Il responsabile 
               per i sistemi informativi automatizzati 
 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18  aprile
2011), portante  "Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010 n.24; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della  L.  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove  regole
procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»; 
  Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 
  Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche  previste
dall'articolo  34,  comma  1,  del  citato  decreto  ministeriale  21
febbraio 2011, n. 44; 
  Acquisito il parere espresso in data 17 giugno 2011 dal Garante per
la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da DigitPA; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               ART. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente  provvedimento  stabilisce  le  specifiche  tecniche
previste dall'articolo 34, comma 1, del  regolamento  concernente  le
regole tecniche per l'adozione nel processo  civile  e  nel  processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  in
attuazione dei principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ai  sensi  dell'articolo  4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito
nella legge 22 febbraio 2010 n.24.