Art. 7 
 
 
             Indennizzo nel caso di perdita del diritto 
               a una determinata tariffa incentivante 
 
  1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da  parte  del  gestore  di
rete, dei  tempi  per  il  completamento  della  realizzazione  della
connessione e per l'attivazione  della  connessione,  previsti  dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del  23
luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo  allegato  A,  e  successive
modiche ed integrazioni,  comporti  la  perdita  del  diritto  a  una
determinata  tariffa  incentivante,  si  applicano   le   misure   di
indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A,  e
successive modifiche e integrazioni.