Art. 6 bis
Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti
nei contratti di conto corrente e di apertura di credito
(( 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 117 e' inserito il seguente: ))
(( «Art. 117-bis - (Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione
onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla
somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
))
(( 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero
oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura
di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. ))
(( 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi
rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. ))
(( 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo
e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali
si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i
casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
cui al comma 2. ». ))
Riferimenti normativi
--Il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" e' stato pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O