Art. 2 
 
 
                Gestione ed esercizio della raccolta 
 
  1. La gestione  e  l'esercizio  della  raccolta  a  distanza  delle
lotterie nazionali ad  estrazione  istantanea  con  partecipazione  a
distanza e' effettuata dal concessionario. 
  2. La raccolta, oltre che dal concessionario,  tramite  un  proprio
portale internet, mediante il  quale  vengono  fornite  al  giocatore
tutte le informazioni e funzionalita' necessarie per la fruizione del
gioco e la  gestione  del  proprio  conto  di  gioco,  e',  altresi',
consentita ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 24 della legge n.
88 del 7 luglio 2009, che richiedono di diventare rivenditori  ed  in
esito ad apposita istanza sono a tal fine autorizzati da  AAMS,  come
previsto dal successivo art. 4, e sottoscrivono con il concessionario
apposito  contratto  per  la  raccolta  a  distanza  delle   lotterie
telematiche.