Art. 8 Iscrizione al registro per i grandi impianti 1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A. 2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno, il periodo per l'iscrizione al registro e' riaperto, nel caso di ulteriore disponibilita' nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo. 3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9; c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; d) minore potenza dell'impianto; e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalita' e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%. 5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo della relativa allocazione. 6. Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'art. 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalita' di cui ai precedenti commi. 7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), dovuto a eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In tal caso, l'impianto mantiene il diritto di accesso alle tariffe incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2. 8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi. 9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al registro di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.