Art. 4
Benefits
1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la
cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico
o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi
quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono
essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne'
destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano
ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza
nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte
costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 ((che vengono riconosciuti)) ai rispettivi Presidenti dopo la
cessazione dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 121 della Costituzione:
"Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.".
Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art.
117 della Costituzione, vedasi nelle note all'art. 1.