Art. 3-septies 
  
  
                Modifica all'articolo 18 della legge 
                      12 novembre 2011, n. 183 
  
  (( 1. All'alinea del  comma  1  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole:  «
essere previste, » sono inserite le seguenti: « per le concessionarie
e ». )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  di
          stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18.  (Finanziamento  di  infrastrutture  mediante
          defiscalizzazione)  -   1.   Al   fine   di   favorire   la
          realizzazione   di   nuove   infrastrutture   stradali    e
          autostradali, anche di carattere regionale, con il  sistema
          della finanza di progetto,  le  cui  procedure  sono  state
          avviate, ai sensi della normativa  vigente,  e  non  ancora
          definite alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  nonche'  di  nuove  opere  di   infrastrutturazione
          ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento  dei
          porti e dei collegamenti stradali e ferroviari  inerenti  i
          porti   nazionali   appartenenti   alla   rete   strategica
          transeuropea di trasporto essenziale (CORE  TEN-T  NETWORK)
          riducendo  ovvero  azzerando  l'ammontare  del   contributo
          pubblico a fondo perduto, possono essere previste,  per  le
          concessionarie e per le societa' di progetto costituite  ai
          sensi dell'articolo  156  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, le seguenti misure: 
              a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante  il
          periodo di concessione possono essere compensate totalmente
          o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; 
              b)  il  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, puo' essere assolto  mediante  compensazione
          con il predetto contributo pubblico a  fondo  perduto,  nel
          rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28
          novembre  2006,  relativa  all'IVA   e   delle   pertinenti
          disposizioni in materia di  risorse  proprie  del  bilancio
          dell'Unione europea,  nonche',  limitatamente  alle  grandi
          infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
          anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
          valore aggiunto relativa alle  operazioni  di  importazione
          riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento; 
              c)  l'ammontare  del  canone  di  concessione  previsto
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
          prevista dall'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,
          possono  essere   riconosciuti   al   concessionario   come
          contributo in conto esercizio. 
              2. L'importo del contributo pubblico  a  fondo  perduto
          nonche' le modalita' e i termini delle misure  previste  al
          comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono  posti  a
          base di gara per  l'individuazione  del  concessionario,  e
          successivamente riportate nel contratto di  concessione  da
          approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. La misura massima del  contributo  pubblico,
          ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
          il 50 per cento del costo dell'investimento e  deve  essere
          in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
          materia. 
              2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
          lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'
          determinato    per    ciascun     anno     di     esercizio
          dell'infrastruttura: 
              a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture,  in
          misura  pari  all'ammontare  delle   riscossioni   dell'IVA
          registrato nel medesimo anno; 
              b)  in  relazione  a  progetti  di  ampliamento  ovvero
          potenziamento di infrastrutture esistenti, in  misura  pari
          alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni  dell'IVA
          registrato nel medesimo anno e la media  delle  riscossioni
          conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
          in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento. 
              2-ter. Gli incrementi di gettito di  cui  al  comma  1,
          lettera b), registrati nei vari  porti,  per  poter  essere
          accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto,
          tenendo conto anche dell'andamento del gettito  dell'intero
          sistema portuale, secondo le  modalita'  di  cui  al  comma
          2-quater. 
              2-quater.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  accertamento,   calcolo   e   determinazione
          dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis  e  2-ter,
          di corresponsione della quota di  incremento  del  predetto
          gettito alla  societa'  di  progetto,  nonche'  ogni  altra
          disposizione  attuativa  della  disposizione  di   cui   ai
          predetti commi 2-bis e 2-ter. 
              3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2  e'
          subordinata  all'emanazione  del  decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze previsto  dall'articolo  104,
          comma 4, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni. 
              4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
          economico-finanziario si procede alla verifica del  calcolo
          del  costo  medio  ponderato  del  capitale  investito   ed
          eventualmente del premio di rischio indicati nel  contratto
          di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
          misure  previste  al  comma  1  sulla   base   dei   valori
          consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
          luce  delle  stime  di  traffico  registrate  nel  medesimo
          periodo."