IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 7 agosto  1990  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e  integrazioni,
in particolare, l'art. 24, comma 1, lett. c) e comma 2; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei  conti»,  in
particolare, l'art. 3, comma 2, cosi' come modificato  dall'art.  41,
comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  Enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro,  la  definizione  e
l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla  legge
5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante norme di contabilita' generale  dello  Stato  in  materia  di
bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle   unita'
previsionali di base  del  bilancio  dello  Stato»,  in  particolare,
l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro  e
del Ministero del bilancio e della programmazione  economica,  delega
il  Governo  ad  emanare  appositi   decreti   legislativi   per   la
ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e il riordino delle competenze del  CIPE,  a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 », in particolare,
l'art. 1, commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento  del
regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino   degli   enti   previdenziali»,   in
particolare, l'art. 2, che dispone  la  partecipazione  alle  singole
sedute del CIPE,  con  diritto  di  voto,  anche  dei  Ministri,  non
appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese  le  materie
oggetto delle deliberazioni dello stesso; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il  rilancio  delle  attivita'  produttive»,  in
particolare l'art. 1, comma 2, lettera c), che attribuisce  al  CIPE,
integrato dai Presidenti delle  Regioni  e  delle  Province  autonome
interessate, il compito di valutare le  proposte  dei  promotori,  di
approvare il progetto preliminare e  definitivo,  di  vigilare  sulla
esecuzione  dei  progetti  approvati,   adottando   i   provvedimenti
concessori   e    autorizzatori    necessari,    comprensivi    della
localizzazione dell'opera  e,  ove  prevista,  della  Valutazione  di
Impatto Ambientale (VIA) istruita dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)», che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   il   Fondo    aree
sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  e  visto,
altresi', il  comma  7  del  medesimo  art.  61,  che  stabilisce  la
partecipazione in via ordinaria alle sedute del CIPE, con diritto  di
voto, del Ministro per gli affari regionali in qualita' di Presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano e  del  Presidente  della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, o di un suo delegato,  in  rappresentanza  della
Conferenza stessa; 
  Visto  il  decreto  legge  18  maggio   2006,   n.   181,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dei  Ministeri»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare
l'art. 1, comma 2 che, fra l'altro, dispone  il  trasferimento  delle
funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri; 
  Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione   anticrisi   il   Quadro   Strategico
Nazionale», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, in  particolare  l'art.  1,  che  dispone  che  il  CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   provveda   alle
assegnazioni delle risorse nazionali disponibili  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione; 
  Visto  il  decreto  legge  6  dicembre  2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in particolare l'art. 41, comma 4, cosi' come modificato dal  decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.
35,  che  dispone  che,  al  fine  di  garantire  la   certezza   dei
finanziamenti  destinati  alla  realizzazione  dei  progetti  e   dei
programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE  siano
formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per
la firma entro trenta giorni decorrenti dalla  seduta  in  cui  viene
assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali  da
non  consentire  il  rispetto  del  predetto  termine,  il   Ministro
proponente, sentito il Segretario del CIPE,  riferisca  al  Consiglio
dei Ministri per le conseguenti determinazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri»,  in  particolare,  l'art.  25,  relativo
all'organizzazione   e   ai   compiti   del   Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica; 
  Visti i decreti del Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri con delega al CIPE 15 ottobre 2008 (G.U. n.  1
del 2 gennaio 2009), recante «Organizzazione interna del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica», e
3 novembre 2010 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011),  recante  «Modifiche
al decreto 15 ottobre 2008, di organizzazione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti  in  data  9  febbraio
2012, con il quale il Ministro per la coesione territoriale e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica; 
  Viste le proprie deliberazioni  del  13  luglio  1993,  n.  57,  in
materia di disposizioni organizzative  relative  alle  attivita'  dei
Comitati interministeriali, del 26 giugno 1996, n. 101, del 9  luglio
1998, n. 63, del 6 novembre 2009, n. 94, del 13 maggio 2010,  n.  58,
concernenti il regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, e vista la propria deliberazione  del  5
agosto  1998,  n.  79,  e  successive  modifiche  e  integrazioni  di
istituzione e regolamentazione delle Commissioni CIPE; 
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  il  proprio  regolamento
interno alle innovazioni normative sopra richiamate; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  modificare  il  citato   regolamento
interno al fine di assicurare la  completezza  e  la  coerenza  delle
proposte oggetto di esame del Comitato e la trasparenza delle singole
fasi di istruttoria, approvazione, redazione e perfezionamento  delle
deliberazioni del medesimo Comitato; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  oggetto  della  presente
delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di  questo  Comitato
(art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58); 
  Vista  la  nota  n.  DIPE-1793  del  30  aprile  2012,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica (DIPE)  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro per la coesione  territoriale,  Segretario
del Comitato; 


				 
                              Delibera: 

 
  E' approvato, ai sensi della normativa indicata nelle premesse,  il
seguente regolamento interno  di  questo  Comitato,  che  sostituisce
integralmente il regolamento adottato con delibera n. 58/2010. 
                               Art. 1 

 

				 
               Partecipazione alle sedute del Comitato 

 
  1.  Il  Comitato,  competente  per  l'individuazione  delle   linee
generali di politica economico-finanziaria, si riunisce,  almeno  due
volte l'anno, in  occasione  della  presentazione  del  Documento  di
economia e finanza e dell'allegato  programma  predisposto  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
  2. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri  previsti  dalla
normativa vigente. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Comitato,
Ministro dell'economia e delle finanze. Quando all'ordine del  giorno
della seduta siano  inclusi  argomenti  relativi  ad  assegnazioni  a
valere sul fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  il  Comitato  e'
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Quando la seduta del Comitato e'  presieduta  dal  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  partecipa  un  Vice  Ministro  o  un
Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze
in rappresentanza dello stesso Ministero. 
  4. Un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  svolge  le  funzioni  di  Segretario   del
Comitato, di seguito Segretario. Dette funzioni, in sua assenza, sono
svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 
  5. Ove un Ministro si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla
seduta, comunica la circostanza al Segretario  del  Comitato  e  puo'
delegare per iscritto un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato,  il  Presidente
del Comitato, di seguito Presidente, puo' disporre  il  rinvio  della
trattazione della materia o, in relazione alla particolare  rilevanza
dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua
discussione anche in assenza del rappresentante  dell'amministrazione
il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire. 
  6. Fatti salvi i casi previsti  dalla  legge,  i  Presidenti  delle
Regioni e delle Province autonome possono partecipare alle sedute del
Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine
del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove  un  Presidente
si  trovi  nell'impossibilita'  di  partecipare  alla  seduta,   puo'
delegare per iscritto un assessore della propria Regione o  Provincia
autonoma. 
  7.  Partecipano  alle  sedute,  su  invito   del   Presidente,   il
Governatore o  il  Direttore  generale  della  Banca  d'Italia  e  il
Presidente dell'Istituto statistico  nazionale.  Il  Presidente  puo'
altresi' invitare rappresentanti degli Enti locali  e  Presidenti  di
altri Enti o Istituti pubblici quando siano iscritti  all'ordine  del
giorno argomenti che interessino i rispettivi Enti e  Istituti  o  in
ragione di specifiche competenze settoriali. Gli  invitati  ai  sensi
del presente  comma  non  possono  delegare  la  partecipazione  alla
seduta. 
  8. Il ragioniere generale dello Stato,  o  un  funzionario  da  lui
delegato, assiste alle sedute del Comitato, ivi inclusa  la  riunione
preparatoria di cui al successivo art. 3,  con  compiti  di  supporto
tecnico ai partecipanti, in  relazione  agli  effetti  sulla  finanza
pubblica dei provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato. 
  9. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 
  10. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  di
seguito  DIPE,  assicura  il  necessario  supporto  alle  sedute  del
Comitato e alle riunioni preparatorie di cui al successivo art. 3.