Art. 4 
 
Detrazioni per interventi  di  ristrutturazione,  di  efficientamento
      energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali  
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo  11,  comma  3,  le  parole:  «15  e  16»,  sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e(( 16-bis ))»; 
    b) nell'articolo  12,  comma  3,  le  parole:  «15  e  16»,  sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e (( 16-bis ))»; 
    c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il  seguente:  «ART.((  16-bis
)).  -  (Detrazione  delle  spese  per  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli  edifici).
- 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36  per  cento
delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
      a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
del codice civile; 
      b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 
      c) necessari alla ricostruzione o al  ripristino  dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche' sia stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  ((  anche
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione )); 
      d) relativi alla realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
      e)    finalizzati    alla    eliminazione    delle     barriere
architettoniche, aventi ad oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,  la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a
favorire la  mobilita'  interna  ed  esterna  all'abitazione  per  le
persone portatrici di handicap (( in situazione di  gravita'  )),  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
      f) relativi all'adozione di misure finalizzate a  prevenire  il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
      g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate  alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
      h)  relativi  alla  realizzazione  di  opere   finalizzate   al
conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 
      i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
      l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici. 
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legislazione vigente in materia. 
  3. La detrazione di cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione edilizia (( di cui alle lettere c) e d) del comma  1
dell'articolo 3 )) del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n.  380,  riguardanti  interi  fabbricati,  eseguiti  da
imprese  di  costruzione  o   ristrutturazione   immobiliare   e   da
cooperative edilizie, che provvedano entro sei  mesi  dalla  data  di
termine  dei  lavori  alla  successiva  alienazione  o   assegnazione
dell'immobile.  La  detrazione  spetta  al  successivo  acquirente  o
assegnatario  delle  singole  unita'  immobiliari,  in   ragione   di
un'aliquota del 36 per cento del valore  degli  interventi  eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del  prezzo  dell'unita'
immobiliare risultante  nell'atto  pubblico  di  compravendita  o  di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
  4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1  realizzati  in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
  5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
  6. La detrazione e' cumulabile con le  agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
  7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
  8. In caso di vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla  quale  sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
  9. Si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il  Ministro  dei  lavori  pubblici  18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il  "Regolamento  recante
norme di attuazione e procedure di controllo di  cui  all'articolo  1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia ". 
  10. Con successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.»; 
    d) nell'articolo 24,  comma  3  dopo  le  parole:  «e  i)»,  sono
aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)». 
  2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «2010, 2011  e  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»; 
    b) alla lettera a), le parole: «dicembre  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»; 
    c) alla lettera b), le parole: «dicembre  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «(( 31
dicembre 2012.  Le  disposizioni  di  cui  al  citato  comma  347  si
applicano  anche  alle  spese  per  interventi  di  sostituzione   di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicati
alla  produzione  di  acqua  calda  sanitaria».  Ai  relativi  oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))  La  detrazione
prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  come  ((  introdotto  ))  dal
presente articolo, si applica alle spese effettuate a  decorrere  dal
1° gennaio 2013. 
  5. Le disposizioni del presente articolo entrano in  vigore  il  1°
gennaio 2012. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1: 
              -- Si riporta il testo degli articoli 11, 12 e  24  del
          citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 11.  (Determinazione  dell'imposta)  -  L'imposta
          lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,  al
          netto degli oneri deducibili indicati nell' articolo 10, le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
              a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
              b) oltre 15.000 euro e  fino  a  28.000  euro,  27  per
          cento; 
              c) oltre 28.000 euro e  fino  a  55.000  euro,  38  per
          cento; 
              d) oltre 55.000 euro e  fino  a  75.000  euro,  41  per
          cento; 
              e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
              2.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono soltanto redditi di  pensione  non  superiori  a
          7.500 euro, goduti per l'intero anno,  redditi  di  terreni
          per un importo non superiore a 185,92  euro  e  il  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e
          delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
              2-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono soltanto redditi fondiari di cui  all'  articolo
          25  di  importo  complessivo  non  superiore  a  500  euro,
          l'imposta non e' dovuta. 
              3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,  fino  alla  concorrenza  del  suo   ammontare,   le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis)
          nonche' in altre disposizioni di legge. 
              4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'  articolo
          165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta  e'  superiore  a
          quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
          scelta,   di   computare   l'eccedenza    in    diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o  di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 
              Art. 12. (Detrazioni per  carichi  di  famiglia)  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
              a) per il  coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente
          separato: 
              1) 800 euro, diminuiti del  prodotto  tra  110  euro  e
          l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
              2) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
              3) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
              b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
          aumentata di un importo pari a: 
              1) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
              2) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
              3) 30 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
              4) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
              5) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a
          35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
              c) 800  euro  per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli
          naturali riconosciuti, i figli adottivi e  gli  affidati  o
          affiliati. La  detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per
          ciascun figlio di eta' inferiore a tre  anni.  Le  predette
          detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
          ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell' articolo 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
          piu' di tre figli a carico la detrazione  e'  aumentata  di
          200 euro  per  ciascun  figlio  a  partire  dal  primo.  La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  95.000  euro,  diminuito  del   reddito
          complessivo, e 95.000 euro.  In  presenza  di  piu'  figli,
          l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti  di  15.000
          euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione  e'
          ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori  non
          legalmente  ed  effettivamente  separati   ovvero,   previo
          accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede  un
          reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In  caso  di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto i figli naturali  e  il  contribuente  non  e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed  effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono   figli
          adottivi, affidati o  affiliati  del  solo  contribuente  e
          questi  non  e'  coniugato   o,   se   coniugato,   si   e'
          successivamente legalmente ed effettivamente separato,  per
          il primo figlio  si  applicano,  se  piu'  convenienti,  le
          detrazioni previste alla lettera a) ; 
              d) 750 euro, da ripartire  pro  quota  tra  coloro  che
          hanno diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra  persona
          indicata nell'articolo 433 del codice  civile  che  conviva
          con il contribuente o  percepisca  assegni  alimentari  non
          risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.  La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro. 
              1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
          genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
          pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella  misura
          del  50  per  cento  tra  i  genitori  non  legalmente   ed
          effettivamente separati. In caso di separazione  legale  ed
          effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio, la  detrazione  spetta
          ai genitori in proporzione agli affidamenti  stabiliti  dal
          giudice.  Nel  caso  di  coniuge   fiscalmente   a   carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo. 
              2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis  spettano  a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. 
              3.  Le  detrazioni  per  carichi   di   famiglia   sono
          rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
          verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
          richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis  sia
          di ammontare superiore all'imposta lorda,  diminuita  delle
          detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo  nonche'
          agli  articoli  13,  15  ,16  e  16-bis),   nonche'   delle
          detrazioni previste da  altre  disposizioni  normative,  e'
          riconosciuto un credito di ammontare  pari  alla  quota  di
          detrazione che  non  ha  trovato  capienza  nella  predetta
          imposta. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la
          famiglia, sono definite  le  modalita'  di  erogazione  del
          predetto ammontare. 
              4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
          1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura  di
          690 euro. Se i rapporti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numeri 1) e 3), sono  uguali  a  zero,  la  detrazione  non
          compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e  d),
          sono pari a zero,  minori  di  zero  o  uguali  a  uno,  le
          detrazioni non competono. Negli altri  casi,  il  risultato
          dei predetti rapporti si assume nelle prime  quattro  cifre
          decimali. 
              4-bis. Ai fini del comma 1 il  reddito  complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all' articolo 10, comma 3-bis. 
              Art. 24. (Determinazione dell'imposta  dovuta  dai  non
          residenti) - 1. Nei confronti dei non  residenti  l'imposta
          si applica sul reddito complessivo e  sui  redditi  tassati
          separatamente a norma dei  precedenti  articoli,  salvo  il
          disposto dei commi 2 e 3. 
              2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
          oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma  1
          dell'art. 10. 
              3. Dall'imposta lorda si scomputano  le  detrazioni  di
          cui all' articolo 13 nonche' quelle di  cui  all'  articolo
          15, comma 1, lettere  a),  b),  g),  h),  h-bis)  e  i),  e
          dell'articolo  16-bis).  Le  detrazioni  per   carichi   di
          famiglia non competono.". 
              --  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3
          dell'articolo 3  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
          recante  Legge-quadro  per   l'assistenza,   l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate." 
              "Art.  3.Soggetti  aventi  diritto.   1.   E'   persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'. 
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita' nei programmi  e  negli  interventi  dei  servizi
          pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali" 
              -- Si riporta il testo delle lettere a), b), c)  e  d),
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          6  giugno  2001,  n.  380,  recante  "Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia. Testo A 
              "Art. 3. (L) Definizioni degli interventi  edilizi.  1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              a)  «interventi   di   manutenzione   ordinaria»,   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'  immobiliari  e  non  comportino   modifiche   delle
          destinazioni di uso; 
              c)   «interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo», gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
          essi   compatibili.   Tali   interventi   comprendono    il
          consolidamento, il ripristino e il rinnovo  degli  elementi
          costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
          accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
          dell'uso,   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
          all'organismo edilizio; 
              d)  «interventi  di  ristrutturazione  edilizia»,   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve  le
          sole  innovazioni   necessarie   per   l'adeguamento   alla
          normativa antisismica." omissis 
              Comma 2: 
              -- Si riporta il testo del  comma  17  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2008)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. (..) 1-16 omissis. 
              17. Sono prorogate per gli  anni  2008,  2009,  2010  e
          2011, per una quota  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          sostenute,  nei  limiti   di   48.000   euro   per   unita'
          immobiliare,  ferme  restando  le  altre   condizioni   ivi
          previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
          del patrimonio edilizio relative: 
              a) agli interventi di  cui  all'articolo  2,  comma  5,
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni, per le spese sostenute dal 1°  gennaio  2008
          al 31 dicembre 2011; 
              b) agli interventi di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente  al
          31 dicembre 2003,  eseguiti  dal  1°  gennaio  2008  al  31
          dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
          successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile  entro
          il 30 giugno 2012. 
              18.- 387. (omissis)" 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2,  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel  testo  vigente  al  31
          dicembre 2003. 
              "1.omissis 
              "Art. 9 .2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
          della  presente   legge,   l'incentivo   fiscale   previsto
          dall'articolo 1 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni, si  applica  anche  nel  caso  di
          interventi di restauro  e  risanamento  conservativo  e  di
          ristrutturazione edilizia di  cui  all'articolo  31,  primo
          comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.  457,
          riguardanti  interi  fabbricati,  eseguiti  entro  il   (31
          dicembre 2003) da imprese di costruzione o ristrutturazione
          immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano  alla
          successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile  entro
          il  (30  giugno  2004).  In  questo  caso,  la   detrazione
          dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero  eseguiti  spetta
          al  successivo  acquirente  o  assegnatario  delle  singole
          unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota  del  36  per
          cento del valore degli interventi eseguiti, che  si  assume
          pari al 25 per cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare
          risultante  nell'  atto  pubblico  di  compravendita  o  di
          assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo  previsto
          dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
          del 1997." omissis 
              Comma 3: 
              -- Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  25  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica: 
              "Art. 25. (Contrasto di interessi) - 1. A decorrere dal
          1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano
          una  ritenuta  del  4  per  cento  a  titolo   di   acconto
          dell'imposta  sul  reddito  dovuta  dai  beneficiari,   con
          obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito  dei  pagamenti
          relativi  ai  bonifici  disposti   dai   contribuenti   per
          beneficiare di oneri deducibili o per  i  quali  spetta  la
          detrazione d'imposta.  Le  ritenute  sono  versate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
          pagamenti  nonche'  le  modalita'   di   esecuzione   degli
          adempimenti   relativi   alla   certificazione    e    alla
          dichiarazione delle ritenute operate.". 
              Comma 4: 
              -- Si riporta il testo del  comma  48  della  legge  13
          dicembre  2010,  n.  220,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge di stabilita' 2011", come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art.  1.  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con  le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) - 
              1. - 47. omissis. 
              48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344
          a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si  applicano,
          nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
          il 31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma
          347  si  applicano  anche  alle  spese  per  interventi  di
          sostituzione di scaldacqua tradizionali  con  scaldacqua  a
          pompa di calore dedicati alla  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria. Ai relativi oneri annui valutati in 6,58 milioni
          di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2015,    si    provvede    mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2012,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
          La detrazione spettante ai  sensi  del  presente  comma  e'
          ripartita in  dieci  quote  annuali  di  pari  importo.  Si
          applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  29,  comma
          6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              Omissis. ".