IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l'art. 24, comma 1, lett. c) e comma 2; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, cosi' come modificato dall'art. 41, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato», in particolare, l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e il riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 », in particolare, l'art. 1, commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», in particolare, l'art. 2, che dispone la partecipazione alle singole sedute del CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni dello stesso; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», in particolare l'art. 1, comma 2, lettera c), che attribuisce al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, il compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) istruita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e visto, altresi', il comma 7 del medesimo art. 61, che stabilisce la partecipazione in via ordinaria alle sedute del CIPE, con diritto di voto, del Ministro per gli affari regionali in qualita' di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, o di un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa; Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 2 che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il Quadro Strategico Nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l'art. 1, che dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda alle assegnazioni delle risorse nazionali disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione; Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 41, comma 4, cosi' come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che dispone che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisca al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare, l'art. 25, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; Visti i decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2009), recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica», e 3 novembre 2010 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011), recante «Modifiche al decreto 15 ottobre 2008, di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, con il quale il Ministro per la coesione territoriale e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica; Viste le proprie deliberazioni del 13 luglio 1993, n. 57, in materia di disposizioni organizzative relative alle attivita' dei Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996, n. 101, del 9 luglio 1998, n. 63, del 6 novembre 2009, n. 94, del 13 maggio 2010, n. 58, concernenti il regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e vista la propria deliberazione del 5 agosto 1998, n. 79, e successive modifiche e integrazioni di istituzione e regolamentazione delle Commissioni CIPE; Considerata la necessita' di adeguare il proprio regolamento interno alle innovazioni normative sopra richiamate; Ritenuto altresi' opportuno modificare il citato regolamento interno al fine di assicurare la completezza e la coerenza delle proposte oggetto di esame del Comitato e la trasparenza delle singole fasi di istruttoria, approvazione, redazione e perfezionamento delle deliberazioni del medesimo Comitato; Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58); Vista la nota n. DIPE-1793 del 30 aprile 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, Segretario del Comitato; Delibera: E' approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse, il seguente regolamento interno di questo Comitato, che sostituisce integralmente il regolamento adottato con delibera n. 58/2010. Art. 1 Partecipazione alle sedute del Comitato 1. Il Comitato, competente per l'individuazione delle linee generali di politica economico-finanziaria, si riunisce, almeno due volte l'anno, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza e dell'allegato programma predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla normativa vigente. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del giorno della seduta siano inclusi argomenti relativi ad assegnazioni a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, il Comitato e' presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando la seduta del Comitato e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero. 4. Un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di Segretario del Comitato, di seguito Segretario. Dette funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 5. Ove un Ministro si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, comunica la circostanza al Segretario del Comitato e puo' delegare per iscritto un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente del Comitato, di seguito Presidente, puo' disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell'amministrazione il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire. 6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un Presidente si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore della propria Regione o Provincia autonoma. 7. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto statistico nazionale. Il Presidente puo' altresi' invitare rappresentanti degli Enti locali e Presidenti di altri Enti o Istituti pubblici quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi Enti e Istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta. 8. Il ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato, ivi inclusa la riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico ai partecipanti, in relazione agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato. 9. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 10. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DIPE, assicura il necessario supporto alle sedute del Comitato e alle riunioni preparatorie di cui al successivo art. 3.