Art. 5
Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi
collegiali
1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a
decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31
dicembre 2013, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo,
calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente,
nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l'aggiornamento del personale.
((2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte
concernente gli organi previsti per legge che operano presso il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. (12)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa."
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 ((Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la
valutazione della perdurante utilita' degli organismi
collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale
riduzione di tali organismi fino al definitivo
trasferimento delle attivita' ad essi demandate nell'ambito
di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno
esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato
articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi
collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari attivita'
previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004
che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006
venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di
cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, sono
individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla
base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale
da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato
articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006
riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali
ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore
del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e
funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei
servizi e la razionalizzazione delle procedure, le
strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono
soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
successive modificazioni.;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di
cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6,
lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
puo' delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del
presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica."
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248:
"29.Contenimento spesa per commissioni comitati ed
altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa
complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo
1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo."