Art. 7 Informazioni sui lavori del Comitato 1. Al termine di ogni seduta, l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eventualmente coadiuvato dal DIPE, redige il comunicato relativo ai lavori della seduta, disponendo per la diffusione dello stesso agli organi di informazione. Il comunicato e' sottoposto al Presidente per approvazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione. 2. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza sull'esito della discussione fino alla divulgazione ufficiale del comunicato. 3. Sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) e comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti gli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti alle deliberazioni del Comitato relative ad atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'accesso a detti atti e' comunque consentito ove la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti. L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le altre deliberazioni del Comitato - in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.