Art. 4 Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici 1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti: a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti; b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al titolo III; c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV. 2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati anche i relativi obiettivi indicativi di potenza: Tabella 1.1 ------------------------------------------------------------ 1/06/2011- Primo Secondo 31/12/2011 semestre semestre TOTALE 2012 2012 ------------------------------------------------------------ Livelli di costo 300 ML€ 150 ML€ 130 ML€ 580 ML€ ------------------------------------------------------------ Obiettivi indicativi di potenza 1.200 MW 770 MW 720 MW 2.690 MW ------------------------------------------------------------ 3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5. 4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Nella tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5: Tabella 1.2 Parte di provvedimento in formato grafico 5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5. 6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla lettere b) e c) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5: Tabella 1.3 Parte di provvedimento in formato grafico