Art. 2 
 
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
                               giovani 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2012
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota
imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997. 
  (( 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e successive  modificazioni,  le  parole:  «ovvero  delle
spese per  il  personale  dipendente  e  assimilato  al  netto  delle
deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,  lettera  a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto  legislativo  n.  446  del
1997» sono soppresse. )) 
  (( 1-ter. La disposizione di  cui  al  comma  1-bis  si  applica  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. )) 
  2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero  2),  dopo  le  parole  «periodo  di  imposta»  sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni»; 
    b) al numero  3),  dopo  le  parole  «Sardegna  e  Sicilia»  sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  99  del
          citato Testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 99.  (Oneri  fiscali  e  contributivi)  -  1.  Le
          imposte sui redditi e quelle per le quali  e'  prevista  la
          rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in  deduzione.
          Le altre imposte  sono  deducibili  nell'esercizio  in  cui
          avviene il pagamento. 
              2.  Gli   accantonamenti   per   imposte   non   ancora
          definitivamente  accertate  sono  deducibili   nei   limiti
          dell'ammontare    corrispondente     alle     dichiarazioni
          presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli  uffici
          e alle decisioni delle commissioni tributarie. 
              3.  I  contributi  ad  associazioni  sindacali   e   di
          categoria  sono  deducibili  nell'esercizio  in  cui   sono
          corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in  base
          a formale deliberazione dell'associazione." 
              -- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis,
          6, 7, 8 nonche' il testo dell'articolo 11, come  modificato
          dal successivo comma 2 del presente articolo,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante  "Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali": 
              "Art. 5. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti  commerciali)
          - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e  7,
          la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra  il
          valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)  e
          B) dell'articolo 2425 del  codice  civile,  con  esclusione
          delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
          13),   cosi'   come   risultanti   dal   conto    economico
          dell'esercizio. 
              2. Per i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali, la  base  imponibile  e'
          determinata assumendo le voci del valore e dei costi  della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 
              3.  Tra  i  componenti  negativi  non  si   considerano
          comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
          e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
          di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo  2425  del
          codice civile, nonche' i costi,  i  compensi  e  gli  utili
          indicati nel comma 1,  lettera  b),  numeri  da  2)  a  5),
          dell'articolo 11 del presente decreto; la  quota  interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi  classificabili  in
          voci del conto economico  diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati a componenti rilevanti della base  imponibile  di
          periodi d'imposta precedenti o successivi. 
              5. Indipendentemente dalla effettiva  collocazione  nel
          conto economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta   qualificazione,    imputazione    temporale    e
          classificazione previsti dai  principi  contabili  adottati
          dall'impresa." 
              "Art.   5-bis.   (Determinazione   del   valore   della
          produzione netta delle societa' di persone e delle  imprese
          individuali) - 1. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera b),  la  base  imponibile  e'  determinata
          dalla  differenza  tra  l'ammontare  dei  ricavi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a),  b),  f)  e  g),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          delle  variazioni  delle  rimanenze  finali  di  cui   agli
          articoli 92 e 93 del medesimo testo  unico,  e  l'ammontare
          dei costi delle materie prime, sussidiarie  e  di  consumo,
          delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
          locazione anche finanziaria dei beni strumentali  materiali
          e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
          personale dipendente e assimilato; i costi,  i  compensi  e
          gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)  a
          5),  dell'articolo  11  del  presente  decreto;  la   quota
          interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta  dal
          contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
          concorrono  comunque  alla  formazione  del  valore   della
          produzione, fatta eccezione per quelli  correlati  a  costi
          indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
          regole   di   qualificazione,   imputazione   temporale   e
          classificazione valevoli per la determinazione del  reddito
          d'impresa ai fini dell'imposta personale. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre periodi d'imposta  e  deve  essere  comunicata  con  le
          modalita' e nei termini  stabiliti  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
          marzo 2008. Al termine del triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un  altro  triennio  a  meno  che
          l'impresa non  opti,  secondo  le  modalita'  e  i  termini
          fissati dallo stesso  provvedimento  direttoriale,  per  la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole del comma 1; anche  in  questo  caso,  l'opzione  e'
          irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile." 
              "Art. 6. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari) -
          1. Per le banche e gli altri  enti  e  societa'  finanziari
          indicati  nell'  articolo  1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo
          quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' articolo
          9, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38: 
              a) margine d'intermediazione ridotto del 50  per  cento
          dei dividendi; 
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari,  diversi   dalle   banche,   abilitati   allo
          svolgimento dei  servizi  di  investimento  indicati  nell'
          articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto  dall'
          articolo  20  dello  stesso  decreto,  assume  rilievo   la
          differenza tra la somma degli interessi attivi  e  proventi
          assimilati relativi alle operazioni di riporto e di  pronti
          contro termine e le commissioni attive riferite ai  servizi
          prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli  interessi
          passivi e oneri  assimilati  relativi  alle  operazioni  di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28  febbraio
          2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e n. 58 del 10 marzo 2006. Si  applica  il  comma  4  dell'
          articolo 5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
              a) interessi netti; 
              b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni   e
          tariffe; 
              c) costi per servizi di produzione di banconote; 
              d) risultato netto della  redistribuzione  del  reddito
          monetario; 
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
              f) spese di amministrazione, nella misura  del  90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504.  Gli  interessi  passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare. I  contributi  erogati
          in base a  norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili  che  non
          costituiscono    beni    strumentali    per     l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  concorrono  in  ogni
          caso alla formazione  del  valore  della  produzione.  Sono
          comunque ammesse in deduzione  quote  di  ammortamento  del
          costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e  a
          titolo  di  avviamento  in  misura  non  superiore   a   un
          diciottesimo del costo  indipendentemente  dall'imputazione
          al conto economico. 
              9. Per le societa' la cui attivita'  consiste,  in  via
          esclusiva o prevalente, nella assunzione di  partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria, per le quali  sussista  l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi  dell'  articolo  113  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,
          nell'apposita sezione  dell'elenco  generale  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario,  la  base  imponibile  e'
          determinata    aggiungendo    al    risultato     derivante
          dall'applicazione dell'articolo 5  la  differenza  tra  gli
          interessi attivi e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
          passivi  e  oneri   assimilati.   Gli   interessi   passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare." 
              "Art. 7. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per  le  imprese
          di  assicurazione,  la  base  imponibile   e'   determinata
          apportando alla somma dei risultati del conto  tecnico  dei
          rami danni (voce 29) e del  conto  tecnico  dei  rami  vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: 
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
              b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura  del
          50 per cento. 
              2. Dalla base imponibile non sono comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP con il provvedimento  n.  735  del  1°  dicembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997." 
              "Art. 8. (Determinazione del  valore  della  produzione
          netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera
          c)) - 1. Per i soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera  c),  la  base  imponibile  e'  determinata   dalla
          differenza  tra  l'ammontare  dei  compensi   percepiti   e
          l'ammontare dei costi  sostenuti  inerenti  alla  attivita'
          esercitata, compreso l'ammortamento dei  beni  materiali  e
          immateriali, esclusi gli interessi passivi e le  spese  per
          il personale dipendente. I compensi, i costi  e  gli  altri
          componenti si assumono cosi' come rilevanti ai  fini  della
          dichiarazione dei redditi." 
              "Art. 11. (Disposizioni comuni  per  la  determinazione
          del   valore   della   produzione   netta)   -   1.   Nella
          determinazione della base imponibile: 
              a) sono ammessi in deduzione: 
              1)  i  contributi  per  le  assicurazioni  obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro; 
              2) per i soggetti di cui  all'  articolo  3,  comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su  base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta, aumentato a  10.600  euro
          per i lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di
          eta' inferiore ai 35 anni; 
              3) per i soggetti di cui  all'  articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a e),  esclusi  le  banche,  gli  altri  enti
          finanziari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le  imprese
          operanti  in  concessione   e   a   tariffa   nei   settori
          dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,     delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta e depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della
          raccolta e smaltimento rifiuti, un  importo  fino  a  9.200
          euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
          indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna  e  Sicilia,  aumentato  a  15.200  euro   per   i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35  anni;  tale  deduzione  e'  alternativa  a
          quella di cui al  numero  2),  e  puo'  essere  fruita  nel
          rispetto  dei  limiti  derivanti  dall'applicazione   della
          regola de minimis di cui al  regolamento  (CE)  n.  69/2001
          della  Commissione,  del  12  gennaio  2001,  e  successive
          modificazioni; 
              4) per i soggetti di cui  all'  articolo  3,  comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali relativi ai  lavoratori  dipendenti  a  tempo
          indeterminato; 
              5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
          spese per il personale assunto con contratti di  formazione
          e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'  articolo  3,
          comma 1, lettere da a) a  e),  i  costi  sostenuti  per  il
          personale addetto alla ricerca  e  sviluppo,  ivi  compresi
          quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi  tra
          imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
          di ricerca e sviluppo, a condizione che  l'attestazione  di
          effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
          collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore  dei
          conti o  da  un  professionista  iscritto  negli  albi  dei
          revisori  dei  conti,  dei  dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti  del
          lavoro, nelle forme previste dall' articolo  13,  comma  2,
          del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  dal  responsabile   del
          centro di assistenza fiscale; 
              b) non sono ammessi in deduzione: 
              1). 
              2)  i  compensi  per  attivita'   commerciali   e   per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche' i compensi attribuiti per  obblighi  di  fare,  non
          fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
          i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917; 
              3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
          e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),
          e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi ; 
              4) i compensi per prestazioni di  lavoro  assimilato  a
          quello dipendente ai sensi dell'articolo  47  dello  stesso
          testo unico delle imposte sui redditi; 
              5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
          di cui alla lettera c) del predetto articolo 49,  comma  2,
          del testo unico delle imposte sui redditi; 
              6) . 
              1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto  di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste contrattualmente, per la parte che non concorre  a
          formare il reddito del dipendente  ai  sensi  dell'articolo
          48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. 
              2. 
              3. 
              4. 
              4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza, i seguenti importi: 
              a) euro 7.350 se la base  imponibile  non  supera  euro
          180.759,91; 
              b)  euro  5.500  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.759,91 ma non euro 180.839,91; 
              c)  euro  3.700  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.839,91 ma non euro 180.919,91; 
              d)  euro  1.850  se  la  base  imponibile  supera  euro
          180.919,91 ma non euro 180.999,91. 
              d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere b) e c), l'importo delle deduzioni  indicate  nelle
          precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente,  di  euro
          2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525. 
              4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla formazione del valore della produzione  non  superiori
          nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una  deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo  d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei disabili e  del  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione lavoro. 
              4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di   durata
          inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di  inizio  e
          cessazione dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli  importi
          delle deduzioni e della base imponibile  di  cui  al  comma
          4-bis e dei componenti positivi di  cui  al  comma  4-bis.1
          sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di  cui  ai
          commi 1, lettera  a),  numeri  2)  e  3),  e  4-bis.1  sono
          ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
          corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
          a tempo  indeterminato  e  parziale,  nei  diversi  tipi  e
          modalita' di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25
          febbraio 2000,  n.  61,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e  di
          tipo misto, sono ridotte in  misura  proporzionale;  per  i
          soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,  lettera  e),  le
          medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
          impiegati nell'esercizio di  attivita'  commerciali  e,  in
          caso  di  dipendenti  impiegati   anche   nelle   attivita'
          istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto  di
          cui all' articolo 10, comma 2. 
              4-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
          applicano le deduzioni indicate nel presente  articolo  sul
          valore della  produzione  netta  prima  della  ripartizione
          dello stesso su base regionale. 
              4-quater. Fino al periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettere da a) ad e), che incrementano, in  ciascuno  dei
          tre periodi d'imposta successivi a quello in  corso  al  31
          dicembre 2004, il numero di lavoratori  dipendenti  assunti
          con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
          lavoratori assunti con  il  medesimo  contratto  mediamente
          occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
          costo del predetto personale per  un  importo  annuale  non
          superiore  a  20.000  euro  per  ciascun  nuovo  dipendente
          assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
          del  personale  classificabile  nell'articolo  2425,  primo
          comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice  civile.  La
          suddetta  deduzione  decade  se   nei   periodi   d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il  numero
          dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
          al numero degli stessi lavoratori  mediamente  occupati  in
          tale periodo d'imposta; la deduzione spettante  compete  in
          ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
          di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
          sempreche'  permanga  il  medesimo  rapporto  di   impiego.
          L'incremento della base  occupazionale  va  considerato  al
          netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi   in
          societa' controllate o  collegate  ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona, allo  stesso  soggetto.  Per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base  occupazionale
          di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento  al
          personale  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato impiegato  nell'attivita'  commerciale  e  la
          deduzione spetta solo con  riferimento  all'incremento  dei
          lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'.  In
          caso   di   lavoratori   impiegati   anche   nell'esercizio
          dell'attivita' istituzionale  si  considera,  sia  ai  fini
          della   individuazione   della   base   occupazionale    di
          riferimento  e  del  suo  incremento,  sia  ai  fini  della
          deducibilita' del costo, il solo personale  dipendente  con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   riferibile
          all'attivita' commerciale individuato in base  al  rapporto
          di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
          incrementi  occupazionali  i  trasferimenti  di  dipendenti
          dall'attivita'  istituzionale  all'attivita'   commerciale.
          Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non  rilevano
          gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
          attivita' che assorbono anche solo in  parte  attivita'  di
          imprese giuridicamente preesistenti,  ad  esclusione  delle
          attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
          caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un
          servizio  pubblico,  anche  gestito  da  privati,  comunque
          assegnata, la deducibilita' del costo del personale  spetta
          limitatamente al  numero  di  lavoratori  assunti  in  piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita. 
              4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
          a quello in corso al 31 dicembre 2004,  fermo  restando  il
          rispetto  del   regolamento   (CE)   n.   2204/2002   della
          Commissione, del  5  dicembre  2002,  l'importo  deducibile
          determinato ai sensi del comma  4-quater  e'  quintuplicato
          nelle aree ammissibili alla deroga  prevista  dall'articolo
          87, paragrafo  3,  lettera  a),  e  triplicato  nelle  aree
          ammissibili  alla   deroga   prevista   dall'articolo   87,
          paragrafo 3, lettera c), del  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea, individuate dalla Carta  italiana  degli
          aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  e  da
          quella che verra' approvata per il successivo periodo. 
              4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
          definizione  di   lavoratore   svantaggiato   di   cui   al
          regolamento (CE) n.  2204/2002  della  Commissione,  del  5
          dicembre 2002, in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
          dell'occupazione, in  alternativa  a  quanto  previsto  dal
          comma     4-quinquies,     l'importo     deducibile     e',
          rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque  nelle
          suddette aree, ma in  questo  caso  l'intera  maggiorazione
          spetta nei limiti di  intensita'  nonche'  alle  condizioni
          previsti dal predetto regolamento sui  regimi  di  aiuto  a
          favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 
              4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo   delle
          deduzioni  ammesse  dai  precedenti  commi  1,  4-bis.1   e
          4-quater, non puo'  comunque  eccedere  il  limite  massimo
          rappresentato dalla retribuzione  e  dagli  altri  oneri  e
          spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
          4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
          ai commi 1,  lettera  a),  numero  5),  4-bis.1,  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies.". 
              Comma 1-bis: 
              -- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  recante
          "Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale", come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6 - (Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota
          di IRAP relativa al costo del lavoro e degli  interessi)  -
          1. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre  2008,  e'   ammesso   in   deduzione   ai   sensi
          dell'articolo 99, comma 1, del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre  1986,  n.
          917 e successive modificazioni, un importo pari al  10  per
          cento dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8  del
          decreto   legislativo   15   dicembre   1997,    n.    446,
          forfetariamente riferita  all'imposta  dovuta  sulla  quota
          imponibile degli interessi passivi e  oneri  assimilati  al
          netto degli interessi attivi e proventi assimilati. 
              2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello
          in corso al 31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque
          presentata, entro il termine di  cui  all'articolo  38  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, istanza per il rimborso della quota  delle  imposte
          sui redditi corrispondente alla  quota  dell'IRAP  riferita
          agli interessi passivi  ed  oneri  assimilati  ovvero  alle
          spese  per  il  personale  dipendente   e   assimilato,   i
          contribuenti hanno diritto, con le modalita' e  nei  limiti
          stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad  un
          massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza,
          riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese  per
          il personale, come determinata ai sensi del comma 1. 
              3. I contribuenti che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto non  hanno  presentato  domanda  hanno
          diritto  al  rimborso  previa  presentazione   di   istanza
          all'Agenzia   delle   entrate,   esclusivamente   in    via
          telematica, qualora sia ancora pendente il termine  di  cui
          all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602. 
              4. Il rimborso di cui al comma 2  e'  eseguito  secondo
          l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di  cui
          ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100
          milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il
          2010 e a 400 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Ai  fini
          dell'eventuale completamento dei rimborsi,  si  provvedera'
          all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti
          legislativi. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' di  presentazione
          delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione  del
          presente articolo. 
              4-bis.  Le  disposizioni  recate  dall'articolo  3  del
          decreto-legge 23 ottobre  2008,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008,  n.  201,  si
          applicano altresi' per tutti i soggetti residenti o  aventi
          domicilio nei territori maggiormente colpiti  dagli  eventi
          sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  14  e  15  novembre
          2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati,  rispettivamente,  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272  del
          20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e'
          autorizzata la spesa di 59,4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di  7  milioni
          di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui  al  periodo
          precedente sono iscritte in  un  apposito  fondo  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4
          milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di  euro  per
          l'anno 2010, a 7 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a  8
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012  al  2015,
          si provvede per l'importo  complessivamente  corrispondente
          all'entita' del  Fondo  di  cui  al  comma  4-bis  mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo
          per le aree sottoutilizzate, per un  importo,  al  fine  di
          compensare gli effetti in termini di  indebitamento  netto,
          pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di
          euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015. 
              4-quater. All'articolo 1, comma 1324,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle  seguenti:
          «, 2009 e 2010»; 
              b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
          detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini  della
          determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011». 
              4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5,  comma  4,
          del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  126,  e'
          ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno  2010  e  di  4,7
          milioni di euro per l'anno 2011.". 
              Comma 2: 
              -- Per il testo dell'articolo  11  del  citato  decreto
          legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 1 del presente articolo.