Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e
giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
(( 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle
spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle
deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del
1997» sono soppresse. ))
(( 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. ))
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono
aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di
sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 99 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 99. (Oneri fiscali e contributivi) - 1. Le
imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui
avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora
definitivamente accertate sono deducibili nei limiti
dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici
e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di
categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base
a formale deliberazione dell'associazione."
-- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis,
6, 7, 8 nonche' il testo dell'articolo 11, come modificato
dal successivo comma 2 del presente articolo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali":
"Art. 5. (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali)
- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa."
"Art. 5-bis. (Determinazione del valore della
produzione netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile."
"Art. 6. (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari) -
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'
articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'
articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'
articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell' articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare."
"Art. 7. (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997."
"Art. 8. (Determinazione del valore della produzione
netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c)) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per
il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della
dichiarazione dei redditi."
"Art. 11. (Disposizioni comuni per la determinazione
del valore della produzione netta) - 1. Nella
determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di
eta' inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a
quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive
modificazioni;
4) per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all' articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1).
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),
e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi ;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi;
6) .
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2.
3.
4.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91.
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalita' di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi
compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i
soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita'
istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di
cui all' articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
costo del predetto personale per un importo annuale non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
del personale classificabile nell'articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La
suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in
tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in
ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego.
L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale
di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la
deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In
caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
della individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale.
Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano
gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di
imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da
quella che verra' approvata per il successivo periodo.
4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal
comma 4-quinquies, l'importo deducibile e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle
suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione
spetta nei limiti di intensita' nonche' alle condizioni
previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a
favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e
4-quater, non puo' comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies.".
Comma 1-bis:
-- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6 - (Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota
di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi) -
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, e' ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota
imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello
in corso al 31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque
presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte
sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita
agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle
spese per il personale dipendente e assimilato, i
contribuenti hanno diritto, con le modalita' e nei limiti
stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un
massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza,
riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per
il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non hanno presentato domanda hanno
diritto al rimborso previa presentazione di istanza
all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via
telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui
ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100
milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il
2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini
dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvedera'
all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti
legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di presentazione
delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del
presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si
applicano altresi' per tutti i soggetti residenti o aventi
domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre
2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del
20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno
2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni
di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per
l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015,
si provvede per l'importo complessivamente corrispondente
all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto,
pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di
euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2009 e 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e'
ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7
milioni di euro per l'anno 2011.".
Comma 2:
-- Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note al comma 1 del presente articolo.