
    l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto
a seguito di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia
elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua  media
prima dell'intervento; per i  soli  interventi  di  potenziamento  su
impianti non muniti del gruppo di misura  dell'energia  prodotta,  la
produzione  aggiuntiva  e'  pari   all'energia   elettrica   prodotta
dall'impianto   a   seguito   dell'intervento    di    potenziamento,
moltiplicata per il rapporto tra  l'incremento  di  potenza  nominale
dell'impianto e  la  potenza  nominale  complessiva  dell'impianto  a
seguito dell'intervento di potenziamento; 
    m)  «produzione  annua  media  di  un  impianto»:  e'  la   media
aritmetica,  espressa  in  kWh,  dei  valori  dell'energia  elettrica
effettivamente prodotta negli ultimi due anni  solari,  al  netto  di
eventuali periodi di fermata  dell'impianto  eccedenti  le  ordinarie
esigenze manutentive; 
    n) «punto di connessione»: e' il punto della rete  elettrica,  di
competenza del gestore di rete,  nel  quale  l'impianto  fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica; 
    o)       «rifacimento       totale»:       e'        l'intervento
impiantistico-tecnologico  eseguito  su  un   impianto   entrato   in
esercizio da almeno venti  anni  che  comporta  la  sostituzione  con
componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata; 
    p) «servizio di  scambio  sul  posto»:  e'  il  servizio  di  cui
all'art. 6 del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
    r) «sistema  solare  fotovoltaico  a  concentrazione  o  impianto
fotovoltaico a concentrazione»:  e'  un  impianto  di  produzione  di
energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione
solare,   tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'    composto
principalmente da un insieme di moduli  in  cui  la  luce  solare  e'
concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
alternata e da altri componenti elettrici minori; 
    s)  «soggetto  responsabile»:   e'   il   soggetto   responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
richiedere e ottenere le tariffe incentivanti,  nonche'  il  soggetto
che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8; 
    t) «impianto fotovoltaico con  innovazione  tecnologica»:  e'  un
impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
da significative innovazioni tecnologiche; 
    u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici  realizzati
su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW,  gli  altri
impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti  in
regime di scambio sul posto, nonche'  gli  impianti  fotovoltaici  di
potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
del 2001; 
    v) «grande impianto»: e'  un  impianto  fotovoltaico  diverso  da
quello di cui alla lettera u); 
    z) «costo indicativo cumulato annuo  degli  incentivi»  o  «costo
indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria  dei  prodotti
della  potenza  di  ciascun  impianto   fotovoltaico   ammesso   alle
incentivazioni, di qualunque potenza e  tipologia,  ivi  inclusi  gli
impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7  del
decreto legislativo n. 387 del 2003  e  di  quelli  di  cui  all'art.
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,  per  la  componente
incentivante  riconosciuta  o  prevista  per  la   produzione   annua
effettiva,  laddove  disponibile,  o  per  la  producibilita'   annua
dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del
sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e
di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; 
    aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo
indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo,  calcolato  con
le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza  dei
piccoli e grandi impianti fotovoltaici  ammessi  alle  incentivazioni
nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4; 
    ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31  dicembre
2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a  tale
data, e' convenzionalmente  assunta  pari  al  valore  della  tariffa
premio sull'autoconsumo. 
  2. Ai fini del presente decreto, le cave, le  discariche  esaurite,
le aree di pertinenza di discariche o di siti  contaminati  non  sono
considerate aree agricole, anche se ricadenti  in  aree  classificate
agricole dal pertinente strumento urbanistico. 
  3. Valgono inoltre le definizioni di cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e  all'art.  2
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.