Art. 5
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a
favore delle famiglie
(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile
che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione
fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi
familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di
persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva
dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte
relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le
diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono
individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le
provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio
2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli
dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui
accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico
all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello
Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di
politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'
attuative di tale riassegnazione. ))
Riferimenti normativi
--Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.