Art. 6 
 
 
                 Finanziamento dei partiti politici 
 
  1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno  1999,
n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando  una
riduzione complessiva del 30 per cento. 
  2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157,  il  terzo  e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso  di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi
e' interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un
numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi
organi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111))". 
  3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo  del  Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 275 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              " 275. L'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  3
          giugno 1999, n. 157, e' ridotta di 20 milioni di euro annui
          a decorrere dal 2008.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  5  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "4. A decorrere dal  primo  rinnovo  del  Senato  della
          Repubblica,  della  Camera  dei  deputati,  del  Parlamento
          europeo e dei consigli regionali successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo  di
          un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo,  della
          legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed
          e' abrogato il  quarto  periodo  del  comma  6  del  citato
          articolo 1." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3  giugno
          1999, n. 157 (Nuove norme  in  materia  di  rimborso  delle
          spese  per  consultazioni  elettorali  e   referendarie   e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria  ai  movimenti   e   partiti   politici),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "1.Rimborso  per  le  spese  elettorali  sostenute   da
          movimenti o partiti politici. 
              1. E' attribuito ai movimenti  o  partiti  politici  un
          rimborso in relazione alle spese elettorali  sostenute  per
          le campagne per il rinnovo del Senato  della  Repubblica  e
          della Camera dei deputati, del  Parlamento  europeo  e  dei
          consigli regionali. 
              1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal  comma
          5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o  partiti
          politici in relazione alle spese sostenute per le  campagne
          elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo
          48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere. 
              2. L'erogazione dei rimborsi e'  disposta,  secondo  le
          norme della presente  legge,  con  decreti  del  Presidente
          della Camera dei deputati, a carico  del  bilancio  interno
          della Camera dei deputati, per quanto riguarda  il  rinnovo
          della Camera dei deputati, del  Parlamento  europeo  e  dei
          consigli regionali, nonche' per i  comitati  promotori  dei
          referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto  del
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
          bilancio interno del Senato della Repubblica,  si  provvede
          all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
          Repubblica. I movimenti o partiti  politici  che  intendano
          usufruire dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena  di
          decadenza, al Presidente della Camera  dei  deputati  o  al
          Presidente  del  Senato  della   Repubblica,   secondo   le
          rispettive competenze, entro dieci  giorni  dalla  data  di
          scadenza del termine per la presentazione delle  liste  per
          il rinnovo degli organi di cui al comma 1. 
              3. Il  rimborso  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto
          ripartendo, tra  i  movimenti  o  partiti  politici  aventi
          diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
          il rinnovo di ciascuno degli  organi  di  cui  al  medesimo
          comma 1. 
              4. In caso di  richiesta  di  uno  o  piu'  referendum,
          effettuata ai sensi dell'articolo 75 della  Costituzione  e
          dichiarata  ammissibile  dalla  Corte  costituzionale,   e'
          attribuito ai comitati  promotori  un  rimborso  pari  alla
          somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per  ogni
          firma valida  fino  alla  concorrenza  della  cifra  minima
          necessaria per la validita' della richiesta e  fino  ad  un
          limite  massimo  pari  complessivamente  a  euro  2.582.285
          annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
          raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
          Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di  lire  5
          miliardi di cui al presente  comma,  per  le  richieste  di
          referendum effettuate  ai  sensi  dell'articolo  138  della
          Costituzione. 
              5. L'ammontare di ciascuno dei quattro  fondi  relativi
          agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno  di
          legislatura degli  organi  stessi,  alla  somma  risultante
          dalla moltiplicazione dell'importo  di  euro  1,00  per  il
          numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle  liste
          elettorali per le elezioni della Camera dei  deputati.  Per
          le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
          europeo del 13 giugno 1999, l'importo di  cui  al  presente
          comma e' ridotto a L. 3.400. 
              5-bis. Per il rimborso previsto dal comma  1-  bis,  in
          relazione  alle  spese  sostenute  per  le  elezioni  nella
          circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5  relativi,
          rispettivamente, al Senato della Repubblica e  alla  Camera
          dei deputati, sono incrementati nella misura  dell'1,5  per
          cento  del  loro  ammontare.  Ciascuno  dei   due   importi
          aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
          ripartizioni della  circoscrizione  Estero  in  proporzione
          alla rispettiva popolazione. La quota spettante a  ciascuna
          ripartizione e' suddivisa tra  le  liste  di  candidati  in
          proporzione   ai   voti   conseguiti   nell'ambito    della
          ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota  le
          liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
          ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
          dei   voti   validamente   espressi    nell'ambito    della
          ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
          comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993,  n.
          515. 
              6.  I  rimborsi  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis   sono
          corrisposti con cadenza annuale,  entro  il  31  luglio  di
          ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
          in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in  cui
          si e' svolta la  consultazione  referendaria.  L'erogazione
          dei rimborsi non e' vincolata alla  prestazione  di  alcuna
          forma di garanzia bancaria  o  fidejussoria  da  parte  dei
          movimenti o partiti politici aventi  diritto.  In  caso  di
          scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
          Camera dei deputati il versamento delle quote  annuali  dei
          relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o
          partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
          delle quote dei rimborsi per un numero di  anni  pari  alla
          durata  della  legislatura  dei   rispettivi   organi.   Il
          versamento della quota annua di rimborso,  spettante  sulla
          base del presente comma, e' effettuato anche  nel  caso  in
          cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate  o
          da erogare ai sensi del presente  articolo  ed  ogni  altro
          credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
          politici  possono  costituire  oggetto  di  operazioni   di
          cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi. 
              7.  Per  il  primo  rinnovo  del   Parlamento   europeo
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge e dei consigli regionali  negli  anni  1999  e  2000,
          nonche'  per   le   consultazioni   referendarie   il   cui
          svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
          corrisposti in unica soluzione. 
              8. In caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 8 della legge 2  gennaio  1997,  n.  2,  o  di
          irregolare redazione del  rendiconto,  redatto  secondo  le
          modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata  legge
          n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
          Presidente del Senato della  Repubblica,  per  i  fondi  di
          rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
          fino ad avvenuta regolarizzazione. 
              9. All'articolo 10, comma 1, della  legge  10  dicembre
          1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole:  «degli
          abitanti» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  cittadini
          della Repubblica iscritti nelle liste elettorali». 
              10. In sede di prima applicazione e in  relazione  alle
          spese elettorali sostenute per il  rinnovo  del  Parlamento
          europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui  al  comma  2
          decorre dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.".