Art. 3 
 
                Accesso dei giovani alla costituzione 
               di societa' a responsabilita' limitata 
 
  (( 1. Nel libro V, titolo  V,  capo  VII,  sezione  I,  del  codice
civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente: 
 
                         «Articolo 2463-bis. 
         (Societa' a responsabilita' limitata semplificata). 
 
  La societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto  pubblico  in
conformita' al modello standard tipizzato con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'ammontare del capitale sociale, pari  almeno  ad  1  euro  e
inferiore all'importo di  10.000  euro  previsto  all'articolo  2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto  e  interamente  versato  alla
data della costituzione. Il conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed
essere versato all'organo amministrativo; 
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463; 
    5) luogo e data di sottoscrizione. 
    6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. 
  La   denominazione   di   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata, l'ammontare del capitale  sottoscritto  e  versato,  la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  E' fatto divieto di cessione  delle  quote  a  soci  non  aventi  i
requisiti di eta' di  cui  al  primo  comma  e  l'eventuale  atto  e'
conseguentemente nullo. 
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni  del
presente capo in quanto compatibili». 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. 
  3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti  onorari
notarili. 
  4. Il Consiglio nazionale del notariato  vigila  sulla  corretta  e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente  articolo  da
parte dei singoli notai e pubblica ogni  anno  i  relativi  dati  sul
proprio sito istituzionale. ))