Art. 3. Nella attuazione del piano di profilassi e di risanamento sara' data la precedenza, su parere della Commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle domande di adesione avanzate da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute o da cooperative agricole legalmente costituite o da enti pubblici o da altri organismi legalmente costituiti che siano tutti interessati alla realizzazione di programmi di risanamento nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o comunque sottoposti a controlli funzionali. Detta precedenza sara' estesa altresi' alle domande avanzate da organismi legalmente costituiti che perseguano finalita' connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico. Previo parere della Commissione indicata al primo comma, tali enti, associazioni, cooperative ed organismi sono chiamati a collaborare con l'ufficio del veterinario provinciale nella attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi.