(( Art. 4 bis
Contratto di disponibilita'
1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o
provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa
determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal
comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico
del soggetto aggiudicatore»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 160-ter del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
«Art.160-ter Contratto di disponibilita'.
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'art. 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
quadro economico degli investimenti e finanziati
nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle
terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o
ritardata approvazione da parte di terze autorita'
competenti della progettazione e delle eventuali varianti
e' a carico dell'affidatario. L'amministrazione
aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di
autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di
riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il
contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni
dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa
secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo
IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo
le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.».