Art. 2 Gestione ed esercizio della raccolta 1. La gestione e l'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza e' effettuata dal concessionario. 2. La raccolta, oltre che dal concessionario, tramite un proprio portale internet, mediante il quale vengono fornite al giocatore tutte le informazioni e funzionalita' necessarie per la fruizione del gioco e la gestione del proprio conto di gioco, e', altresi', consentita ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 24 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, che richiedono di diventare rivenditori ed in esito ad apposita istanza sono a tal fine autorizzati da AAMS, come previsto dal successivo art. 4, e sottoscrivono con il concessionario apposito contratto per la raccolta a distanza delle lotterie telematiche.