Art. 4 
 
 
               Organizzazione delle strutture generali 
 
  1. Nei limiti determinati dal  presente  decreto,  l'organizzazione
interna delle strutture che compongono il Segretariato generale,  ivi
comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a  Ministri  o
Sottosegretari,  puo'  essere  modificata   con   provvedimento   del
Segretario  generale.  Entro  i   limiti   stessi,   alle   modifiche
dell'organizzazione   interna   delle   strutture    affidate    alla
responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i
Ministri o Sottosegretari interessati. 
  2.    L'organizzazione    delle     Unita'     di     coordinamento
interdipartimentale, istituite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis,
del decreto legislativo, e' disciplinata con decreto  del  Segretario
generale. Con la stessa modalita' sono individuate le risorse di  cui
si avvalgono le Unita' stesse e  sono  adottati  i  provvedimenti  di
carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.