Art. 8 
 
 
  Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica 
 
  1. Entro tre mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio  sito
istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco
delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote
di partecipazione anche minoritaria  indicandone  l'entita',  nonche'
una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra  l'ente
o l'organismo e le societa' ovvero  tra  le  societa'  controllate  e
indicano se, nell'ultimo triennio  dalla  pubblicazione,  le  singole
societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.