Art. 9 Certificazione di fine lavori per i grandi impianti 1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all'allegato 3-B, e trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete. 2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE. 3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata, di cui al comma 1. 4. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla richiesta di iscrizione al registro.