Art. 2 

 

				 
       Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato 

 
  1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per  l'esercizio  delle
attribuzioni  individuate  dall'art.  1,   comma   1,   del   decreto
legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  riferite  a  questioni  di
particolare rilevanza generale e intersettoriale,  il  Comitato  puo'
costituire, con propria delibera, Commissioni o Gruppi di lavoro  per
lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su  specifici
argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2. Al fine di  garantire  compiutezza  e  celerita'  dell'attivita'
istruttoria, le proposte  per  il  Comitato  sono  inviate  al  DIPE,
corredate  da  una  scheda  di  valutazione  tecnica,   economica   e
finanziaria e  sul  rispetto  dei  vincoli  comunitari,  nonche'  dei
concerti, intese e pareri necessari, unitamente a una sintesi a  cura
dell'amministrazione  proponente,  finalizzata  a  rendere  chiare  e
trasparenti le valutazioni contenute nei medesimi  pareri,  rilevanti
ai fini delle  determinazioni  del  Comitato.  L'incompletezza  della
suddetta  documentazione  impedisce   l'iscrizione   della   proposta
all'ordine del giorno della convocazione della riunione  preparatoria
di cui al successivo art. 3.