Art. 4 Benefits 1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne' destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale. 2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica. 3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 121 della Costituzione: "Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.". Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, vedasi nelle note all'art. 1.