Art. 2
Auto blu
1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600
cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai
Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.