Art. 3-septies Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (( 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: « essere previste, » sono inserite le seguenti: « per le concessionarie e ». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge: "Art. 18. (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione) - 1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK) riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le concessionarie e per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure: a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento; c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio. 2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e' determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura: a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno; b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. 2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalita' di cui al comma 2-quater. 2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalita' di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter. 3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e' subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo."