Art. 6 

 

				 
                         Sedute del Comitato 

 
  1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente. 
  2.  Il  Presidente  verifica  la  presenza  e,  ove  specificamente
richiesto, la permanenza del quorum costitutivo (la  meta'  piu'  uno
dei componenti); dirige i  lavori;  pone  ai  voti  le  deliberazioni
dichiarandone l'esito; puo' modificare la successione degli argomenti
da esaminare e  riunire  la  discussione  dei  punti  all'ordine  del
giorno; cura che gli  interventi  siano  svolti  in  modo  sintetico,
eventualmente limitando il tempo per l'esposizione e il numero  degli
interventi di ciascun componente. 
  3. Il componente  del  Comitato  che  si  trovi  in  situazioni  di
incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare  tale
situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta  quando  si
discuta  o  si  voti  sull'argomento  in  ordine  al  quale  sussiste
l'incompatibilita' o il conflitto. 
  4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne  sia
dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non  e'
consentita  la  comunicazione   o   la   divulgazione   dell'opinione
dissenziente. 
  5. Spetta, in ogni caso, al Presidente  decidere  il  rinvio  della
discussione o  della  adozione  di  deliberazioni  su  singoli  punti
all'ordine del giorno. 
  6.  Il  DIPE  e  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze
predispongono congiuntamente una nota, da porre a base della  seduta,
contenente  l'oggetto  delle  decisioni  e  le  osservazioni   e   le
prescrizioni relative ai singoli punti all'ordine  del  giorno,  alla
luce degli esiti dell'istruttoria e della riunione preparatoria. 
  7. Al  DIPE  spetta  il  compito  di  trasmettere  le  delibere  al
Presidente per la firma entro 30 giorni decorrenti  dalla  seduta  in
cui le stesse sono state assunte, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del
decreto legge n. 201/2011, convertito  dalla  legge  n.  214/2011,  e
successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, redige il  testo
definitivo dei provvedimenti adottati  in  seduta  in  conformita'  a
quanto deliberato e, entro 14  giorni  lavorativi  dalla  data  della
seduta, li trasmette in schema al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per le verifiche degli effetti sulla finanza pubblica di  cui
al precedente art. 1, comma 8.  Gli  esiti  di  tali  verifiche  sono
inviati al DIPE entro 8 giorni lavorativi  dalla  data  di  ricezione
degli schemi di delibera.