Art. 5 
 
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni  fiscali  e
benefici assistenziali, con  destinazione  dei  relativi  risparmi  a
                       favore delle famiglie  
 
  (( 1. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il  31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'indicatore della situazione  economica  equivalente
(ISEE) al fine di: adottare una definizione  di  reddito  disponibile
che includa la percezione di somme anche  se  esenti  da  imposizione
fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito  dei
diversi componenti  della  famiglia  nonche'  dei  pesi  dei  carichi
familiari, in particolare  dei  figli  successivi  al  secondo  e  di
persone  disabili  a  carico;  migliorare  la   capacita'   selettiva
dell'indicatore,  valorizzando  in  misura  maggiore  la   componente
patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del  debito
residuo per l'acquisto della stessa  e  tenuto  conto  delle  imposte
relative; permettere  una  differenziazione  dell'indicatore  per  le
diverse tipologie  di  prestazioni.  Con  il  medesimo  decreto  sono
individuate  le  agevolazioni  fiscali  e  tariffarie,   nonche'   le
provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal  1o  gennaio
2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.  Con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' con  cui  viene  rafforzato  il  sistema  dei  controlli
dell'ISEE,  anche  attraverso  la  condivisione  degli  archivi   cui
accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la  costituzione  di  una  banca  dati  delle   prestazioni   sociali
agevolate,  condizionate  all'ISEE,  attraverso  l'invio   telematico
all'INPS,  da  parte  degli  enti  erogatori,  nel   rispetto   delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei  dati  personali
di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  delle
informazioni  sui   beneficiari   e   sulle   prestazioni   concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi  derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del  bilancio  dello
Stato e degli enti nazionali  di  previdenza  e  di  assistenza  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di
politiche sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'
attuative di tale riassegnazione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              --Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          "Codice in materia di protezione  dei  dati  personali"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.