Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro (( 8.600.000 )) ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonche' la spesa di (( euro 350.000 )) per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e
territori. Nell'ambito dello stanziamento di (( euro 8.600.000 ))il
Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare
risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione
in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di
intervento, nel periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui
al )) presente decreto.
2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento
(UE) n. 204/2011, del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato
dal (( regolamento (UE) n. 572/2011, del Consiglio, del 16 giugno
2011 )),e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto
sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 (( e ad Istanbul
il 15 luglio 2011 )), circa l'individuazione di un meccanismo che
consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche
libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle
obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento
idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i
beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati
come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano
della sicurezza operativa e della sostenibilita' finanziaria, in
favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose
per l'assistenza al popolo libico, nonche' per l'apertura di linee di
credito per le finalita' suindicate anche in favore del Consiglio
nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare
dell'autorita' di Governo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a
sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito
del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con
proprio decreto, puo' destinare risorse, per iniziative in altre aree
di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel
periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui al )) presente
decreto.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento
della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito
presso lo United Nations Office on Drug and Crime(UNODC) per il
contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano
Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel
quadro NATO Russia Council.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
(( 7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario
pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College,
con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla
risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attivita' rivolte
alle formazione e all'aggiornamento del personale che presta
servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). ))
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di
personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale e'
corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari
all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il
parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del
personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan
e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga
all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito
dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio
in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere
la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e'
corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti
dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di
servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue
attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due
unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di
durata comunque inferiore (( al periodo di applicazione delle
disposizioni di cui al )) presente decreto.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Per incarichi presso il contingente italiano in missioni
internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i
viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione
italiana al Trust Fund InCEistituito presso la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della
cooperazione regionale nell'area (( dell'Iniziativa Centro europea.
))
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la
partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica,
al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi
partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area.
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti alla citata legge n. 49 del 1987,
si veda nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti alla citata legge n. 220 del 2010,
si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati
statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione
europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi
e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di
agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.";
"Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie. - 1.
Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate
ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio
per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il
relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.";
"Art. 186. Viaggi di servizio. - Il personale che per
ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato
temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o
allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio,
l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con
decreto motivato del Ministro. L'indennita' personale e'
ridotta della meta' per un periodo successivo che non puo'
superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine.
Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la
meta' del trattamento di missione previsto per il
territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in
godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta
servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo,
un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita'
mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi
rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di
funzionari direttivi o di altro personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' base
mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di
altro personale. A tale indennita' si applica:
a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la
missione;
b) in mancanza di posto di organico corrispondente,
il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per
il capo di rappresentanza diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente per la
carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il
restante personale della sede con esclusione, se
differente, di quello stabilito per il capo di
rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano piu' coefficienti di
maggiorazione oltre quello fissato per il capo di
rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga
in localita' dove non esistano uffici diplomatici o
consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma
del presente comma, il coefficiente di maggiorazione
stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentita la Commissione di cui all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di
cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate
dell'indennita' supplementare prevista dall'ultimo comma
dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del
bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo di una
rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge,
spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal
presente articolo per il dipendente.".
- La legge 18 dicembre 1982, n. 948 (Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.