Art. 3
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli
articoli 1 e 2.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al
personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui
agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a
sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza
debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime
strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi
1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a
valere sulle (( autorizzazioni )) di spesa di cui agli articoli 1
comma 1, e 2, (( comma 1, )) del presente decreto.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi
1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.
165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n.
219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle ((
autorizzazioni )) di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto.
7. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle
risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri
puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del
principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di
nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri
Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonche'
delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1
e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati
gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere
impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello
successivo.
10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli
1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' agli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9,
possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.
11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le
azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito
delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non
governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.
12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in
presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario
locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non
superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze
diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e
all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
13. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
14. (( (Soppresso) )).
15. (( (Soppresso) )).
16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
2011, n. 71, le parole: «il capo dell'ufficio consolare» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ufficio consolare».
17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo
per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato al 31 ottobre
2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di
200.000 euro per l'anno 2011.
18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23
aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di
euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione
del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 13 e 16 della citata legge n.
49 del 1987 e' il seguente:
"Art. 13. Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da
esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12, che
risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei
fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza
diplomatica competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati."
"Art. 16 Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo- 1. Il personale addetto alla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e'
costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).".
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177
(Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26
febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3
giugno 1988, e' il seguente:
"2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere
attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede
la rappresentanza diplomatica presso la quale sono
istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali
altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate
dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu'
di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla
competente rappresentanza diplomatica.".
- Il testo degli articoli 6, commi 7 e 14, e 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2010, e' il seguente:
"7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco."
"14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.".
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',
quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis
e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
- Il testo dell'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 e' il seguente:
"6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 56, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005, e' il
seguente:
"56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.".
- Il testo dell'articolo 61, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
"2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti».".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.".
- Il testo degli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
"Art. 7. Gestione delle risorse umane - 1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144.";
"Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile -
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione
di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 30 del 2010 e' il seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan. - 1.
Per le iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000
ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge
finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al
sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuate nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della
societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
rete di organizzazioni non governative «Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.";
"Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro
22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro
1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo
2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito
del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri,
con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti
necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del
presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la
partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al rafforzamento della gestione autonoma della
sicurezza in Kosovo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e, dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di
10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la
tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei
territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato
in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di
cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, di cui 10 milioni di
euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno
2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la
partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.
Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita',
detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione
internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata
ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per
l'invio in missione di un funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.
Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri
derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla
diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per
l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario
puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque
inferiore alla scadenza del presente decreto.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n.126 (Proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e' il seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan. - 1.
Per le iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito
nazionale afgano.
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO's Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di
euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della
convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI -
Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai
International. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una
relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento
dei progetti previsti dalla predetta Convenzione.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede alla
realizzazione di una «Casa della societa' civile» a Kabul,
quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra
l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli
esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30.
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.";
"Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il
Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo'
destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel
periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati alla formazione della polizia federale irachena e
alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per
l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per
gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e
la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi
italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al
personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione
delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per
cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
6. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, nonche'
la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad
eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista
dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC
(ex PESD).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. In deroga all'articolo 181, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, al personale in servizio presso le sedi in
Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il
parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in
Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto
e' acquisito dopo quattro mesi, ancorche' i viaggi siano
stati effettuati precedentemente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la
partecipazione di personale del Ministero degli affari
esteri alle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, compresi le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti
funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano
in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i viaggi di
servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del
personale del Ministero degli affari esteri in servizio
presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei
Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI),
finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la
partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di
una Fondazione di diritto privato, alle attivita' del
Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.
10-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del
Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli
enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28
dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e'
assegnato in favore dello stesso un contributo
straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2011, n. 9 (Proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010, e' il
seguente:
"Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan - 1. Per
iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione
degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13
dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la
partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuate nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con i Governi
pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si
provvede alla realizzazione di una «Casa della societa'
civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di
rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di
sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30.
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di
gestione delle crisi, per le esigenze operative e di
funzionamento della componente civile del Provincial
Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 24.244.".
"Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione - 1. Per
iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro
10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro
10.500.000 di cui al primo periodo il Ministro degli affari
esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino
ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di
cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano
urgenti necessita' di intervento, nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. E' altresi'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla
realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le
mutilazioni genitali femminili.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati all'addestramento della polizia federale irachena
e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella
vita civile del personale militare serbo in esubero e alla
distruzione di munizioni obsolete in Albania.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per
l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 12.827.451 per gli
interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e
Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e
la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi
italiani in territori interessati da eventi bellici o ad
alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il
finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di
sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero. Al fine di garantire anche la sicurezza
informatica della rete diplomatico-consolare, al personale
inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30
giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della
funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di
comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante
dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000
per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
7. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative
PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni
internazionali.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le sedi in
Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al predetto personale e'
corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza,
pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro
61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per
congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi
in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico.
Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, spetta ogni 6 mesi ed e'
acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati
effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la
spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la
presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e'
corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli
oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato
alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.
Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da
reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di
durata comunque inferiore alla scadenza del presente
decreto.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la
partecipazione di personale del Ministero degli affari
esteri alle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto
personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano
in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di
servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del
personale del Ministero degli affari esteri in servizio
presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per
garantire il contributo italiano al rafforzamento della
cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione
italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel
sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per
assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione
Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per
assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario
InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo.
11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del
Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli
enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28
dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e
integrazioni, e' assegnato a favore dello stesso un
contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2,
del citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 1°
agosto 2003, n. 219, e' il seguente:
"1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1°
luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6
febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in
missione del personale, all'affidamento degli incarichi e
alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonche'
all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo."
"5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria."
"2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato,
per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad
avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto legislativo.".
- Il testo dell'articolo 60, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
"15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.".
- Il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega
al Governo in materia di normativa antimafia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, e' il
seguente:
"Art. 3 . Tracciabilita' dei flussi finanziari. - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.".
- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici
consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 21. Passaporti
1. L'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il
passaporto e ne estende la validita'.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o
sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne
ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti
dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare,
mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati
Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne
la validita' temporale per un periodo non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in
attesa dei necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato
l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.".
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 23
aprile 2002, n. 78 (Aumento del contributo ordinario
all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in
Menaggio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002, e' il seguente:
"1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso
all'Associazione culturale «Villa Vigoni», con sede in
Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161,
viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874
euro a decorrere dall'anno 2003.".
- Il testo dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1997,
n. 170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle
Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei
Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla
desertificazione, in particolare in Africa, con allegati,
fatta a Parigi il 14 ottobre 1994), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
giugno 1997, e' il seguente:
"Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a
decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".