Art. 3. 
 
  Nella attuazione del piano di profilassi  e  di  risanamento  sara'
data la precedenza, su parere della Commissione  di  cui  all'art.  3
della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle domande di adesione avanzate
da  associazioni  di  allevatori  giuridicamente  riconosciute  o  da
cooperative agricole legalmente costituite o da enti  pubblici  o  da
altri organismi legalmente costituiti  che  siano  tutti  interessati
alla realizzazione di  programmi  di  risanamento  nell'ambito  degli
allevamenti iscritti ai libri genealogici  o  comunque  sottoposti  a
controlli funzionali. 
  Detta precedenza sara' estesa altresi'  alle  domande  avanzate  da
organismi legalmente costituiti che perseguano finalita' connesse con
la  difesa  sanitaria  del  bestiame  o  con  la  produzione  ed   il
miglioramento zootecnico. 
  Previo parere della Commissione indicata al primo comma, tali enti,
associazioni, cooperative ed organismi sono  chiamati  a  collaborare
con  l'ufficio  del  veterinario  provinciale  nella  attuazione  dei
programmi di risanamento e di profilassi.