Art. 6 bis Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito (( 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente: )) (( «Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. )) (( 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. )) (( 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. )) (( 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2. ». ))
Riferimenti normativi --Il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O