Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione
di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
(( vigili del fuoco )) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al
primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non
sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche'
ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data.