Art. 4 
 
 
                              Benefits 
 
  1. Fatta eccezione per il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  la
cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi  incarico
o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  anche  negli
organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale,  ivi  compresi
quelli indicati nell'articolo 121  della  Costituzione,  non  possono
essere utilizzati immobili pubblici,  anche  ad  uso  abitativo,  ne'
destinato personale pubblico,  ne'  messi  a  disposizione  mezzi  di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione  appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi  comunque  finanziati.  Restano
ferme le norme previste  dall'ordinamento  in  materia  di  sicurezza
nazionale o di protezione personale. 
  2. La Camera dei deputati, il Senato  della  Repubblica,  la  Corte
costituzionale, nell'ambito  della  propria  autonomia,  assumono  le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di  cui  al
comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la
cessazione dalla carica. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 121 della Costituzione: 
              "Art. 121. Sono  organi  della  Regione:  il  Consiglio
          regionale, la Giunta e il suo Presidente. 
              Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative
          attribuite alla Regione e le  altre  funzioni  conferitegli
          dalla Costituzione e dalle leggi.  Puo'  fare  proposte  di
          legge alle Camere. 
              La  Giunta  regionale  e'  l'organo   esecutivo   delle
          Regioni. 
              Il Presidente  della  Giunta  rappresenta  la  Regione;
          dirige la politica  della  Giunta  e  ne  e'  responsabile;
          promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;  dirige
          le  funzioni  amministrative  delegate  dallo  Stato   alla
          Regione, conformandosi alle istruzioni  del  Governo  della
          Repubblica.". 
              Per il riferimento al testo del terzo  comma  dell'art.
          117 della Costituzione, vedasi nelle note all'art. 1.