Art. 7 
 
 
                            Election day 
 
  1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  dei
Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente
con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data
nell'arco dell'anno. 
  2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni  di  cui  al
comma 1 si effettuano  nella  data  stabilita  per  le  elezioni  del
Parlamento europeo.