Art. 2 
 
 
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
                      pace e di stabilizzazione 
 
  1. Per iniziative  di  cooperazione  in  favore  di  Iraq,  Libano,
Myanmar,  Pakistan,  Somalia  e  Sudan,  volte   ad   assicurare   il
miglioramento delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro (( 8.600.000 )) ad integrazione degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' la spesa di  ((  euro  350.000  ))  per  gli  interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n.  58,  anche  in  altre  aree  e
territori. Nell'ambito dello stanziamento di (( euro  8.600.000  ))il
Ministro degli affari esteri, con  proprio  decreto,  puo'  destinare
risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative  di  cooperazione
in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti  necessita'  di
intervento, nel periodo (( di applicazione delle disposizioni di  cui
al )) presente decreto. 
  2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento
(UE) n. 204/2011, del Consiglio, del 2 marzo  2011,  come  modificato
dal (( regolamento (UE) n. 572/2011, del  Consiglio,  del  16  giugno
2011 )),e considerate le decisioni assunte  dal  Gruppo  di  contatto
sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011 (( e ad  Istanbul
il 15 luglio 2011 )), circa l'individuazione  di  un  meccanismo  che
consenta lo  scongelamento  dei  fondi  e  delle  risorse  economiche
libici, o il loro utilizzo come garanzia per il  finanziamento  delle
obbligazioni del Consiglio  nazionale  transitorio,  quale  strumento
idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica,  i
beni pubblici libici congelati in Italia  possono  essere  utilizzati
come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul  piano
della sicurezza operativa  e  della  sostenibilita'  finanziaria,  in
favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative  onerose
per l'assistenza al popolo libico, nonche' per l'apertura di linee di
credito per le finalita' suindicate anche  in  favore  del  Consiglio
nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale  titolare
dell'autorita' di Governo. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la  prosecuzione  degli
interventi operativi di emergenza e di sicurezza per  la  tutela  dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad  alto
rischio. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa  di  euro  2.295.224  per  gli  interventi  a
sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito
del medesimo stanziamento,  il  Ministro  degli  affari  esteri,  con
proprio decreto, puo' destinare risorse, per iniziative in altre aree
di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento  nel
periodo (( di applicazione delle disposizioni di cui al  ))  presente
decreto. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento  delle
misure   di   sicurezza   attiva,   passiva   e   informatica   delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011,  la  spesa  di  euro  340.000  per  la  partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO  destinato  all'addestramento
della polizia irachena, al Fondo del  Gruppo  di  Contatto  istituito
presso lo United Nations Office  on  Drug  and  Crime(UNODC)  per  il
contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di  Aden  e  dell'Oceano
Indiano e per la partecipazione  italiana  al  progetto  STANDEX  nel
quadro NATO Russia Council. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre  2011,  la  spesa  di  euro  200.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per  il
Libano. 
  (( 7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario
pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore  dello  Staff  College,
con sede in Torino, istituito quale  organismo  internazionale  dalla
risoluzione n. 55/278 del  12  luglio  2001  dell'Assemblea  generale
delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere  le  attivita'  rivolte
alle  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale   che   presta
servizio, ovvero da inserire,  presso  gli  organismi  internazionali
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). )) 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre  2011,  la  spesa  di  euro  399.983   per   assicurare   la
partecipazione dell'Italia alle  operazioni  civili  di  mantenimento
della pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti  di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e  la  Cooperazione
in Europa (OSCE). 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre  2011,  la  spesa  di  euro  994.938   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali. 
  10. Per la realizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  a
sostegno dei processi di pace  e  di  rafforzamento  della  sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio
2011 e fino al 31 dicembre  2011,  la  spesa  di  euro  1.000.000  ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per  l'anno  2011  per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio  in  missione  di
personale del  Ministero  degli  affari  esteri  presso  le  sedi  in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale  e'
corrisposta un'indennita',  senza  assegno  di  rappresentanza,  pari
all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni. E' altresi' autorizzata, a  decorrere  dal  1°  luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la  spesa  di  euro  61.971  per  il
parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in  Italia  del
personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e  Pakistan
e  per  i  familiari  a  carico.  Il  relativo  diritto,  in   deroga
all'articolo  181,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e'  acquisito
dopo   4   mesi   ancorche'   i   viaggi   siano   stati   effettuati
precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio
2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio
in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere
la  presenza  italiana  in  Kurdistan.  Al  predetto  funzionario  e'
corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti
dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di
servizio  all'interno  dell'Iraq.  Per   l'espletamento   delle   sue
attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due
unita' da reperire in loco, con contratto  a  tempo  determinato,  di
durata  comunque  inferiore  ((  al  periodo  di  applicazione  delle
disposizioni di cui al )) presente decreto. 
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro  403.200  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni  PESD  e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  Europea.  Al
predetto personale  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
eventualmente   concessa   dall'organizzazione   internazionale    di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
Per  incarichi   presso   il   contingente   italiano   in   missioni
internazionali,  l'indennita'   non   puo'   comunque   superare   il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i
viaggi di servizio,  ai  sensi  dell'articolo  186  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni, del personale del Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan. 
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa  di  euro  1.000.000  per  la  partecipazione
italiana al Trust Fund InCEistituito presso la Banca Europea  per  la
Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,  destinato  al  rafforzamento   della
cooperazione regionale nell'area (( dell'Iniziativa  Centro  europea.
)) 
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
dicembre  2011,  la  spesa  di  euro  300.000   per   assicurare   la
partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa  adriatico-ionica,
al fine  di  attuare  il  coordinamento  delle  politiche  dei  Paesi
partecipanti  per  il  rafforzamento  della  cooperazione   regionale
nell'area. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 49  del  1987,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 220 del  2010,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione  del  Fondo
          per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001. 
              - La legge 6  febbraio  1992,  n.  180  (Partecipazione
          dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
          internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          51 del 2 marzo 1992. 
               - Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186 del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri),
          pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
          n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente: 
              "Art. 171.  Indennita'  di  servizio  all'estero  -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
                a) dall'indennita' base di cui  all'allegata  tabella
          A; 
                b) dalle maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
                  a)  del  costo  della  vita,   desunto   dai   dati
          statistici elaborati  dalle  Nazioni  Unite  e  dall'Unione
          europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi
          e dei servizi. Il Ministero puo' a tal  fine  avvalersi  di
          agenzie specializzate a livello internazionale; 
                  b) degli oneri connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
                  c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189."; 
              "Art. 181. Spese di viaggio per congedo o ferie.  -  1.
          Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
          a quello che si trova  in  sedi  particolarmente  disagiate
          ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di  viaggio
          per congedo in Italia anche per i familiari  a  carico.  Il
          relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12  e  8
          mesi,   ancorche'   i   viaggi   siano   stati   effettuati
          precedentemente."; 
              "Art. 186. Viaggi di servizio. - Il personale  che  per
          ragioni di servizio dalle sedi  all'estero  venga  chiamato
          temporaneamente in Italia o sia ivi  trattenuto  durante  o
          allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
          massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il  viaggio,
          l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
          attribuito per  un  ulteriore  periodo  di  10  giorni  con
          decreto motivato del Ministro.  L'indennita'  personale  e'
          ridotta della meta' per un periodo successivo che non  puo'
          superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale  termine.
          Durante i predetti periodi  viene  inoltre  corrisposta  la
          meta'  del  trattamento  di  missione   previsto   per   il
          territorio nazionale. 
              Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
          in altri Paesi esteri, oltre  all'indennita'  personale  in
          godimento, spetta: 
                1) nei  casi  di  viaggi  nel  Paese  in  cui  presta
          servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo,
          un  sessantesimo,  un  quarantacinquesimo   dell'indennita'
          mensile di  servizio  all'estero  a  seconda  che  trattisi
          rispettivamente di capi di rappresentanza  diplomatica,  di
          funzionari direttivi o di altro personale; 
                2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
          Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
          sessantesimo, un  quarantacinquesimo  dell'indennita'  base
          mensile a seconda che trattisi rispettivamente di  capi  di
          rappresentanza diplomatica, di funzionari  direttivi  o  di
          altro personale. A tale indennita' si applica: 
                  a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
          posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge  la
          missione; 
                  b) in mancanza di posto di organico corrispondente,
          il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
          esclusione, se differente, del coefficiente  stabilito  per
          il capo di rappresentanza diplomatica; 
                  c)  in  mancanza  anche  di  coefficiente  per   la
          carriera corrispondente, il coefficiente  previsto  per  il
          restante  personale   della   sede   con   esclusione,   se
          differente,  di   quello   stabilito   per   il   capo   di
          rappresentanza diplomatica; 
                  d)  qualora   vi   siano   piu'   coefficienti   di
          maggiorazione  oltre  quello  fissato  per   il   capo   di
          rappresentanza diplomatica o qualora la missione si  svolga
          in  localita'  dove  non  esistano  uffici  diplomatici   o
          consolari e in ogni altro caso non  determinabile  a  norma
          del  presente  comma,  il  coefficiente  di   maggiorazione
          stabilito con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,
          sentita la Commissione di cui all'art. 172. 
              Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
          articolo sono corrisposte, oltre alle spese di  viaggio  di
          cui  agli  articoli  191,  192,  193   e   194,   aumentate
          dell'indennita' supplementare  prevista  dall'ultimo  comma
          dell'art.  195,  anche  le  spese  per  la  spedizione  del
          bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg. 
              I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero. 
              Se  per  esigenze  di   servizio   il   capo   di   una
          rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
          a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal  coniuge,
          spetta anche per il coniuge  il  trattamento  previsto  dal
          presente articolo per il dipendente.". 
              -  La  legge  18  dicembre  1982,  n.  948  (Norme  per
          l'erogazione di contributi statali agli  enti  a  carattere
          internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
          degli  affari  esteri),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.