Art. 4 
 
 
        Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica 
                  prodotta da impianti fotovoltaici 
 
  1. I limiti di incentivazione  dell'energia  prodotta  da  impianti
fotovoltaici sono determinati sulla base del costo  annuo  indicativo
degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per  la  seguente
tipologia di impianti: 
    a) impianti fotovoltaici, di cui  al  titolo  II,  a  loro  volta
distinti in piccoli impianti e grandi impianti; 
    b)   impianti   fotovoltaici   integrati   con    caratteristiche
innovative, di cui al titolo III; 
    c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV. 
  2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del  comma
1 sono ammessi al regime  di  sostegno  nei  limiti  di  costo  annuo
individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono  riportati
anche i relativi obiettivi indicativi di potenza: 
 
                                                          Tabella 1.1 
 
    

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                  1/06/2011-     Primo    Secondo
                  31/12/2011   semestre   semestre   TOTALE
                                 2012       2012
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Livelli di costo   300 ML€     150 ML€     130 ML€   580 ML€
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Obiettivi
indicativi
di potenza        1.200 MW     770 MW      720 MW   2.690 MW
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  3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma
1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve
le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5. 
  4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
lettera a) del comma 1 il superamento dei costi  indicativi  definiti
dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti,  ma
determina una  riduzione  aggiuntiva  delle  stesse  per  il  periodo
successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato  5.  Nella
tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi
di potenza. Tali valori  possono  essere  aggiornati  sulla  base  di
quanto stabilito dall'art. 8, comma 5: 
 
                                                          Tabella 1.2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31  dicembre  2011  e  a
tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma
1  si  applicano  le  riduzioni  tariffarie   programmate   stabilite
dall'allegato 5. 
  6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per  gli  impianti  di  cui  alla
lettere b) e c) del comma  1  il  superamento  dei  costi  indicativi
definiti  dalla  tabella  1.3  non  limita  l'accesso  alle   tariffe
incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse  per
il periodo successivo, sulla base di quanto  stabilito  dall'allegato
5: 
 
                                                          Tabella 1.3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico