Art. 7 

 

				 
                Informazioni sui lavori del Comitato 

 
  1. Al termine di ogni seduta, l'Ufficio stampa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige  il
comunicato  relativo  ai  lavori  della  seduta,  disponendo  per  la
diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato e'
sottoposto al Presidente per  approvazione.  Fino  al  momento  della
divulgazione  del  comunicato  stampa,  l'esito   dei   provvedimenti
adottati resta  riservato.  Restano  comunque  riservate  le  notizie
inerenti l'andamento della discussione. 
  2.  I  componenti  del  Comitato  sono  tenuti  alla   riservatezza
sull'esito della discussione fino  alla  divulgazione  ufficiale  del
comunicato. 
  3. Sono sottratti all'accesso, ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,
lett. c) e comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli atti
endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni,  elaborazioni
e  relative  modifiche,  inerenti  alle  deliberazioni  del  Comitato
relative ad atti amministrativi  generali,  di  pianificazione  e  di
programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24,  comma  7,
della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'accesso a detti atti e'  comunque
consentito ove la loro conoscenza sia necessaria  per  curare  o  per
difendere gli interessi giuridici dei richiedenti. 
  L'accesso agli  atti  endoprocedimentali,  ivi  comprese  proposte,
valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a  tutte  le
altre deliberazioni del  Comitato  -  in  relazione  all'esigenza  di
salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi
ed   imprese   e   al   fine    di    salvaguardare    le    esigenze
dell'amministrazione nella fase preparatoria  dei  provvedimenti,  ai
sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
dell'art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica  12
aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione  cui
si riferisce l'atto richiesto.