Art. 9 
 
 
         Certificazione di fine lavori per i grandi impianti 
 
  1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto  titolare  di  un  impianto
iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei
lavori di realizzazione dell'impianto, allegando  perizia  asseverata
che certifichi il rispetto di quanto  previsto  all'allegato  3-B,  e
trasmette copia della comunicazione e della  perizia  al  gestore  di
rete. 
  2. Entro 30 giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  il
gestore di rete verifica la rispondenza di  quanto  dichiarato  nella
perizia asseverata dandone comunicazione al GSE. 
  3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i  gestori  di
rete provvedono alla verifica  di  quanto  dichiarato  nella  perizia
asseverata, di cui al comma 1. 
  4. Per gli impianti di cui all'art. 8,  comma  3,  lettera  b),  la
comunicazione del termine dei lavori di  realizzazione  dell'impianto
corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla
richiesta di iscrizione al registro.