Avvertenza 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
 
  1. In considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
disposizioni dei commi da 2 a 8 (( del presente articolo )).  Per  le
societa' e gli enti commerciali di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), del citato  testo  unico  le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano relativamente alle stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato. 
  2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio  e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il
provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del
capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
  3. Dal quarto periodo di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per  il  primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento. 
  4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il  reddito
complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. 
  5. Il capitale proprio esistente alla  chiusura  dell'esercizio  in
corso (( al 31 dicembre 2010 )) e' costituito  dal  patrimonio  netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener  conto  dell'utile  del
medesimo  esercizio.  Rilevano   come   variazioni   in   aumento   i
conferimenti in denaro nonche' gli utili  accantonati  a  riserva  ad
esclusione di  quelli  destinati  a  riserve  non  disponibili;  come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto  con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai  soci  o  partecipanti;  b)  gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
di aziende o di rami di aziende. 
  6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
patrimonio conferito. 
  7. Il presente articolo si applica anche al  reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 
  8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi": 
              "Art.  73.  (Soggetti  passivi)  -  1.  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio dello Stato, salvo prova contraria,  i  trust  e
          gli istituti aventi analogo contenuto  istituiti  in  Paesi
          diversi da quelli indicati nel decreto del  Ministro  delle
          finanze  4  settembre  1996,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  220  del  19  settembre  1996,  e  successive
          modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti  ed  almeno
          uno dei beneficiari del trust siano  fiscalmente  residenti
          nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano,   inoltre,
          residenti nel territorio dello Stato i trust  istituiti  in
          uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
          Ministro  delle   finanze   4   settembre   1996,   quando,
          successivamente  alla  loro   costituzione,   un   soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'  di  beni  immobili  o  la  costituzione  o   il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi   di   cui
          all'articolo  37  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  siano  controllati
          direttamente o indirettamente, per il tramite  di  societa'
          fiduciarie o per interposta persona, da soggetti  residenti
          in  Italia.  Il   controllo   e'   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle societa'. 
              5-quinquies. Gli organismi di  investimento  collettivo
          del  risparmio  con  sede  in  Italia,  diversi  dai  fondi
          immobiliari,  e  quelli  con  sede  in  Lussemburgo,   gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono
          soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate  sui
          redditi di capitale  sono  a  titolo  di  imposta.  Non  si
          applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
          altri proventi dei conti correnti e depositi bancari  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni.".