Art. 6 
 
              Equo indennizzo e pensioni privilegiate  
 
  1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione
di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei
confronti del personale appartenente al comparto  sicurezza,  difesa,
(( vigili del fuoco )) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al
primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica,  inoltre,  ai
procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non
sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche'
ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della
predetta data.