Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di
verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR
1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2
e' sostituito dai seguenti:
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione
sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi
approvati nel corso dell'anno precedente, (( ivi compresi quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive medesime )), come valutati nelle relative
analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai
criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri
per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di
oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui
al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle esigenze
di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi
soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa e al
settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle
attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche'
delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle
imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del (( codice
dell'amministrazione digitale, di cui al )) decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' ((
delle stesse )) in relazione alla tutela degli interessi pubblici
coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.».
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«dopo il comma 5-bis»;
b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».».
(( 3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni
pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i
tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e
la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle
amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti
proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel
programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31
dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi,
previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri
Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e
sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi
pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza
degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.
3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti
da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso
l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli
altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le
misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare,
assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilita' amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato, nel quadro
delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi
dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la
riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri
regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri
amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della
proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici,
tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di
riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma
di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le
metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei
risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese
e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie
di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo
25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni
alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di
semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo
all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al
presente articolo. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, della
legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese":
"Art. 6. (Procedure di valutazione)
3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del
presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi
dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 dellacitata legge
n. 180 del 2011, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Compensazione degli oneri regolatori,
informativi e amministrativi)
1. Negli atti normativi e nei provvedimenti
amministrativi a carattere generale che regolano
l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o la
concessione di benefici, non possono essere introdotti
nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a
carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari
importo stimato, con riferimento al medesimo arco
temporale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso
dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con
atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che
determinano livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati
nelle relative analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6,
comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima
e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti
o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2
verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione
pubblica predispone, sentite le associazioni
imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio
annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati,
che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna
amministrazione. La relazione e' comunicata al DAGL e
pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31
marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri
introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo,
ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta
giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma
2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
riduzione di oneri amministrativi di competenza statale
previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al
comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti
in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche' alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita';
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni,
certificazioni, comunque denominati, nonche' degli
adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari
rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione
ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario,
delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici
abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle
procedure amministrative, secondo la disciplina del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita' delle stesse in relazione alla tutela
degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei
criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi
previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel
rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia,
sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita' di cui al presente articolo,
le amministrazioni provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano con riferimento agli atti normativi in materia
tributaria, creditizia e di giochi pubblici.".
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante:" Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
"Art. 17. (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 4, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno2005", come modificato dalla
presente legge:
"4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, recante : "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012).", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. (Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel
recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse)In vigore dal 10 febbraio 2012
(Omissis).
"2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
"5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater".
Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.":
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
"Art. 9. (Funzioni)
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 20-ter della legge 15
marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 20-ter
1. Il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza
unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle
iniziative sperimentali statali, regionali e locali,
accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento
delle comuni finalita' di miglioramento della qualita'
normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine,
tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle
rispettive competenze normative e svolgere attivita' di
interesse comune in tema di semplificazione, riassetto
normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti
omogenei per il perseguimento della qualita' della
regolazione statale e regionale, in armonia con i principi
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di
riassetto e codificazione, di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita'
omogenee di analisi e verifica dell'impatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni
imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi
di lavoro gia' esistenti tra regioni, la configurabilita'
di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale
per determinate attivita' private e valorizzare le
attivita' dirette all'armonizzazione delle normative
regionali.".
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria":
"Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le
amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa, adotta il piano di
riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie della misurazione e
della riduzione degli oneri, e' istituito presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei
singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
" Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione)
1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).".