Art. 2
Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' (( sostituito dal )) seguente:
«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture,
previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da
realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e' soppresso;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione.
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, previste in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di
partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma
15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto
conto delle condizioni di mercato, possono essere previste,
per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'art.
156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a
seconda delle diverse tipologie di contratto, per il
soggetto interessato, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea, nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a
base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura massima del contributo pubblico,
ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia.
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e'
determinato per ciascun anno di esercizio
dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in
misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero
potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari
alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni
conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. (Soppresso).
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalita' di accertamento, calcolo e determinazione
dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di
corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui al
predetto comma 2-bis.
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto
gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato
comma 991.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'
subordinata all'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 104, comma
4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo
del costo medio ponderato del capitale investito ed
eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto
di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
misure previste al comma 1 sulla base dei valori
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo.».