Art. 6
Finanziamento dei partiti politici
1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una
riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi
e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un
numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi
organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))".
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 275 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
" 275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3
giugno 1999, n. 157, e' ridotta di 20 milioni di euro annui
a decorrere dal 2008.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento
europeo e dei consigli regionali successivo alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di
un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed
e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato
articolo 1."
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), come
modificato dalla presente legge:
"1.Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici.
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma
5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne
elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo
48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.
515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o
partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla
durata della legislatura dei rispettivi organi. Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in
cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o
da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge
n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".