(( Art. 2-bis 
 
 
                       Disposizioni in materia 
                      di enti e circoli privati 
 
  1.  All'articolo  86  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: 
    «Per  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche  presso  enti
collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita
o  il  consumo  siano  limitati  ai  soli  soci,  e'  necessaria   la
comunicazione al  questore  e  si  applicano  i  medesimi  poteri  di
controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per
le attivita' di cui al primo comma». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 86 del Regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  86.  (art.  84  T.U.  1926).   -   Non   possono
          esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
          quelli  diurni,  locande,  pensioni,  trattorie,   osterie,
          caffe' o altri esercizi in cui si vendono al  minuto  o  si
          consumano vino, birra, liquori od altre bevande  anche  non
          alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi  o  per  altri
          giuochi leciti o stabilimenti di bagni,  ovvero  locali  di
          stallaggio e simili. 
              Per la somministrazione di  bevande  alcooliche  presso
          enti collettivi o  circoli  privati  di  qualunque  specie,
          anche se la vendita o il consumo  siano  limitati  ai  soli
          soci, e' necessaria  la  comunicazione  al  questore  e  si
          applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali  e
          agenti di pubblica sicurezza previsti per le  attivita'  di
          cui al primo comma. 
              Relativamente agli apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
                a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
                b) per l'attivita' di distribuzione  e  di  gestione,
          anche indiretta; 
                c) per  l'installazione  in  esercizi  commerciali  o
          pubblici diversi  da  quelli  gia'  in  possesso  di  altre
          licenze  di  cui  al  primo  o  secondo  comma  o  di   cui
          all'articolo 88 ovvero per l'installazione  in  altre  aree
          aperte al pubblico od in circoli privati.».