Art. 1 
 
 
         Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
 
  ((01. Al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  centrali  di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente  primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e  2013,  nella  misura
delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili  in   base
all'articolo 01 del  presente  decreto,  le  spese  di  funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun  Ministero  sono  ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto  alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e  le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
previste dalla legge di  bilancio,  relative  agli  interventi,  sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima  misura  prevista  dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie  per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste  dalla  legge  di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte  corrente  e  di  conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno  dei  due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del  bilancio
dello Stato puo' aumentare in  termini  nominali,  in  ciascun  anno,
rispetto  alla  spesa  corrispondente   registrata   nel   rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale  non  superiore  al  50  per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento  di  economia  e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.)) 
  ((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali  di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al  comma  01,  in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo  23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al  quinquennio
2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di   finanza
pubblica, possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di
ciascuno stato di previsione,  con  riferimento  alle  spese  di  cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196  del  2009.
La misura della variazione deve essere tale da  non  pregiudicare  il
conseguimento  delle  finalita'   definite   dalle   relative   norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al  20  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente  stanziate  qualora  siano
interessate autorizzazioni di spesa di  fattore  legislativo,  e  non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le  spese  di  cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge  n.  196  del  2009.  La
variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  su  proposta  del  Ministro   competente.   Resta   precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato  il  comma
14  dell'articolo  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) 
  ((03.  Il  Governo  adotta  misure  intese  a  consentire   che   i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.  15,  per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.)) 
  1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce «indebitamento ((netto))», riga «totale», per gli  anni  2012  e
2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro  e
2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
«saldo netto da finanziare». 
  2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
«e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
sottoutilizzate». ((Al comma 4 del  predetto  articolo  10,  dopo  il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non
possono comunque riguardare le risorse destinate alla  programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo  21,  comma  13,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».)) 
  3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
predetto  articolo  74  e  dall'articolo  2,  comma   8-bis   ,   del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  provvedono,  anche  con  le
modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14: 
  a) ad apportare, entro il 31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009. 
  4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data. 
  5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies ,
primo periodo del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
  6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per l'anno  2013  e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
cui  al  comma  1-quater  ,  in  alternativa,  anche  parziale,  alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
imposte indirette, inclusa l'accisa»; 
  b) al comma 1-quater , primo  periodo,  le  parole:  «30  settembre
2013», sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»;  nel
medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013». 
  ((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98  del
2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Nella  ipotesi  prevista
dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo  l'amministrazione
competente  dispone,  nel  rispetto  degli  equilibri   di   bilancio
pluriennale, su comunicazione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la riduzione della retribuzione di risultato  dei  dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento».)) 
  8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e  successivi»,  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»; 
  b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per  l'anno
2003 e»  sono  soppresse;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
decorrere dall'anno 2012»; 
  c) alla lettera b), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  «a
decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
decorrere dall'anno 2012»; 
  d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per  l'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di  euro  per
l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a  decorrere
dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a   decorrere
dall'anno 2013»; 
  e) alla lettera d), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per  1.700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
decorrere dall'anno 2013». 
  9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; 
  b) al comma 3,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
periodo sostituire le parole «((di cui ai primi due periodi))» con le
seguenti: «di cui al primo periodo». 
  10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «A  decorrere  dall'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»; 
  b) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «per  l'anno  2013»,  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»; 
  c) al comma  2,  le  parole:  «Fino  al  31  dicembre  2012»,  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011». 
  11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5. ((Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
sistema medesimo e' informato, i comuni  possono  stabilire  aliquote
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli  scaglioni  di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.  Resta
fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  e'  stabilita
unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti  reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al  di  sotto  del  quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche
non e' dovuta e, nel caso di  superamento  del  suddetto  limite,  la
stessa si applica al reddito complessivo.)) 
  12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012
puo' essere  complessivamente  ridotto  di  un  importo  fino  ((alla
totalita'))delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma  6,
in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7,  commi
da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione  e'  distribuita  tra  i
comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,
recante «Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,
comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  per  la
determinazione   delle    misure    dell'imposta    provinciale    di
trascrizione», ha efficacia a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  anche  in
assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al citato articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del
2011.  Per  tali  atti  soggetti  ad  IVA,  le  misure   dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo  quanto
previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province,  a  decorrere
dalla medesima data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta  provinciale
di trascrizione conseguentemente loro spettanti. 
  ((12-bis . Al fine di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012,  2013  e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma  10,  lettera  b)  ,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
cento.)) 
  ((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a  disposizione  dei
comuni  per   la   partecipazione   all'attivita'   di   accertamento
tributario,  all'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:)) 
  a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni»  sono  inserite
le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le  parole:  «soggetti
passivi» sono inserite le seguenti:  «nonche'  ai  relativi  consigli
tributari»;)) 
  b) ((al comma terzo,  la  parola:  «segnala»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;)) 
  c) ((al comma quarto, la parola:  «comunica»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;)) 
  d) ((al  comma  quinto,  la  parola:  «puo'»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;)) 
  e) ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di
reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuati  gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
comuni e  dei  consigli  tributari  per  favorire  la  partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita'  di  trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza».)) 
  ((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo,  e
12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione  entro
il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.)) 
  13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)):  «Dall'anno  2012  il
fondo di  cui  al  presente  comma  e'  ripartito,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali  individuati
da un'apposita  struttura  paritetica  da  istituire  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura
svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione  del
trasporto pubblico locale. Il  50  per  cento  delle  risorse  ((puo'
essere attribuito)), in particolare, a favore  degli  enti  collocati
nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri  di  virtuosita'
e' comunque inclusa l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi  di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». 
  14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: 
  «1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1,  nei  casi  in  cui  il
bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  non  sia
deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.». 
  ((15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o  contratte»,  dopo  le
parole: «concedere prestiti» sono  inserite  le  seguenti:  «o  altre
forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010»
sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
dell'area euro del 7 giugno 2010,».)) 
  16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 
  17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la  richiesta»,  sono
sostituite dalle seguenti: «trattenere in  servizio  il  dipendente»;
nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e'  sostituita  dalla
seguente: «dipendente»; 
  b) al terzo periodo, le parole: «La domanda  di»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «La disponibilita' al»; 
  c) al quarto periodo, le parole: «presentano  la  domanda»,  ((sono
sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la disponibilita'». 
  18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
fondi analoghi. 
  19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in  fine  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «;  il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
neutralita' finanziaria.». 
  20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,  «2024»,  «2025»,
«2031» e  «2032»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«((2014))»,   «((2015))»,   «((2016))»,    «((2017))»,    «((2018))»,
«((2019))», «((2025))» e «((2026))». 
  21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,  dopo  le  parole:  «anno  scolastico  e  accademico»  ((sono
inserite  le  seguenti)):   «dell'anno   successivo».   Resta   ferma
l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in  vigore
del presente comma per i soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
  22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 le parole «decorsi  sei  mesi  dalla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
del rapporto di lavoro.»; 
  b)  al  comma  5  sono   soppresse   le   seguenti   parole:   «per
raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
nell'amministrazione,». 
  23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
2011. 
  ((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  stato  applicato  il  blocco
automatico  del  turn  over  del  personale  del  servizio  sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su  richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
blocco del turn over, previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da
parte del Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
12 dell'intesa Stato-regioni del 23  marzo  2005,  sentita  l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
di  procedere  alla  suddetta  deroga  al  fine  di   assicurare   il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza,  il  conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni
di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della  rete  ospedaliera  e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano
di rientro, ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma  restando  la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.)) 
  24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
Santi  Patroni((,  ad  esclusione  del   25   aprile,   festa   della
liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2  giugno,  festa
nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla base della piu'
diffusa prassi europea,  le  stesse  cadano  il  venerdi'  precedente
ovvero  il  lunedi'  seguente  la   prima   domenica   immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica. 
  25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per  l'anno  2012,  di  2.000
milioni di euro. 
  26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data  del  28  aprile  2008,  ((e'  sufficiente  una   determinazione
dirigenziale, assunta  con  l'attestazione  dell'avvenuta  assistenza
giuridico-amministrativa   del   segretario   comunale    ai    sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267))». 
  ((26-bis . Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
nonche'  alla  separatezza  dei  rispettivi  bilanci  delle  gestioni
commissariale e ordinaria, le  attivita'  finalizzate  all'attuazione
del piano di rientro di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo  78
possono  essere   direttamente   affidate   a   societa'   totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono  individuate,  in  particolare,  le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso,  nei  limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter , del  decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.)) 
  ((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis , del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura  prevista  dall'articolo
1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.)) 
  ((26-quater . Il Commissario di cui ai commi  precedenti  non  puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.)) 
  27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, e' sostituito dal seguente: 
  «17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere,  nei
limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 18 marzo 2011, i debiti della  gestione  commissariale  verso
Roma Capitale, diversi dalle  anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad
avvenuta deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  gli  anni
2011-2013,   con   la   quale   viene   dato    espressamente    atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure  occorrenti
per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario    della    gestione     ordinaria,     nonche'
subordinatamente a specifico motivato  giudizio  sull'adeguatezza  ed
effettiva attuazione delle predette misure da  parte  dell'organo  di
revisione, nell'ambito del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  239  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
  28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. 
  ((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  «della  Confederazione   generale
dell'industria italiana» sono inserite  le  seguenti  parole:  «,  di
R.ETE. Imprese Italia».)) 
  29.  I  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di'   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore  di  lavoro,  sono
tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi
sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive
con  riferimento  ai  piani  della  performance   o   ai   piani   di
razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina
contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di
informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito
del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  30.  All'aspettativa  di  cui  all'articolo   1,   comma   5,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge  15  luglio
2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma
2  della  legge  15  luglio  2002  n.  145;  resta   ferma   comunque
l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della
disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31  marzo  2005,  n.  43,
alle fattispecie ivi indicate. 
  31. (( (Soppresso) )). 
  32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma  si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1º ottobre 2011. 
  33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
amministrazioni centrali dello Stato.». 
  ((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre  1923,  n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
seguente:)) 
  ((«Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  non  impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere  mantenute  in  bilancio,
quali residui, non oltre  l'esercizio  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
e' protratto di un anno».)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10 Documento di economia e finanza 
              1.  Il   DEF,   come   risultante   dalle   conseguenti
          deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
              a) gli obiettivi di  politica  economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
              b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
              c) l'indicazione dell'evoluzione  economico-finanziaria
          internazionale, per l'anno in corso e  per  il  periodo  di
          riferimento; per l'Italia, in linea con le  modalita'  e  i
          tempi indicati dal Codice di condotta  sull'attuazione  del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,    le    previsioni
          macroeconomiche,  per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
              d) le previsioni per i principali aggregati  del  conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
              e) gli obiettivi programmatici,  indicati  per  ciascun
          anno del periodo di riferimento, in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e, tenuto conto della  manovra  di  cui  alla
          lettera f), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
              f) l'articolazione  della  manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
              g) il prodotto potenziale e gli indicatori  strutturali
          programmatici   del   conto   economico   delle   pubbliche
          amministrazioni   per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento; 
              h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
          gli interventi che si intende adottare  per  garantirne  la
          sostenibilita'; 
              i) le diverse ipotesi di evoluzione  dell'indebitamento
          netto  e  del  debito  rispetto  a  scenari  di  previsione
          alternativi riferiti al  tasso  di  crescita  del  prodotto
          interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
          saldo primario. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
              a) l'analisi del conto economico e del conto  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
              b) le previsioni tendenziali  a  legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
              c)  un'indicazione   delle   previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
              d) le previsioni tendenziali, almeno  per  il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
              e) in coerenza con gli obiettivi di  cui  al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
              f) le informazioni di dettaglio sui risultati  e  sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1. Lo  schema  contiene  gli  elementi  e  le  informazioni
          previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  e   dalle
          specifiche  linee  guida  per  il  Programma  nazionale  di
          riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
              a) lo stato di avanzamento delle riforme  avviate,  con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
              b) gli squilibri macroeconomici nazionali e  i  fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
              c) le priorita' del Paese e le  principali  riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
              d) i prevedibili  effetti  delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi
          di  carattere  ordinamentale,  organizzatorio   ovvero   di
          rilancio   e   sviluppo   dell'economia.   I    regolamenti
          parlamentari determinano  le  procedure  e  i  termini  per
          l'esame dei disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          nonche' lo stato  di  avanzamento  del  medesimo  programma
          relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge  n.
          196 del 2009: 
              "Art. 23 Formazione del bilancio 
              1. In sede di formulazione degli schemi degli stati  di
          previsione,   tenuto   conto   delle   istruzioni   fornite
          annualmente   con   apposita   circolare   dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i Ministri  indicano,  anche
          sulla base delle proposte dei responsabili  della  gestione
          dei  programmi,  gli  obiettivi  di  ciascun  Dicastero   e
          quantificano   le   risorse   necessarie   per   il    loro
          raggiungimento anche  mediante  proposte  di  rimodulazione
          delle  stesse  risorse  tra  programmi  appartenenti   alla
          medesima missione di  spesa.  Le  proposte  sono  formulate
          sulla base  della  legislazione  vigente,  con  divieto  di
          previsioni basate sul  mero  calcolo  della  spesa  storica
          incrementale. 
              2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  valuta
          successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra   gli
          obiettivi perseguiti da  ciascun  Ministero  e  le  risorse
          richieste per la loro realizzazione,  tenendo  anche  conto
          dello stato di attuazione dei  programmi  in  corso  e  dei
          risultati conseguiti negli anni precedenti  in  termini  di
          efficacia e di  efficienza  della  spesa.  A  tal  fine  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  tiene  conto  anche
          delle  risultanze  illustrate  nella  nota  integrativa  al
          rendiconto  di  cui  all'articolo  35,   comma   2,   delle
          risultanze delle attivita' di analisi  dei  nuclei  di  cui
          all'articolo 39, comma  1,  nonche'  del  Rapporto  di  cui
          all'articolo 41. 
              3. Con il disegno di legge di  bilancio,  per  motivate
          esigenze, possono essere  rimodulate  in  via  compensativa
          all'interno di un programma o  tra  programmi  di  ciascuna
          missione  le  dotazioni  finanziarie  relative  ai  fattori
          legislativi, nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica.
          Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
          capitale  per  finanziare  spese  correnti.   In   apposito
          allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
          le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
          e il corrispondente importo. 
              4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
          spesa, verificati in base a quanto  previsto  al  comma  2,
          formano il disegno di legge  del  bilancio  a  legislazione
          vigente predisposto  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. La  legge  di  bilancio  e'  formata  apportando  al
          disegno  di  legge  di  cui  al  comma  4   le   variazioni
          determinate dalla legge di stabilita'.". 
              Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 21  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "6. Le spese  non  rimodulabili  di  cui  al  comma  5,
          lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non
          ha la possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in
          via amministrativa, sulle  variabili  che  concorrono  alla
          loro  formazione,  allocazione  e   quantificazione.   Esse
          corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili»,  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
          si dividono in: 
              a) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese  non
          predeterminate  legislativamente  che   sono   quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.". 
              Per il riferimento al testo della legge 4  marzo  2009,
          n. 15 vedasi in Note all'art. 01. 
              Si riporta il testo del comma 1 e 4  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. Sono  preselettivamente  esclusi  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi da 2 a  5  del  presente
          articolo il Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', nonche' le  risorse  destinate  alla  ricerca,
          all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per
          mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
          nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla  legge
          30  aprile  1985,  n.  163,  le  risorse   destinate   alla
          manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali." 
              "4.  I  Ministri  competenti  propongono,  in  sede  di
          predisposizione del disegno di legge di stabilita'  per  il
          triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per
          la realizzazione degli obiettivi di  cui  al  comma  2.  Le
          proposte di riduzione non possono  comunque  riguardare  le
          risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito
          del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in  ogni  caso
          fermo l'obbligo di cui all'articolo  21,  comma  13,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi  di
          finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini
          del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.". 
              Si riporta il testo dell'art. 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al  comma  1,  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, avuto riguardo anche ai  Ministeri  esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.". 
              Si riporta il testo del comma  8-bis  dell'art.  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito   con
          modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
              "8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74.". 
              Si riporta il testo  del  comma  10  dell'art.  41  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              "10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
          atti   applicativi   delle    riduzioni    degli    assetti
          organizzativi di cui all'articolo 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  differito  al  31  maggio
          2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
          provvedere alla riduzione  delle  dotazioni  organiche  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro il medesimo  termine.  Conseguentemente,  al
          fine di consentire il rispetto del termine di cui al  primo
          periodo, semplificando il  procedimento  di  organizzazione
          dei Ministeri, all'articolo 4 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.   300,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole: «dei  relativi  compiti»
          sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione  dei
          predetti uffici tra le strutture  di  livello  dirigenziale
          generale,»; 
              b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
          disposizione di cui al comma 4 si applica anche  in  deroga
          alla  eventuale  distribuzione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
          organizzazione del singolo Ministero.». 
              Si riporta il testo dei commi 5-bis e  6  dell'art.  19
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti." 
              "6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "1. In deroga all'articolo 2, commi 2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.". 
              Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'art. 6 del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "21-sexies. Per il triennio 2011-2013,  ferme  restando
          le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192,
          le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del  successivo  articolo  8,  comma  1,
          primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
          di contenimento della  spesa  dell'apparato  amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
          59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
          comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'  articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti  le  misure  percentuali  previste  dal  predetto
          articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   40   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 40 Disposizioni finanziarie 
              1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 835 milioni di euro per l'anno  2011  e  di
          2.850  milioni  di  euro  per  l'anno  2012.   Le   risorse
          finanziarie di cui al primo periodo per  l'anno  2012  sono
          destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa
          all'anno medesimo. 
              1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  dall'articolo  1,
          comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.
          220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
          entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
          conseguentemente destinate al miglioramento  dei  saldi  di
          finanza pubblica. 
              1-ter. I  regimi  di  esenzione,  esclusione  e  favore
          fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti  del  5  per
          cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2013. Per i casi in cui la disposizione del primo
          periodo del presente comma non sia suscettibile di  diretta
          ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
          stabilite  le  modalita'  tecniche  per  l'attuazione   del
          presente  comma   con   riferimento   ai   singoli   regimi
          interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di
          cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla
          riduzione di cui al primo periodo,  puo'  essere  disposta,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la
          rimodulazione  delle  aliquote  delle  imposte   indirette,
          inclusa l'accisa. 
              1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non  si
          applica qualora entro il 30 settembre 2012  siano  adottati
          provvedimenti   legislativi   in   materia    fiscale    ed
          assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa  in
          materia sociale, nonche' la eliminazione  o  riduzione  dei
          regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  che  si
          sovrappongono  alle  prestazioni  assistenziali,  tali   da
          determinare effetti positivi,  ai  fini  dell'indebitamento
          netto, non inferiori a 4.000 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a
          20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. 
              2. Alle minori entrate e alle maggiori spese  derivanti
          dall'articolo 13,  comma  1,  dall'articolo  17,  comma  6,
          dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo  23,  commi
          8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma  1,
          articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37,  comma  20,
          articolo 38, comma  1,  lettera  a),  e  dal  comma  1  del
          presente  articolo,  pari  complessivamente   a   1.817,463
          milioni di euro per l'anno 2011,  a  4.427,863  milioni  di
          euro per l'anno 2012,  a  1.435,763  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.642,563 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.542,563
          milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
              a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno  2011,
          a 1.314,863 milioni di euro  per  l'anno  2012,  a  435,763
          milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di  euro
          per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
          a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
              b) quanto a 162 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
          quota parte delle minori  spese  recate  dall'articolo  10,
          comma 2, dall'articolo 13, commi da 1  a  3,  dall'articolo
          18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7; 
              c) quanto a 932 milioni di euro per  l'anno  2012  e  a
          1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2013  al
          2016, mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,
          per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo  speciale
          di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto   a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2012,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli   anni   dal   2013   al   2016,
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              d) quanto  a  165  milioni  per  l'anno  2011  mediante
          corrispondente versamento al bilancio dello Stato per  pari
          importo,  di  una  quota  delle  risorse   complessivamente
          disponibili relative a rimborsi e compensazioni di  crediti
          di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale  1778
          «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio». 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Si riporta il testo  del  comma  12  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "12. In presenza di  uno  scostamento  rilevante  dagli
          obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento  di
          economia e  finanza  e  da  eventuali  aggiornamenti,  come
          approvati  dalle  relative  risoluzioni  parlamentari,   il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con
          proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
          limitazione  all'assunzione   di   impegni   di   spesa   o
          all'emissione di titoli di pagamento a carico del  bilancio
          dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura
          uniforme rispetto a tutte le  dotazioni  di  bilancio,  con
          esclusione delle cosiddette  spese  obbligatorie  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Nella ipotesi prevista dal primo periodo del  presente
          comma ovvero nel caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli
          obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,  con
          le   modalita'   previste   dal   citato   primo    periodo
          l'amministrazione competente dispone,  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio  pluriennale,  su  comunicazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
          retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili  nella
          misura  del  30  per  cento.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono stabilite le disposizioni  tecniche  per  l'attuazione
          del presente comma. Contestualmente alla loro  adozione,  i
          decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  corredati  da  apposite  relazioni,
          sono trasmessi alle Camere." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni,  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le province  e  i
          comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per  gli
          anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
          misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: 
              a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2012; 
              b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2012; 
              c) le province per 700 milioni di euro per l'anno  2012
          e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
              d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
          2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   20   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 20 Nuovo patto di stabilita'  interno:  parametri
          di virtuosita' 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2012   le   modalita'   di
          raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica  delle
          singole regioni, esclusa  la  componente  sanitaria,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali del territorio, possono  essere  concordate  tra  lo
          Stato e le regioni e le province autonome,  previo  accordo
          concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e  ove
          non istituito con i  rappresentanti  dell'ANCI  e  dell'UPI
          regionali. Le predette modalita' si  conformano  a  criteri
          europei con riferimento all'individuazione delle entrate  e
          delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
          stabilita' interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
          rispondono nei confronti dello Stato del  mancato  rispetto
          degli obiettivi di cui  al  primo  periodo,  attraverso  un
          maggior  concorso  delle  stesse  nell'anno  successivo  in
          misura pari alla differenza tra l'obiettivo  complessivo  e
          il  risultato  complessivo  conseguito.  Restano  ferme  le
          vigenti sanzioni  a  carico  degli  enti  responsabili  del
          mancato rispetto degli obiettivi del  patto  di  stabilita'
          interno e il monitoraggio a livello  centrale,  nonche'  il
          termine perentorio del  31  ottobre  per  la  comunicazione
          della  rimodulazione   degli   obiettivi.   La   Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
          il supporto tecnico della  Commissione  tecnica  paritetica
          per  l'attuazione   del   federalismo   fiscale,   monitora
          l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011,
          sono stabilite le modalita' per l'attuazione  del  presente
          comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
          esclusione dall'ambito di applicazione del  presente  comma
          delle regioni che in uno  dei  tre  anni  precedenti  siano
          risultate inadempienti  al  patto  di  stabilita'  e  delle
          regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari. 
              2. Ai fini di ripartire l'ammontare del  concorso  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,
          a  decorrere  dall'anno  2012,   dal   comma   5,   nonche'
          dall'articolo  14  del  decreto-legge  n.  78   del   2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
          tra gli enti del singolo livello  di  governo,  i  predetti
          enti sono ripartiti con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
          con il Ministro per gli affari regionali e per la  coesione
          territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, in quattro classi, sulla base dei  seguenti  parametri
          di virtuosita': 
              a) prioritaria  considerazione  della  convergenza  tra
          spesa storica e costi e fabbisogni standard; 
              b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
              c) incidenza della  spesa  del  personale  sulla  spesa
          corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in
          rapporto alla popolazione residente, alle  funzioni  svolte
          anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
          territorio; la valutazione  del  predetto  parametro  tiene
          conto  del  suo  valore  all'inizio  della  legislatura   o
          consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle  stesse
          ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
              d) autonomia finanziaria; 
              e) equilibrio di parte corrente; 
              f) tasso di copertura dei costi dei servizi  a  domanda
          individuale per gli enti locali; 
              g) rapporto tra gli introiti  derivanti  dall'effettiva
          partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale
          e i tributi erariali, per le regioni; 
              h)   effettiva   partecipazione   degli   enti   locali
          all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 
              i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
          accertate; 
              l)  operazione   di   dismissione   di   partecipazioni
          societarie nel rispetto della normativa vigente. 
              2-bis. A decorrere  dalla  determinazione  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni  e  dalla  definizione  degli
          obiettivi  di  servizio  cui  devono   tendere   gli   enti
          territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle  funzioni
          fondamentali, tra i parametri  di  virtuosita'  di  cui  al
          comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
          relativi agli output dei servizi  resi,  anche  utilizzando
          come  parametro  di  riferimento  realta'   rappresentative
          dell'offerta  di  prestazioni  con  il   miglior   rapporto
          qualita-costi. 
              2-ter. Il decreto  di  cui  al  comma  2  individua  un
          coefficiente  di  correzione  connesso  alla  dinamica  nel
          miglioramento  conseguito  dalle  singole   amministrazioni
          rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri  di  cui
          al citato comma 2. 
              2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  il  comma  31  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «31. Il limite demografico  minimo  che  l'insieme  dei
          comuni  che  sono  tenuti   ad   esercitare   le   funzioni
          fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
          in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
          del  comune  demograficamente  piu'  piccolo   tra   quelli
          associati. I comuni assicurano  comunque  il  completamento
          dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26  a
          30 del presente articolo: 
              a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
          delle  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,   da   essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
              b) entro il 31 dicembre 2012  con  riguardo  ad  almeno
          quattro  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,  da  essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della citata legge n. 42 del 2009; 
              c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo  a  tutte  le
          sei  funzioni  fondamentali   loro   spettanti   ai   sensi
          dell'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009». 
              3. Gli enti che, in esito a quanto previsto  dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti  locali  di  cui  al
          primo   periodo    conseguono    l'obiettivo    strutturale
          realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
          cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a  quello
          risultante  dall'applicazione  alle  spese   finali   medie
          2007-2009 della percentuale annua  di  riduzione  stabilita
          per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie  di  cui
          al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo  1
          commi 128 e 129 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.
          Inoltre, il contributo dei predetti enti alla  manovra  per
          l'anno  2012  e'   ridotto   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino  effetti
          negativi, in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,
          superiori a 200 milioni di euro. 
              4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di
          stabilita' interno fondato, nel rispetto dei  principi  del
          federalismo  fiscale  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera c), della legge 5 maggio 2009, n.  42,  sui  saldi,
          sulla virtuosita' degli enti e  sulla  riferibilita'  delle
          regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
          delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della  tutela
          dell'unita' economica della Repubblica le  misure  previste
          per  l'anno   2013   dall'articolo   14,   comma   1,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. 
              5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le  regioni,  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le province  e  i
          comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per  gli
          anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
          misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: 
              a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2012; 
              b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2012; 
              c) le province per 700 milioni di euro per l'anno  2012
          e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
              d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
          2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. Al comma 7 dell'articolo  76  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo  il  primo  periodo  sono
          inseriti i seguenti: 
              "Ai fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al
          periodo precedente si calcolano le  spese  sostenute  anche
          dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
          controllo che  sono  titolari  di  affidamento  diretto  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgono
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale, ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgono  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica. La disposizione di cui al  precedente
          periodo non si applica alle  societa'  quotate  su  mercati
          regolamentari.". 
              10. All'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
          220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente: 
              "111-bis. I contratti di  servizio  e  gli  altri  atti
          posti in essere dalle regioni e dagli enti  locali  che  si
          configurano elusivi delle regole del  patto  di  stabilita'
          interno sono nulli.". 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai
          contratti di servizio e agli  atti  posti  in  essere  dopo
          l'entrata in vigore del presente decreto. 
              12. All'articolo 1, della legge 13  dicembre  2010,  n.
          220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente: 
              "111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali  regionali
          della Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto
          di stabilita' interno e' stato artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a  3  mensilita'  del  trattamento
          retributivo,   al   netto    degli    oneri    fiscali    e
          previdenziali.". 
              13. All'articolo 14, comma  32,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  l'ultimo   periodo   e'
          soppresso. 
              14. Ai fini del coordinamento della  finanza  pubblica,
          le regioni tenute a conformarsi  a  decisioni  della  Corte
          costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti
          strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi  dalla
          pubblicazione della  decisione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
          gli affari regionali, tutte le  attivita'  intraprese,  gli
          atti giuridici posti in essere  e  le  spese  affrontate  o
          preventivate ai fini dell'esecuzione. 
              15. In caso di mancata o non esatta conformazione  alle
          decisioni di cui al comma 14, il Governo, su  proposta  del
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale,   sentito   il   Presidente   della   regione
          interessata, esercita,  in  presenza  dei  presupposti,  il
          potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo  comma,
          della   Costituzione,   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  delle
          disposizioni che prevedono, in  attuazione  della  legge  5
          maggio 2009,  n.  42,  la  soppressione  dei  trasferimenti
          statali in favore degli enti locali,  le  disposizioni  che
          prevedono sanzioni, recuperi,  riduzioni  o  limitazioni  a
          valere sui predetti trasferimenti erariali,  sono  riferite
          anche  alle  risorse   spettanti   a   valere   sul   fondo
          sperimentale  di   riequilibrio   di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23 e di cui  all'articolo  21  del  decreto  legislativo  6
          maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere  sul  fondo
          perequativo di cui all'articolo 13  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti  fondi  gli
          enti locali sono tenuti a versare all'entrata del  bilancio
          dello Stato le somme residue. 
              17. All'articolo 78,  comma  6,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito
          dal seguente: "Tutte le entrate del  comune  di  competenza
          dell'anno 2008 e dei successivi anni sono  attribuite  alla
          gestione corrente di Roma  Capitale,  ivi  comprese  quelle
          riferibili ad  atti  e  fatti  antecedenti  all'anno  2008,
          purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.". 
              17-bis. Le risorse destinate, a  legislazione  vigente,
          ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono
          ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013
          e di 1.400 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2014.". 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
          6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di  autonomia
          di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
          province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2012  ciascuna  regione  a
          Statuto ordinario puo',  con  propria  legge,  aumentare  o
          diminuire l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
          di base. La predetta aliquota di base e' pari allo 0,9  per
          cento  sino  alla  rideterminazione  effettuata  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1, primo periodo.  La  maggiorazione
          non puo' essere superiore: 
              a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 
              b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
              c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 
              2.  Fino  al  31  dicembre  2011,  rimangono  ferme  le
          aliquote  della  addizionale  regionale   all'IRPEF   delle
          regioni che, alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, sono superiori alla aliquota  di  base,  salva  la
          facolta' delle  medesime  regioni  di  deliberare  la  loro
          riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
              3. Resta fermo il limite  della  maggiorazione  di  0,5
          punti  percentuali,  se  la  regione  abbia   disposto   la
          riduzione dell'IRAP. La maggiorazione  oltre  i  0,5  punti
          percentuali non trova applicazione  sui  redditi  ricadenti
          nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze sono stabilite le modalita'  per  l'attuazione  del
          presente periodo. In caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve
          assicurare un gettito che, unitamente  a  quello  derivante
          dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
          2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei   trasferimenti
          regionali ai comuni, soppressi in attuazione  del  medesimo
          articolo 12. 
              4.  Per  assicurare   la   razionalita'   del   sistema
          tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei  criteri
          di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato,  le
          regioni   possono   stabilire   aliquote   dell'addizionale
          regionale   all'IRPEF   differenziate   esclusivamente   in
          relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
          stabiliti dalla legge statale. 
              5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui  al
          presente articolo, possono  disporre,  con  propria  legge,
          detrazioni  in  favore  della  famiglia,   maggiorando   le
          detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.  Le  regioni
          adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
          misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
          IRPEF, il cui livello di  reddito  e  la  relativa  imposta
          netta, calcolata anche su base familiare, non  consente  la
          fruizione delle detrazioni di cui al presente comma. 
              6. Al fine di favorire l'attuazione  del  principio  di
          sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118,  quarto
          comma, della Costituzione, le  regioni,  nell'ambito  della
          addizionale di cui al presente  articolo,  possono  inoltre
          disporre, con propria  legge,  detrazioni  dall'addizionale
          stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher,  buoni
          servizio e altre misure di sostegno sociale previste  dalla
          legislazione regionale. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi  3,  4,  5  e  6  si
          applicano a decorrere dal 2013. 
              8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5
          e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio  della  regione
          che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione
          da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la
          previsione di cui al comma 3, ultimo periodo. 
              9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui  ai
          commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate  nei  piani
          di rientro  dal  deficit  sanitario  alle  quali  e'  stata
          applicata la  misura  di  cui  all'articolo  2,  commi  83,
          lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del  2009,  per
          mancato rispetto del piano stesso. 
              10. Restano  fermi  gli  automatismi  fiscali  previsti
          dalla vigente legislazione nel settore sanitario  nei  casi
          di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
          di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
          regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari. 
              11. L'eventuale  riduzione  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF e' esclusivamente a  carico  del  bilancio  della
          regione e non comporta alcuna  forma  di  compensazione  da
          parte dei fondi di cui all'articolo 15.". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'art.  1  del
          decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93  (Disposizioni  urgenti
          per salvaguardare il potere di  acquisto  delle  famiglie),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126: 
              "7. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino alla definizione  dei  contenuti  del  nuovo
          patto di stabilita' interno, in funzione  della  attuazione
          del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
          e degli enti locali  di  deliberare  aumenti  dei  tributi,
          delle   addizionali,   delle    aliquote    ovvero    delle
          maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
          legge  dello  Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore
          sanitario, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni, e all'articolo 1,  comma  796,  lettera  b),
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti  e
          le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio  di
          previsione  presentato  dall'organo  esecutivo   all'organo
          consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai  sensi
          dell'articolo   174   del   testo   unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Resta  fermo  che
          continuano comunque ad applicarsi le disposizioni  relative
          al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui
          ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti verificano  il  rispetto
          delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,  riferendo
          l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in  sede  di
          controllo, ai fini del referto  per  il  coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, ai  sensi  dell'  articolo  3,
          comma  4,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,   come
          modificato, da ultimo, dall'articolo  3,  comma  65,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione  delle
          autonomie.". 
              Si riporta il testo del comma  123  dell'art.  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011): 
              "123.  Resta  confermata,   sino   all'attuazione   del
          federalismo  fiscale,  la  sospensione  del  potere   delle
          regioni e degli  enti  locali  di  deliberare  aumenti  dei
          tributi, delle addizionali,  delle  aliquote  ovvero  delle
          maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
          legge dello Stato, di cui al comma 7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.  126,  fatta
          eccezione per gli aumenti relativi alla tassa  sui  rifiuti
          solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14
          a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122.". 
              Il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360
          recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
          a norma dell'articolo 48, comma 10, della  L.  27  dicembre
          1997, n. 449, come modificato dall'articolo  1,  comma  10,
          della L. 16 giugno 1998, n. 191" e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 16 ottobre 1998, n. 242. 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo n. 360 del 1998: 
              "3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al  comma  3
          puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
          del possesso di specifici requisiti reddituali.". 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 17 del citato
          decreto legislativo n. 68 del 2011: 
              "6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11,  del
          citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
          di trascrizione (IPT) di cui  al  decreto  ministeriale  27
          novembre 1998,  n.  435,  in  modo  che  sia  soppressa  la
          previsione specifica relativa alla  tariffa  per  gli  atti
          soggetti a I.V.A. e la  relativa  misura  dell'imposta  sia
          determinata secondo i criteri  vigenti  per  gli  atti  non
          soggetti ad IVA.". 
              Si riporta il testo della tabella allegata  al  decreto
          ministeriale 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento  recante
          norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del  D.Lgs.
          15 dicembre 1997,  n.  446,  per  la  determinazione  delle
          misure dell'imposta provinciale di trascrizione): 
    

"Tabella

Tipo e potenza dei veicoli                     Importi

                                           1
motocarrozzette e trattrici agricoli          L. 292.000       a)

autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw,
ovvero autobus e trattori stradali            L. 292.000       b)
fino a 110 Kw

autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw        L.   6.800  per  c)
                                                          ogni
                                                           Kw

autobus e trattori stradali oltre 110 Kw      L.   3.400  per  d)
                                                          ogni
                                                           Kw

veicoli a motore per trasporto di cose                         e)
fino 7 q. li                                  L. 386.000

oltre 7 fino 15 q.li                          L. 562.000
oltre 15 fino 30 q.li                         L. 632.000
oltre 30 fino 45 q.li                         L. 737.000
oltre 45 fino 60 q.li                         L. 877.000
oltre 60 fino 80 q.li                        L.1.006.000
oltre 80 q.li                                L.1.252.000
rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li                    f)
fino 20 q.li                                  L. 515.000
oltre 20 fino 50 q.li                         L. 690.000
oltre 50 q.li                                 L. 877.000
rimorchi per trasporto di persone                              g)
fino 15 posti                                 L. 445.000
da 16 a 25 posti                              L. 491.000
da 26 a 40 posti                              L. 585.000
oltre 40 posti                                L. 702.000
                                           2
atti soggetti ad IVA                          L. 292.000
                                           3
formalita' relative ad atti con cui si            1,46%
costituiscono, modificano od estinguono
diritti reali di garanzia con un minimo
di L. 292.000
                                           4
formalita' relative ad, atti diversi da            7,8%
quelli altrove indicati aventi ad oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale con
un minimo di L. 292.000
                                           5
formalita' relative ad atti di cui al          L. 292.000
numero 4 della tariffa non aventi
contenuto patrimoniale".


    
              Si riporta il  testo  del  comma  10  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale): 
              "10. In ogni caso, al fine di rafforzare  la  capacita'
          di gestione delle entrate  comunali  e  di  incentivare  la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
              a) e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior
          gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
          non dichiarati in catasto; 
              b) e' elevata al 50 per  cento  la  quota  dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, e successive modificazioni. La  quota  del  50  per
          cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria  anche  in
          relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.  Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          stabilite le modalita' di recupero delle  somme  attribuite
          ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
          qualunque titolo; 
              c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
              1) ai contratti di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
              2)  alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di
          servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
          proprio territorio; 
              3) ai soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel
          proprio territorio; 
              4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
          di lavoro autonomo o di impresa; 
              d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
              e)  il  sistema   informativo   della   fiscalita'   e'
          integrato, d'intesa  con  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani, con i dati relativi alla  fiscalita'  locale,  al
          fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni  ed  i
          servizi necessari per la gestione dei tributi di  cui  agli
          articoli 7 e 11 e per la formulazione delle  previsioni  di
          entrata.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  44  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 44. Partecipazione dei comuni all'accertamento 
              I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle
          persone  fisiche  secondo  le  disposizioni  del   presente
          articolo e di quello successivo. 
              L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
          e  dei  consigli  tributari   le   dichiarazioni   di   cui
          all'articolo 2 dei  contribuenti  in  essi  residenti;  gli
          Uffici dell'Agenzia delle Entrate,  prima  della  emissione
          degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
          quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni
          di domicilio  fiscale  dei  soggetti  passivi,  nonche'  ai
          relativi consigli tributari. 
              Il comune di domicilio fiscale del contribuente,  o  il
          consorzio al quale lo stesso  partecipa,  ed  il  consiglio
          tributario  segnalano  all'ufficio  delle  imposte  dirette
          qualsiasi  integrazione  degli  elementi  contenuti   nelle
          dichiarazioni presentate dalle  persone  fisiche  ai  sensi
          dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti  e
          fornendo ogni idonea  documentazione  atta  a  comprovarla.
          Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,  provati  da  idonea
          documentazione, possono essere segnalati dal  comune  anche
          nel caso di omissione della dichiarazione. 
              Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con
          riferimento agli accertamenti di cui al secondo  comma,  ed
          il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da
          quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in
          suo  possesso  utile  alla   determinazione   del   reddito
          complessivo. 
              Il comune per gli  adempimenti  previsti  dal  terzo  e
          quarto comma ed il consiglio tributario possono  richiedere
          dati e notizie alle amministrazioni ed  enti  pubblici  che
          hanno obbligo di rispondere gratuitamente. 
              Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie
          locali,  sono  stabiliti  criteri  e   modalita'   per   la
          pubblicazione, sul sito  del  comune,  dei  dati  aggregati
          relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
          riferimento a determinate categorie di contribuenti  ovvero
          di  reddito.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle  entrate
          mette a disposizione dei comuni e  dei  consigli  tributari
          per   favorire   la   partecipazione    all'attivita'    di
          accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
          garantire la necessaria riservatezza." 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto   ordinario,   con
          dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo  e'
          escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
          il fondo di cui al presente comma  e'  ripartito,  d'intesa
          con la Conferenza  Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri
          premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da
          istituire senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. La predetta struttura svolge  compiti  di
          monitoraggio  sulle   spese   e   sull'organizzazione   del
          trasporto pubblico locale. Il 50 per  cento  delle  risorse
          puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti
          collocati nella classe degli  enti  piu'  virtuosi;  tra  i
          criteri di virtuosita' e' comunque  inclusa  l'attribuzione
          della gestione dei servizi di trasporto  con  procedura  ad
          evidenza pubblica." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   15   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
          razionalizzazione     dell'attivita'     dei     commissari
          straordinari 
              1. Fatta  salva  la  disciplina  speciale  vigente  per
          determinate  categorie  di   enti   pubblici,   quando   la
          situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
          sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un  livello
          di  criticita'   tale   da   non   potere   assicurare   la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente periodo  e'  nullo.  Le  funzioni,  i
          compiti ed il personale  a  tempo  indeterminato  dell'ente
          sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro vigilante,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   nel
          Ministero vigilante,  in  altra  pubblica  amministrazione,
          ovvero in una agenzia costituita ai sensi  dell'articolo  8
          del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente
          attribuzione di risorse finanziarie comunque non  superiori
          alla misura del contributo statale gia' erogato  in  favore
          dell'ente. Il personale trasferito mantiene il  trattamento
          economico fondamentale ed  accessorio,  limitatamente  alle
          voci fisse  e  continuative,  corrisposto  al  momento  del
          trasferimento nonche'  l'inquadramento  previdenziale.  Nel
          caso in cui il predetto trattamento economico risulti  piu'
          elevato rispetto a quello previsto  e'  attribuito  per  la
          differenza un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita  un'apposita
          tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le  posizioni
          economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano agli enti  territoriali  ed
          agli enti del servizio sanitario nazionale. 
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute. 
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  17  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
          122 del 2010, come modificato dalla presente legge: 
              "2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle
          passivita' della societa'  di  cui  al  comma  1  emesse  o
          contratteal fine di costituire la provvista finanziaria per
          concedere prestiti o altre forme di assistenza  finanziaria
          agli Stati membri dell'area  euro  in  conformita'  con  le
          Conclusioni del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  9-10
          maggio 2010,  con  l'Accordo  quadro  tra  i  Paesi  membri
          dell'area  euro  del  7  giugno  2010,  e  le   conseguenti
          decisioni che verranno assunte all'unanimita'  degli  Stati
          membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con
          le medesime modalita' di cui all'articolo 2,  comma  2  del
          decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La  predetta  garanzia
          dello Stato sara' elencata, unitamente alle  altre  per  le
          quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di  riserva
          di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, in apposito allegato dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze distinto da  quello
          gia' previsto dall'articolo 31 della medesima legge.". 
              Si riporta il testo  del  comma  11  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell'  articolo  3,  comma
          57, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  16  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati e pubblici, a norma dell'articolo  3  della  L.  23
          ottobre 1992,  n.  421),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro 
              1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello  Stato  e
          degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
          con effetto dalla data di entrata in vigore della legge  23
          ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un  biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi   previsti.   In   tal   caso   e'    data    facolta'
          all'amministrazione,  in   base   alle   proprie   esigenze
          organizzative e funzionali, di trattenere  in  servizio  il
          dipendente  in  relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal  dipendente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei  servizi.  La  disponibilita'   al   trattenimento   va
          presentata   all'amministrazione   di   appartenenza    dai
          ventiquattro ai dodici mesi precedenti  il  compimento  del
          limite di eta' per il collocamento a  riposo  previsto  dal
          proprio  ordinamento.  I  dipendenti  in  aspettativa   non
          retribuita che  ricoprono  cariche  elettive  esprimono  la
          disponibilita' almeno novanta giorni prima  del  compimento
          del limite di eta' per il collocamento a riposo.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'art.  30  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "2-bis.  Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria .". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 18 Interventi in materia previdenziale 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma  restando  la
          disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
          pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  per  le
          lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria e  delle  forme  sostitutive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia nel sistema retributivo e misto  e  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  mese.
          Tali requisiti anagrafici sono  incrementati  di  ulteriori
          due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori  tre
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori  quattro
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di  ulteriori  cinque
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
          a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno  successivo
          fino al 2025 e di ulteriori tre mesi  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2026.". 
              Si riporta il testo del  comma  9  dell'art.  59  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge (con effetto dal 1° gennaio 2012): 
              "9. Per il personale del comparto scuola  resta  fermo,
          ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,  che  la
          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio
          dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
          decorrenza  dalla  stessa  data  del  relativo  trattamento
          economico nel caso di prevista  maturazione  del  requisito
          entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale  del  comparto
          scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
          marzo  1997,  non  e'  stata  accolta  per  effetto   delle
          disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
          129 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18  luglio
          1997 , n. 229, e' collocato  a  riposo  in  due  scaglioni,
          equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
          accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000,  con  priorita'
          per i soggetti in possesso dei requisiti per  l'accesso  al
          trattamento  pensionistico  richiesti  al   personale   del
          pubblico impiego nel 1998 e per quelli  con  maggiore  eta'
          anagrafica. Sono fatte salve  comunque  le  cessazioni  dal
          servizio  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge  n.  129  del  1997  ,  nonche'  quelle   del
          personale appartenente  ai  ruoli,  classi  di  concorso  a
          cattedre e posti di insegnamento  e  profili  professionali
          nei quali vi siano  situazioni  di  esubero  rispetto  alle
          esigenze di organico e fino alla concorrenza  del  relativo
          soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni
          scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000  il  verificarsi
          della suddetta condizione e'  accertato  al  termine  delle
          operazioni di movimento del personale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3  del  decreto-legge  28
          marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
          finanza pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  28  maggio  1997,  n.  140,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "3.Trattamento  di   fine   servizio   e   termini   di
          liquidazione della pensione. 
              1. Il trattamento pensionistico  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,  e
          successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
          e 5 dell'articolo 2 dello stesso  decreto  legislativo,  e'
          corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
          cessazione dal servizio. In  ogni  caso  l'ente  erogatore,
          entro la predetta data, provvede  a  corrispondere  in  via
          provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
          quello previsto, fatte salve le disposizioni  eventualmente
          piu' favorevoli. 
              2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine  servizio,
          comunque denominati, per i dipendenti di cui  al  comma  1,
          loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
          erogatore  provvede   decorsi   ventiquattro   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di
          servizio previsti dagli ordinamenti  di  appartenenza,  per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto  di  lavoro.
          Alla corresponsione agli  aventi  diritto  l'ente  provvede
          entro i successivi tre mesi, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
              3. Per i dipendenti di  cui  al  comma  1  cessati  dal
          servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
          aventi  causa,  il  trattamento   di   fine   servizio   e'
          corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque  non
          oltre tre mesi da tale data, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
              4. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   alle   analoghe   prestazioni   erogate
          dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a  quelle  relative
          al personale comunque iscritto alle gestioni  dell'Istituto
          nazionale    di     previdenza     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione pubblica. 
              5. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei casi di  cessazione  dal  servizio
          per inabilita' derivante  o  meno  da  causa  di  servizio,
          nonche' per  decesso  del  dipendente.  Nei  predetti  casi
          l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
          quindici  giorni  dalla   cessazione   dal   servizio,   la
          necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
          corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre  mesi
          successivi alla ricezione  della  documentazione  medesima,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
              6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
          di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. I dipendenti gia' cessati per  causa  diversa  dal
          compimento dei limiti di eta' sono  riammessi  in  servizio
          con effetto immediato qualora presentino  apposita  istanza
          entro il predetto termine e non abbiano  ancora  percepito,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          trattamento di fine servizio, comunque denominato.". 
              Si riporta il testo del comma  174  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2005): 
              "174.   Al   fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario regionale fino al 31 dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello in  corso,  il  divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per  il  medesimo  periodo  e  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli.". 
              Si riporta il testo degli articoli 9 e  12  dell'intesa
          Stato -  regioni  del  23  marzo  2005  (Intesa,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, in attuazione dell'articolo 1, comma  173,  dellalegge
          30 dicembre 2004, n. 311.): 
              "Art.  9.   Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei LEA 
              1. Ai fini della presente intesa, e'  istituito  presso
          il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
          per la verifica dell'erogazione dei Livelli  Essenziali  di
          Assistenza in condizioni di appropriatezza e di  efficienza
          nell'utilizzo  delle  risorse  e  per  la  verifica   della
          congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
          a disposizione. 
              2. Il Comitato, che  si  avvale  del  supporto  tecnico
          dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera  sulla
          base  delle  informazioni   desumibili   dal   sistema   di
          monitoraggio e garanzia di cui al decreto  ministeriale  12
          dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti  al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
              3. Il Comitato e' composto  da  quattro  rappresentanti
          del Ministero della salute, di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,    due    rappresentanti    del     Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   del
          Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  e  da  sette  rappresentanti  delle
          Regioni designati dalla  Conferenza  dei  Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome." 
              "Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti 
              1. Ai fini della  verifica  degli  adempimenti  per  le
          finalita'  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,
          lettera c)  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  il
          Tavolo  tecnico  per   la   verifica   degli   adempimenti,
          coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
          e delle finanze e composto da rappresentanti: 
              del   Dipartimento   degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
              del Ministero della salute; 
              delle Regioni capofila  delle  Aree  sanita'  e  Affari
          finanziari, nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e Province autonome; 
              di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza  dei
          Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 
              dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; 
              della Segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano; 
              della Segreteria della Conferenza dei Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome. 
              2. Il Tavolo tecnico di cui al comma  1  richiede  alle
          singole Regioni la documentazione necessaria alla  verifica
          degli adempimenti. Il Tavolo  procede  ad  un  primo  esame
          della documentazione, informando le  Regioni,  prima  della
          convocazione,  sui   punti   di   criticita'   riscontrati,
          affinche'  esse  possano  presentarsi  con   le   eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore del Tavolo tecnico dispone  che  di  tutte  le
          sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da'  conto  dei
          lavori e delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti,  e'
          trasmesso  ai  componenti  del  Tavolo   e   alla   Regione
          interessata. 
              3. Il Tavolo tecnico: 
              entro il 30 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni  relative
          alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica   degli
          adempimenti,  che  le  stesse  devono  produrre  entro   il
          successivo 30 maggio; 
              effettua una valutazione del risultato di  gestione,  a
          partire dalle risultanze contabili al quarto  trimestre  ed
          esprime il proprio parere  entro  il  30  luglio  dell'anno
          successivo a quello di riferimento; 
              si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
          9 della presente intesa,  per  gli  aspetti  relativi  agli
          adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,  lettere
          c), e), f), g), h),  e  agli  adempimenti  derivanti  dagli
          articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; 
              riferisce  sull'esito   delle   verifiche   al   Tavolo
          politico, che esprime il suo parere entro il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento.  Riferisce,
          altresi',  al  tavolo  politico  su   eventuali   posizioni
          discordanti. Nel caso  che  tali  posizioni  riguardino  la
          valutazione degli adempimenti di una  singola  Regione,  la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico. 
              4. Il Tavolo politico e' composto: 
              per il Governo,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o suo delegato, dal Ministro  della  salute  o  suo
          delegato e dal Ministro per  gli  affari  regionali  o  suo
          delegato; 
              per le  Regioni,  da  una  delegazione  politica  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico  in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche   sugli
          adempimenti in questione,  provvede  entro  il  15  ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti ad erogare il saldo, e  provvede  nei  confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'art. 78 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 
              1.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
          e nel rispetto  dei  principi  indicati  dall'articolo  119
          della  Costituzione,  nelle  more  dell'approvazione  della
          legge di disciplina dell'ordinamento, anche  contabile,  di
          Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo  114,  terzo  comma,
          della  Costituzione,  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, il  Sindaco  del  comune  di  Roma,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, e' nominato Commissario  straordinario  del  Governo
          per la ricognizione della situazione  economico-finanziaria
          del comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate,  con
          esclusione di quelle quotate nei mercati  regolamentati,  e
          per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri: 
              a)  sono  individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
              b) su  proposta  del  Commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti  di  organico  sono  indisponibili  per   la   durata
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194e 254 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
          di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'articolo 248 e del comma 12  dell'articolo  255  del
          decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Tutte  le
          entrate del comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei
          successivi anni sono attribuite alla gestione  corrente  di
          Roma Capitale, ivi comprese quelle  riferibili  ad  atti  e
          fatti  antecedenti   all'anno   2008,   purche'   accertate
          successivamente al 31 dicembre 2007. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della  delibera  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e
          per  l'assestamento  del  bilancio  relativo  all'esercizio
          2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
          S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.". 
              Si riporta il testo del comma 13-ter dell'art.  14  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "13-ter.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo   253   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.   267.   Le   spese   di
          funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi  il
          compenso per il Commissario straordinario,  sono  a  carico
          del fondo di cui al comma  14  del  presente  articolo.  Le
          predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
          superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, e'  stabilito,  in  misura  non
          superiore  al  costo  complessivo   annuo   del   personale
          dell'amministrazione  di  Roma  Capitale  incaricato  della
          gestione di  analoghe  funzioni  transattive,  il  compenso
          annuo per il  Commissario  straordinario.  I  subcommissari
          percepiscono un'indennita', a valere  sul  predetto  fondo,
          non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
          base  alla  normativa  vigente,  ai  soggetti  chiamati   a
          svolgere le funzioni di Commissario  presso  un  comune  in
          dissesto ai sensi della Tabella A allegata  al  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile  2000,
          n. 119. Gli importi di cui al quarto e al  quinto  periodo,
          per le attivita'  svolte  fino  al  30  luglio  2010,  sono
          ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per  nuove
          assunzioni del comune di Roma sono ridotte in  misura  pari
          all'importo  del  trattamento  retributivo  corrisposto  al
          Commissario straordinario.  La  gestione  commissariale  ha
          comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
          di carattere gestionale di natura straordinaria  e  residui
          un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
          provvedono gli uffici di Roma Capitale.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-quinquies Fondi 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro.". 
              Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art.  14  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "14-bis. Al fine di agevolare i piani  di  rientro  dei
          comuni per  i  quali  sia  stato  nominato  un  commissario
          straordinario, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di utilizzo  del  fondo.  Al  relativo  onere  si
          provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
          13-ter e 13-quater dell' articolo 38.". 
              Si riporta il testo del  comma  40  dell'art.  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2011): 
              "40.  La  dotazione  del  fondo  di  cui   all'articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di 924  milioni  di  euro  per
          l'anno 2011. Una  quota  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo, pari a 874 milioni di euro  per  l'anno  2011,  e'
          ripartita, con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1  allegato
          alla presente legge. Le risorse,  pari  a  250  milioni  di
          euro, di cui all'ultima voce del  suddetto  elenco  1  sono
          contestualmente  ripartite  con  un   unico   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,   previo   conforme   parere    delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
          trasmissione della richiesta.  Al  fine  di  assicurare  il
          finanziamento  di   interventi   urgenti   finalizzati   al
          riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
          alle attivita' di ricerca, assistenza  e  cura  dei  malati
          oncologici  e  alla  promozione  di   attivita'   sportive,
          culturali e sociali, e' destinata una quota  del  fondo  di
          cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per  l'anno
          2011.   Alla   ripartizione   della   predetta   quota    e
          all'individuazione dei beneficiari si provvede con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
          apposito atto di indirizzo delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili di  carattere  finanziario.  Entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
          l'effettuazione  di  interventi  in  favore   del   settore
          dell'autotrasporto di merci.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, e'  istituita  una  Commissione,  presieduta  dal
          Presidente dell'ISTAT e  composta  da  quattro  esperti  di
          chiara fama, tra cui un  rappresentante  di  Eurostat,  che
          durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°  luglio
          di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   provvede   alla
          ricognizione   e   all'individuazione   della   media   dei
          trattamenti economici di cui al comma 1  riferiti  all'anno
          precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
          previsioni dell'indice armonizzato dei  prezzi  al  consumo
          contenute  nel  Documento  di  economia   e   finanza.   La
          partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In
          sede di prima applicazione, il decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e'  adottato
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto;  tenuto  conto  dei  tempi  necessari  a
          stabilire la metodologia di  calcolo  e  a  raccogliere  le
          informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione
          riferite all'anno  2010  sono  provvisoriamente  effettuate
          entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il
          31 marzo 2012.". 
              Si riporta il testo  del  comma  19  dell'art.  14  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "19. I poteri di indirizzo e vigilanza  in  materia  di
          promozione  e  internazionalizzazione  delle  imprese  sono
          esercitati dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministero  degli  affari  esteri.  Le  linee  guida  e   di
          indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative  risorse
          in materia di promozione  ed  internazionalizzazione  delle
          imprese sono assunte da una  cabina  di  regia,  costituita
          senza nuovi o maggiori  oneri,  copresieduta  dai  Ministri
          degli affari esteri e dello sviluppo economico e  composta,
          oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  da  un  rappresentante,
          rispettivamente,  di  Unioncamere,   della   Confederazione
          generale dell'industria italiana, di R. ETE. Imprese Italia
          e della Associazione bancaria italiana." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "5. I componenti degli organi di  cui  all'allegato  B,
          che  siano   dipendenti   pubblici,   sono   collocati   in
          aspettativa  non  retribuita,  salvo  che  optino  per   il
          mantenimento, in via esclusiva, del  trattamento  economico
          dell'amministrazione di appartenenza.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge
          15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino  della
          dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
          l'interazione tra pubblico e privato): 
              "2. Per i cittadini italiani collocati fuori  ruolo  ai
          sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n.  1114,
          come sostituito dal comma 1 del  presente  articolo,  fatte
          salve  le  disposizioni   eventualmente   piu'   favorevoli
          previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio
          prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati
          esteri e' computato per intero ai fini  della  progressione
          della carriera, dell'attribuzione degli  aumenti  periodici
          di  stipendio  e,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
          medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento  di
          quiescenza e previdenza, nonche' ai fini della  valutazione
          dei titoli.". 
              Si riporta il testo dell'art.  7-vicies  quinquies  del
          decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  (Disposizioni  urgenti
          per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti), convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43: 
              "7-vicies   quinquies.Disposizioni   in   materia    di
          collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici. 
              1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  si  applicano
          anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale
          e a presidente o componente delle autorita'  amministrative
          indipendenti.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre
          che alle cariche e agli incarichi negli organismi,  enti  e
          istituzioni, anche collegiali, di cui  all'allegato  A  del
          medesimo comma, anche ai segretari generali,  ai  capi  dei
          dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori
          generali degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi
          equiparati delle amministrazioni centrali dello  Stato.  Ai
          fini  del  presente   comma   per   trattamento   economico
          omnicomprensivo si intende il complesso delle  retribuzioni
          e  delle  indennita'  a  carico  delle  pubbliche   finanze
          percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
          quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.". 
              Si riporta il testo dell'art. 36 del regio  decreto  18
          novembre    1923,    n.    2440     (Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 36. I residui delle spese correnti e delle  spese
          in conto capitale, non pagati entro  il  secondo  esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi. 
              Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno. 
              Le somme eliminate possono riprodursi in  bilancio  con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi. 
              Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982. 
              [Sono pero' mantenuti oltre al  termine  stabilito  nel
          precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
          di investimento) relativi ad importi  che  lo  Stato  abbia
          assunto obbligo di pagare per contratto o  in  compenso  di
          opere prestate o di lavori o di forniture eseguite]. 
              I conti dei residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa.".