ART. 2 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini  del  presente  provvedimento,  oltre  alle  definizioni
contenute nell'articolo 2 del regolamento, si intende: 
    a) regolamento: il decreto del Ministro della giustizia  in  data
21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le  regole
tecniche per l'adozione nel processo civile  e  nel  processo  penale
delle  tecnologie  dell'informazione  e   della   comunicazione,   in
attuazione dei principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ai  sensi  dell'articolo  4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito
nella legge 22 febbraio 2010 n.24; 
    b) CEC-PAC: Comunicazione Elettronica  Certificata  tra  Pubblica
Amministrazione e Cittadini, di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009; 
    c) CNS: Carta Nazionale dei Servizi; 
    d) CSV: Comma-separated values; 
    e) DTD: Document Type Definition; 
    f)  DGSIA:  Direzione  Generale   per   i   Sistemi   Informativi
Automatizzati del  Ministero  della  Giustizia,  responsabile  per  i
sistemi informativi automatizzati; 
    g) GSU: Sistema di gestione informatizzata dei registri  per  gli
uffici notifiche e protesti; 
    h) HSM: Hardware Security Module; 
    i) HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer; 
    j) IMAP: Internet Message Access Protocol; 
    k)  PdA:  Punto  di  Accesso,  come  definito  all'art.  23   del
regolamento; 
    l) PEC: Posta Elettronica Certificata; 
    m) POP: Post Office Protocol; 
    n) PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni; 
    o)  RdA:  Ricevuta  di  Accettazione  della   Posta   Elettronica
Certificata; 
    p) RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna  della  Posta  Elettronica
Certificata; 
    q) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi  Elettronici,  come
definito all'art. 7 del regolamento; 
    r) SMTP: Simple Mail Transfer Protocol; 
    s) UU.GG.: Uffici Giudiziari; 
    t) WSDL: Web Services Definition Language; 
    u) XML; eXtensible Markup Language; 
    v) XSD: XML Schema Definition; 
    w) SPC: Sistema Pubblico di Connettivita'; 
    x)  PKCS#11:  interfaccia  di  programmazione  che  consente   di
accedere  alle  funzionalita'  crittografiche  del   token;   tramite
l'opportuna sequenza di chiamate al token per mezzo  dell'interfaccia
PKCS#11 e' possibile implementare la procedura di identificazione. 
    y) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature):  formato  di  busta
crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata  a
sua  volta  sulle  specifiche  RFC  3852  e  RFC  2634  e  successive
modificazioni. 
    z) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature):  formato  di  busta
crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta
sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni. 
    aa)  OID  (Object  IDentifier):  codice  univoco  basato  su  una
sequenza  ordinata  di  numeri  per  l'identificazione  di   evidenze
informatiche utilizzate  per  la  rappresentazione  di  oggetti  come
estensioni, attributi,  documenti  e  strutture  di  dati  in  genere
nell'ambito   degli    standard    internazionali    relativi    alla
interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione
univoca in ambito mondiale.