Art. 3 

 

				 
                 Riunione preparatoria del Comitato 

 
  1. Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o  le  proposte  di
competenza del Comitato sono esaminati in una riunione  preparatoria,
al fine di assicurare, ove possibile, la completa  definizione  degli
argomenti   da   sottoporre   all'esame    del    Comitato    stesso,
approfondendone  anche  le  eventuali   implicazioni   di   carattere
politico. La riunione preparatoria si svolge, di norma, almeno cinque
giorni lavorativi prima della seduta del Comitato ed e' convocata dal
Segretario con un  preavviso,  di  norma,  di  almeno  cinque  giorni
lavorativi. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria  e'
predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario e sulla base delle
proposte inoltrate al Comitato stesso dai Ministri componenti, o  dai
loro Capi di  Gabinetto,  corredate  da  tutta  la  documentazione  a
supporto delle proposte medesime, di cui al precedente art. 2,  comma
2. 
  2. Contestualmente alla convocazione della  riunione  preparatoria,
il  DIPE  rende  disponibile  alle  Amministrazioni  interessate   la
documentazione di cui al precedente art. 2,  comma  2,  pubblicandola
nell'area riservata del  sito  web  del  Comitato  e  comunicando  la
password di accesso ai soli  referenti  formalmente  designati  dalle
Amministrazioni  stesse.  Ciascuna  Amministrazione  puo'   formulare
osservazioni in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno
entro la data della riunione preparatoria. 
  3. La riunione preparatoria e' coordinata dal Segretario.  Ad  essa
partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari  di
Stato, ove  nominati,  eventualmente  coadiuvati  da  un  funzionario
delegato dall'Amministrazione. Per le amministrazioni  per  le  quali
non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato e per il Ministero
dell'economia e delle finanze, qualora il  Sottosegretario  di  Stato
delegato si trovi nella impossibilita' di partecipare alla  riunione,
il Ministro competente delega a  rappresentare  l'amministrazione  il
Capo di Gabinetto, ovvero il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  dando
preventiva comunicazione della circostanza al Segretario. Il Capo del
DIPE svolge le funzioni di Segretario della riunione preparatoria. Di
tale riunione  viene  redatto  un  processo  verbale  sintetico,  che
riporta: 
      a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione; 
      b) ordine del giorno; 
      c) elenco dei presenti; 
      d) risultanze della discussione distinte per argomento. 
  4. In occasione della riunione preparatoria, il DIPE predispone  un
documento contenente la descrizione sintetica dell'istruttoria  sulle
proposte iscritte all'ordine del giorno. 
  5. Gli argomenti possono  essere  inseriti  all'ordine  del  giorno
delle sedute  del  Comitato  soltanto  se  esaminati  nella  riunione
preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi  di  cui  al  successivo
art. 4, comma 2.