Art. 3
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione
degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto
1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio
di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento.».
2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e'
redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in
possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte
nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la
redazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni,
individuati con le procedure previste dal presente codice. (( Gli
oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ))».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art. 153
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 153. Finanza di progetto.
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di
gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di
un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di
gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione dello studio di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico del progetto.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'art. 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto
concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa
prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi
pubblici alla valorizzazione turistica ed economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
nonche' la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel
progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.
2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso
di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto
preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve
contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i
dati necessari per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste nei decreti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno
2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'art. 97, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale
fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di
cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non
comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'art. 75, corredata dalla documentazione
dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso
in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un
avviso con le modalita' di cui all'art. 66 ovvero di cui
all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i
criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle
proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate
alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano
dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e
non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto
termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la
proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in
via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 58, comma
2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il
progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'art. 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed
invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'art. 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a),
b) e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti nella programmazione
triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto
puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui
all'art. 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo'
invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare
le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella
programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate all'art.
97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara
per l'affidamento di una concessione, alla quale e'
invitato il proponente, che assume la denominazione di
promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo'
chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto
preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non
risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese per la predisposizione della
proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo
delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti
di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all'art. 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi dell'art. 4 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.».