Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la
spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge
12 novembre 2011, n. 183, (( dopo la lettera n), e' aggiunta la
seguente: «n ))-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei
fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese
nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo
Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n.
1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione
del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera
nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.».
(( 1-bis L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis del
comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna
regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo. ))
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per
gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le
singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come
stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare
al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni
singola Regione.
(( 3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla
costituzione del fondo di cui al comma 2 )) si provvede con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese
recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' incrementata di 400 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle
attivita' di credito all'esportazione. All'onere derivante dal
presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto.
Riferimenti normativi
Comma 1
--Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 32. 4. Il complesso delle spese finali di cui ai
commi 2 e 3 e' determinato, sia in termini di competenza
sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e
in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli
enti locali ove disponibili;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di
ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita'
di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo
sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti
nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale e
sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, (GUCE L 210
del 31 luglio 2006) tale esclusione e' subordinata
all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione
del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014."
--Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
"Art 2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma
99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068 . Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
--Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni recante: Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro."
-- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale):
"Art. 3. Il secondo comma dell'art. 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti
commi:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del
Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente
comma. I residui due decimi del dividendo saranno
utilizzati per incrementare la riserva straordinaria
dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche
attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito
centrale.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".