Art. 4
(( Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle
concessioni
1. All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2014». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi
nelle concessioni.
1. All'art. 253, comma 25, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2014.».