Art. 8 
 
 
            Iscrizione al registro per i grandi impianti 
 
  1. Per gli anni 2011 e  2012  i  soggetti  responsabili  di  grandi
impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito  registro
informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A. 
  2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione  al  registro  devono
pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno,
il periodo per l'iscrizione al registro  e'  riaperto,  nel  caso  di
ulteriore disponibilita' nell'ambito  del  limite  di  costo  di  cui
all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre  2011.  Per  il
primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente  riaperto,
nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo
semestre dell'anno 2012  il  periodo  per  l'iscrizione  al  registro
decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente  riaperto,
nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto  di
quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo. 
  3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al  registro
e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni  dalla  data  di
chiusura  del  relativo  periodo,  secondo  i  seguenti  criteri   di
priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
    a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della
richiesta di iscrizione; 
    b) impianti  per  i  quali  sono  stati  terminati  i  lavori  di
realizzazione  alla  data  di  presentazione   della   richiesta   di
iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9; 
    c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; 
    d) minore potenza dell'impianto; 
    e)  precedenza  della  data  della  richiesta  di  iscrizione  al
registro. 
  4. Qualora per un impianto iscritto al registro in  posizione  tale
da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non  sia
prodotta la certificazione della fine dei  lavori  entro  il  termine
indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione  dello  stesso
impianto  decade.  Nel  caso  in  cui  tale  impianto  sia   comunque
completato  e  acceda,  in  un  periodo  successivo,   alle   tariffe
incentivanti con le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui  al  presente
decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data  di  entrata  in
esercizio ridotta del 20%. 
  5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il  caso  di  cancellazioni  a
cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio  entro  il
31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia
o decadenza  dal  diritto  sono  allocate  sul  primo  periodo  utile
successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette  risorse
e a comunicare il periodo della relativa allocazione. 
  6. Qualora un impianto  iscritto  al  registro  nell'anno  2011  in
posizione tale da non rientrare nel limite di costo di  cui  all'art.
4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012
deve inoltrare al GSE  una  nuova  richiesta  di  iscrizione  con  le
modalita' di cui ai precedenti commi. 
  7. Il comma 4 non si applica  nei  casi  di  mancato  rispetto  del
termine di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),  dovuto  a  eventi
calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In  tal
caso,  l'impianto  mantiene  il  diritto  di  accesso  alle   tariffe
incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2. 
  8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi. 
  9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al  registro
di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.