Art. 5 
 
 
           Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi 
          di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del  presente
articolo, le tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  sono
cumulabili  esclusivamente  con  i  seguenti  benefici  e  contributi
pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: 
    a) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
    b) contributi  in  conto  capitale  fino  al  60%  del  costo  di
investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
pubbliche o paritarie di qualunque  ordine  e  grado  ed  il  cui  il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche  e
su superfici ed  immobili  di  strutture  militari  e  penitenziarie,
ovvero su superfici e immobili o loro  pertinenze  di  proprieta'  di
enti locali o di regioni e province autonome; 
    c) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
del  costo  di  investimento  per  impianti  fotovoltaici  che  siano
realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle  lettera
a) e b), ovvero  su  edifici  di  proprieta'  di  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  che  provvedono  alla  prestazione  di
servizi  sociali  affidati  da  enti  locali,  ed  il  cui   soggetto
responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa  di
utilita' sociale; 
    d) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno  di  siti
contaminati come definiti dall'art. 240  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il  soggetto
responsabile dell'impianto assuma la  diretta  responsabilita'  delle
preventive operazioni di bonifica; i  predetti  contributi  non  sono
cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a); 
    e) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
del costo di investimento per  impianti  fotovoltaici  integrati  con
caratteristiche innovative; 
    f) contributi in conto capitale in misura non  superiore  al  30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; 
    g)  finanziamenti  a  tasso  agevolato  erogati   in   attuazione
dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    h) benefici conseguenti all'accesso a  fondi  di  garanzia  e  di
rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 
  2.  Fermo  restando  il  diritto  al  beneficio   della   riduzione
dell'imposta sul valore aggiunto per  gli  impianti  facenti  uso  di
energia solare per la produzione di  calore  o  energia,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
decreto del Ministro delle  finanze  29  dicembre  1999,  le  tariffe
incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
in relazione all'impianto fotovoltaico, siano  state  riconosciute  o
richieste detrazioni fiscali. 
  3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli
impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti  introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005,  6  febbraio  2006,  19
febbraio 2007 e 6 agosto 2010. 
  4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita'
degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi  di
cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto. 
  5. Per gli impianti di cui ai  titoli  II,  III  e  IV  le  tariffe
incentivanti sono aggiuntive ai seguenti  benefici,  alternativi  fra
loro: 
    a) il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  per  gli  impianti
ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma  7,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni
di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina  continua  ad
applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle  tariffe
incentivanti di cui al presente decreto; 
    b)  il  ritiro  con  le  modalita'  e  alle  condizioni   fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ai  sensi  dell'art.
13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
la cessione al mercato. 
  6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui  alle
lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che  entrano
in esercizio entro il 31 dicembre 2012.