Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento
energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e(( 16-bis ))»;
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono
sostituite dalle seguenti: «15, 16 e (( 16-bis ))»;
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: «ART.(( 16-bis
)). - (Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).
- 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento
delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,
del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, (( anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione ));
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a
favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap (( in situazione di gravita' )), ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia (( di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 3 )) del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di
termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o
assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di
un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita'
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante
norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia ".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono
aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
le parole « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «(( 31
dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. )) La detrazione
prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come (( introdotto )) dal
presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1°
gennaio 2012.
Riferimenti normativi
Comma 1:
-- Si riporta il testo degli articoli 11, 12 e 24 del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificati dalla presente legge:
"Art. 11. (Determinazione dell'imposta) - L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell' articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per
cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all' articolo
25 di importo complessivo non superiore a 500 euro,
l'imposta non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis)
nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell' articolo
165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a
quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell' articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a) ;
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia
di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle
detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche'
agli articoli 13, 15 ,16 e 16-bis), nonche' delle
detrazioni previste da altre disposizioni normative, e'
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la
famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del
predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all' articolo 10, comma 3-bis.
Art. 24. (Determinazione dell'imposta dovuta dai non
residenti) - 1. Nei confronti dei non residenti l'imposta
si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati
separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il
disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1
dell'art. 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di
cui all' articolo 13 nonche' quelle di cui all' articolo
15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e
dell'articolo 16-bis). Le detrazioni per carichi di
famiglia non competono.".
-- Si riporta il testo vigente del comma 3
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate."
"Art. 3.Soggetti aventi diritto. 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali"
-- Si riporta il testo delle lettere a), b), c) e d),
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. Testo A
"Art. 3. (L) Definizioni degli interventi edilizi. 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento
conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica." omissis
Comma 2:
-- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. (..) 1-16 omissis.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e
2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese
sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unita'
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2011;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al
31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro
il 30 giugno 2012.
18.- 387. (omissis)"
-- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31
dicembre 2003.
"1.omissis
"Art. 9 .2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'incentivo fiscale previsto
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si applica anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il (31
dicembre 2003) da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro
il (30 giugno 2004). In questo caso, la detrazione
dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per
cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume
pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare
risultante nell' atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto
dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
del 1997." omissis
Comma 3:
-- Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
"Art. 25. (Contrasto di interessi) - 1. A decorrere dal
1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano
una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di
pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla
dichiarazione delle ritenute operate.".
Comma 4:
-- Si riporta il testo del comma 48 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge di stabilita' 2011", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) -
1. - 47. omissis.
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. Ai relativi oneri annui valutati in 6,58 milioni
di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La detrazione spettante ai sensi del presente comma e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Omissis. ".