Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Livellamento remunerativo Italia-Europa 
 
  1.   Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente
corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o
quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e
istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A,  non  puo'
superare la  media  ((ponderata  rispetto  al  PIL))  degli  analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di  omologhe
cariche e incarichi negli altri ((sei  principali))  Stati  dell'Area
Euro.  Fermo  il  principio  costituzionale  di  autonomia,   per   i
componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il
costo relativo al trattamento economico  omnicomprensivo  annualmente
corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo'  superare  la
media ((ponderata rispetto al PIL)) del costo relativo ai  componenti
dei Parlamenti nazionali. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai  segretari
generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso
delle retribuzioni  e  delle  indennita'  a  carico  delle  pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell'ISTAT  e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°
luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e
all'individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al
comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in  corso
sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La
partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In  sede  di
prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
Ministri di cui al primo periodo  e'  adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto
dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a
raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la
individuazione   riferite   all'anno   2010   sono   provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro
il 31 marzo 2012. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di
principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. 
  5. I componenti degli organi  di  cui  all'allegato  B,  che  siano
dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,
salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. 
  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere
dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i
compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati  ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del  terzo  comma  dell'art.  117
          della Costituzione: 
              "Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.".