Art. 3 
 
 
Riduzione degli  oneri  amministrativi  e  disposizioni  in  tema  di
         verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR 
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma  2
e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  le  amministrazioni  statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
approvati nel corso dell'anno  precedente,  ((  ivi  compresi  quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive  dell'Unione  europea
che determinano livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dalle direttive medesime )), come valutati  nelle  relative
analisi di impatto della regolamentazione (AIR),  in  conformita'  ai
criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli  atti  normativi  non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i  medesimi  criteri
per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri   amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei  confronti
delle  pubbliche   amministrazioni   nell'ambito   del   procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante  raccolta,
elaborazione,   trasmissione,   conservazione   e    produzione    di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 
  2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
marzo di ciascun anno. 
  2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle  esigenze
di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai  diversi
soggetti destinatari,  nonche'  alla  dimensione  dell'impresa  e  al
settore di attivita'; 
  b) eliminazione  di  dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
  c) utilizzo  delle  autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese; 
  d)  informatizzazione   degli   adempimenti   e   delle   procedure
amministrative,    secondo    la    disciplina    del    ((    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al  ))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82; 
  e) coordinamento delle attivita' di controllo al  fine  di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando  la  proporzionalita'  ((
delle stesse )) in relazione alla  tutela  degli  interessi  pubblici
coinvolti. 
  2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.». 
  2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
  3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della  legge  12  novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «dopo il comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dopo il comma 5-bis»; 
  b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».». 
  (( 3-bis. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto  e'  adottato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  programma  2012-2015  per  la
riduzione degli oneri amministrativi gravanti  sulle  amministrazioni
pubbliche nelle materie  di  competenza  statale.  Per  la  riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 20-ter  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  dei
successivi accordi attuativi. 
  3-ter. Il programma di cui al comma  3-bis  individua  le  aree,  i
tempi e le metodologie di intervento garantendo la  partecipazione  e
la  consultazione,  anche  attraverso  strumenti  telematici,   delle
amministrazioni  ai  fini   dell'individuazione   degli   adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle  conseguenti
proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  3-quater. Sulla base  degli  esiti  delle  attivita'  definite  nel
programma di cui al  comma  3-bis  il  Governo  emana,  entro  il  31
dicembre  di  ciascun  anno,  uno  o  piu'   regolamenti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, per la riduzione di  oneri  amministrativi,
previsti  da  leggi  dello  Stato,  gravanti  sulle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  I  regolamenti  sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  gli  altri
Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: 
  a) eliminazione o riduzione  degli  adempimenti  ridondanti  e  non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
  b)  eliminazione  o  riduzione  degli   adempimenti   eccessivi   e
sproporzionati rispetto  alle  esigenze  di  tutela  degli  interessi
pubblici; 
  c) eliminazione delle  duplicazioni  e  riduzione  della  frequenza
degli adempimenti; 
  d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure. 
  3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi  derivanti
da regolamenti o atti amministrativi statali  si  procede  attraverso
l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli
altri  Ministri  competenti  per  materia,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate  le
misure  normative,  organizzative   e   tecnologiche   da   adottare,
assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei  centri  di
responsabilita' amministrativa. 
  3-sexies. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  9  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato,  nel  quadro
delle indicazioni e delle raccomandazioni  dei  competenti  organismi
dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione  e  la
riduzione dei tempi dei procedimenti  amministrativi  e  degli  oneri
regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli  oneri
amministrativi.  Il  programma  e'  ispirato   al   principio   della
proporzionalita' degli oneri alla tutela  degli  interessi  pubblici,
tiene conto  dei  risultati  delle  attivita'  di  misurazione  e  di
riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con  il  programma
di cui al  comma  3-bis,  le  aree  di  regolazione,  i  tempi  e  le
metodologie di intervento  nonche'  gli  strumenti  di  verifica  dei
risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle  imprese
e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie
di competenza regionale si provvede  ai  sensi  dell'articolo  20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
  3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma  3-sexies
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  dell'articolo
25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. 
  3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  rende  comunicazioni
alle Camere  sullo  sviluppo  e  sui  risultati  delle  politiche  di
semplificazione  nell'anno  precedente,  con   particolare   riguardo
all'attuazione del  presente  decreto  e  dei  programmi  di  cui  al
presente articolo. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  della
          legge 11 novembre 2011,  n.  180,  recante  "Norme  per  la
          tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese": 
              "Art. 6. (Procedure di valutazione) 
              3. I criteri per l'effettuazione della stima dei  costi
          amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2  del
          presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa, tenuto conto delle  attivita'  svolte  ai  sensi
          dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 8  dellacitata  legge
          n. 180 del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  8.  (Compensazione   degli   oneri   regolatori,
          informativi e amministrativi) 
              1.   Negli   atti   normativi   e   nei   provvedimenti
          amministrativi   a   carattere   generale   che    regolano
          l'esercizio   di   poteri   autorizzatori,   concessori   o
          certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici  o  la
          concessione di  benefici,  non  possono  essere  introdotti
          nuovi oneri  regolatori,  informativi  o  amministrativi  a
          carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
          contestualmente ridurne o eliminarne  altri,  per  un  pari
          importo  stimato,  con   riferimento   al   medesimo   arco
          temporale. 
              2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
          statali  trasmettono  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
          amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
          e eliminati con gli  atti  normativi  approvati  nel  corso
          dell'anno precedente, ivi compresi  quelli  introdotti  con
          atti di recepimento di direttive  dell'Unione  europea  che
          determinano  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive  medesime,  come  valutati
          nelle relative analisi di  impatto  della  regolamentazione
          (AIR), in conformita' ai criteri  di  cui  all'articolo  6,
          comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,  le
          Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la  stima
          e la quantificazione degli oneri amministrativi  introdotti
          o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i  costi
          degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni  nell'ambito  del
          procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
          comportante    raccolta,    elaborazione,     trasmissione,
          conservazione e produzione di informazioni e documenti alla
          pubblica amministrazione. 
              2-bis. Sulla base delle relazioni di  cui  al  comma  2
          verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento  per
          gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della  funzione
          pubblica    predispone,     sentite     le     associazioni
          imprenditoriali   e   le   associazioni   dei   consumatori
          rappresentative a livello nazionale ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  Codice  del
          consumo, una relazione complessiva, contenente il  bilancio
          annuale degli oneri amministrativi introdotti e  eliminati,
          che evidenzia  il  risultato  con  riferimento  a  ciascuna
          amministrazione. La  relazione  e'  comunicata  al  DAGL  e
          pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro  il  31
          marzo di ciascun anno. 
              2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri
          introdotti sono superiori a quelli eliminati,  il  Governo,
          ai fini  del  relativo  pareggio,  adotta,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  entro  novanta
          giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al  comma
          2-bis, uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per  la
          riduzione di oneri  amministrativi  di  competenza  statale
          previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta
          dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con
          i Ministri competenti e sentite le associazioni di  cui  al
          comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) proporzionalita'  degli  adempimenti  amministrativi
          alle esigenze di tutela degli interessi pubblici  coinvolti
          in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche'  alla
          dimensione dell'impresa e al settore di attivita'; 
              b)   eliminazione   di   dichiarazioni,   attestazioni,
          certificazioni,   comunque   denominati,   nonche'    degli
          adempimenti amministrativi e delle procedure non  necessari
          rispetto alla tutela degli interessi pubblici in  relazione
          ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
              c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario,
          delle  attestazioni  e  delle  asseverazioni  dei   tecnici
          abilitati nonche' delle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese; 
              d)  informatizzazione   degli   adempimenti   e   delle
          procedure amministrative, secondo la disciplina del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              e) coordinamento delle attivita' di controllo  al  fine
          di evitare duplicazioni e sovrapposizioni,  assicurando  la
          proporzionalita' delle  stesse  in  relazione  alla  tutela
          degli interessi pubblici coinvolti. 
              2-quater. Per  la  riduzione  di  oneri  amministrativi
          previsti  da  regolamenti  si  procede,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui comma 2-ter, con  regolamenti,  adottati  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  competenti  e
          sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 
              2-quinquies. Per la riduzione di  oneri  amministrativi
          previsti  da  regolamenti  ministeriali,  si  procede,  nel
          rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,  con  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sulla  proposta  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e dei Ministri competenti  per  materia,
          sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 
              2-sexies. Alle attivita' di cui al  presente  articolo,
          le  amministrazioni  provvedono  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano con riferimento agli atti  normativi  in  materia
          tributaria, creditizia e di giochi pubblici.". 
              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          recante:" Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri": 
              "Art. 17. (Regolamenti) 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  4,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione  e
          riassetto normativo per l'anno2005", come modificato  dalla
          presente legge: 
              "4. La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR) consiste  nella  valutazione,  anche  periodica,  del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  2,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante : "Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012).", come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  15.  (Norme  in   materia   di   certificati   e
          dichiarazioni sostitutive  e  divieto  di  introdurre,  nel
          recepimento di direttive dell'Unione  europea,  adempimenti
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dalle  direttive
          stesse)In vigore dal 10 febbraio 2012 
              (Omissis). 
              "2. All'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
          246, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: 
              "5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
          da' altresi' conto, in apposita sezione, del  rispetto  dei
          livelli minimi di  regolazione  comunitaria  ai  sensi  dei
          commi 24-bis, 24-ter e 24-quater". 
              Si riporta il testo degli articoli 8 e  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.": 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate  dall'articolo  17della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              "Art. 9. (Funzioni) 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'articolo 12 della legge  23  dicembre  1992,  n.
          498; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 20-ter della legge 15
          marzo 1997, n.  59,  recante  "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa": 
              "Art. 20-ter 
              1. Il Governo, le regioni e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, in attuazione del principio  di  leale
          collaborazione,   concludono,   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  o  di  Conferenza
          unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle
          iniziative  sperimentali  statali,  regionali   e   locali,
          accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, o  intese  ai  sensi  dell'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per  il  perseguimento
          delle comuni  finalita'  di  miglioramento  della  qualita'
          normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al  fine,
          tra l'altro, di: 
              a)  favorire  il  coordinamento  dell'esercizio   delle
          rispettive competenze normative  e  svolgere  attivita'  di
          interesse comune  in  tema  di  semplificazione,  riassetto
          normativo e qualita' della regolazione; 
              b)  definire  principi,  criteri,  metodi  e  strumenti
          omogenei  per  il  perseguimento   della   qualita'   della
          regolazione statale e regionale, in armonia con i  principi
          generali stabiliti  dalla  presente  legge  e  dalle  leggi
          annuali  di  semplificazione  e  riassetto  normativo,  con
          specifico  riguardo  ai  processi  di  semplificazione,  di
          riassetto  e   codificazione,   di   analisi   e   verifica
          dell'impatto della regolazione e di consultazione; 
              c)  concordare,  in  particolare,  forme  e   modalita'
          omogenee  di  analisi   e   verifica   dell'impatto   della
          regolazione  e  di  consultazione  con  le   organizzazioni
          imprenditoriali   per   l'emanazione   dei    provvedimenti
          normativi statali e regionali; 
              d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi
          di lavoro gia' esistenti tra regioni,  la  configurabilita'
          di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale
          per  determinate  attivita'  private   e   valorizzare   le
          attivita'  dirette   all'armonizzazione   delle   normative
          regionali.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria": 
              "Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi) 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione e del  Ministro
          per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
          per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti  da
          obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
          dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il  31
          dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per  una  quota
          complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
          riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
          provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
              " Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) 
              1. (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).".