Art. 3 
 
 
                              Aerei blu 
 
  1. I voli di Stato  devono  essere  limitati  al  Presidente  della
Repubblica, ai Presidenti di  Camera  e  Senato,  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale. 
  2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere  specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
e  rese  pubbliche  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.