Art. 6 Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti 1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita' e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto. 2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. 3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni: a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui all'art. 8, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A tal fine, il limite di costo per il 2011 e' inclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all'art. 8 per l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012; b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8, comma 3; il predetto termine e' incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW. 4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. 5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.