Art. 2 
 
 
                 Riduzione delle dotazioni organiche 
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Gli  uffici  dirigenziali  e  le  dotazioni   organiche   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli  enti  di  ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma  5,
nella seguente misura: 
a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di  livello  non
   generale  e  le  relative  dotazioni  organiche,  in  misura   non
   inferiore, per entrambe le tipologie  di  uffici  e  per  ciascuna
   dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; 
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale,  apportando
   un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento  della  spesa
   complessiva relativa al numero  dei  posti  di  organico  di  tale
   personale. Per gli enti  di  ricerca  la  riduzione  di  cui  alla
   presente  lettera  si  riferisce  alle  dotazioni  organiche   del
   personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
  2. Le riduzioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli  uffici  e  le
dotazioni  previsti   dalla   normativa   vigente.   ((Al   personale
dell'amministrazione civile dell'interno le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di  cui  all'articolo
17,  e  comunque  entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto   delle
percentuali  previste  dalle  suddette  lettere.  Si  applica  quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo)). 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  totale  generale  degli  organici
delle forze armate e' ridotto in  misura  non  inferiore  al  10  per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la  ripartizione  dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette  disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi  e  con  le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4  e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ((In  attuazione  di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013,  sono
ridotte le dotazioni organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto  il  numero  delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il  Corpo  della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto  e  il  Corpo
della  polizia  penitenziaria.  Con  il  medesimo  regolamento   sono
previste  disposizioni  transitorie  per   realizzare   la   graduale
riduzione dei volumi organici  entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'
disposizioni   per   l'esplicita   estensione    dell'istituto    del
collocamento in aspettativa per  riduzione  di  quadri  al  personale
militare non dirigente)). 
  4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare  applicazione
le specifiche discipline di settore. 
  5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
il 31  ottobre  2012,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime  riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo  conto  delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle
percentuali  ivi  previste  a  condizione  che  la   differenza   sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri,  limitatamente  ad  una  quota
corrispondente alle  unita'  in  servizio  all'estero  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al  comma  1,  nelle  percentuali  ivi
previste, all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  delle  sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31  dicembre  2012.  Fino  a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)). 
  6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  5  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte  salve  le
procedure concorsuali e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di
incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001  ((avviate  alla  predetta  data))  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi. 
  7. Sono escluse dalla riduzione del  comma  1  le  strutture  e  il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  il  personale  amministrativo  operante  presso  gli   uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono  altresi'  escluse  le
amministrazioni interessate ((dalla riduzione disposta  dall'articolo
23-quinquies,)) nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012. 
  8. Per il personale degli enti locali si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8. 
  9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di  limitazione
delle assunzioni. 
  10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
5  le  amministrazioni  interessate   adottano   i   regolamenti   di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti,  applicando  misure
volte: 
a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni  istituzionali,
   attraverso il riordino delle competenze  degli  uffici  eliminando
   eventuali duplicazioni; 
b) alla riorganizzazione degli uffici con  funzioni  ispettive  e  di
   controllo; 
c) alla rideterminazione della rete periferica su  base  regionale  o
   interregionale; 
d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle  strutture  che
   svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa  la  gestione
   del personale e dei servizi comuni; 
e) alla conclusione  di  appositi  accordi  tra  amministrazioni  per
   l'esercizio unitario  delle  funzioni  di  cui  alla  lettera  d),
   ricorrendo anche  a  strumenti  di  innovazione  amministrativa  e
   tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; 
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui  all'articolo
   19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  1  e
all'articolo  23-quinquies,  il  numero  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato  se
non con disposizione legislativa di rango primario.)) 
  ((10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il  riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti  di  organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze.  I  decreti  previsti  dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di  legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente  del
Consiglio dei Ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per  il  Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.)) 
  ((10-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  10  a  16  del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23))-quinquies. 
  11.  Per  le  unita'  di  personale  eventualmente  risultanti   in
soprannumero all'esito delle  riduzioni  previste  dal  comma  1,  le
amministrazioni, fermo restando per la  durata  del  soprannumero  il
divieto di assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo,  compresi  i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di  cui  all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai  fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita': 
  a) applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini  del  diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico  in  base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011   n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero
comportato  la  decorrenza  del  trattamento  medesimo  entro  il  31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita'  contributiva
nonche'  del  regime  delle  decorrenze   previsti   dalla   predetta
disciplina  pensionistica,  con  conseguente  richiesta  all'ente  di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,  senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione  del  trattamento  di
fine rapporto comunque denominato,  per  il  personale  di  cui  alla
presente lettera: 
  1) che ha maturato i requisiti alla data del 31  dicembre  2011  il
trattamento di fine rapporto medesimo sara'  corrisposto  al  momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso  sulla
base di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  commi  22  e  23,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  2) che matura i requisiti indicati successivamente al  31  dicembre
2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto  sara'  corrisposto
al momento in cui  il  soggetto  avrebbe  maturato  il  diritto  alla
corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo  24
del citato decreto-legge n. 201 del  2011  e  sulla  base  di  quanto
stabilito dall'articolo 1, comma  22,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; 
b) predisposizione, entro il 31  dicembre  2012,  di  una  previsione
   delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di  quanto
   previsto dalla lettera a) del presente  comma,  per  verificare  i
   tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; 
  c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni
a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti  a  riposo
di cui alla lettera a); 
  d) in base alla verifica della compatibilita' e  coerenza  con  gli
obiettivi di finanza pubblica  e  del  regime  delle  assunzioni,  in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di  processi  di
mobilita'   guidata,   anche   intercompartimentale,   intesi    alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale  non  riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da  disporre  secondo  la
lettera a). I processi di cui alla presente  lettera  sono  disposti,
previo esame  con  le  organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  i  Ministeri
competenti e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
personale trasferito mantiene il trattamento  economico  fondamentale
ed  accessorio,  limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative,
corrisposto al  momento  del  trasferimento  nonche'  l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; 
  e) definizione, previo esame con le  organizzazioni  sindacali  che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi  di
utilizzo di forme contrattuali a tempo  parziale  del  personale  non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla  maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli
interventi di cui  alle  lettere  precedenti.  I  contratti  a  tempo
parziale sono definiti in proporzione alle  eccedenze,  con  graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a  qualunque  titolo  ed  in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale  del
restante personale. 
  12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma  8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'  essere
aumentato  fino  a  48  mesi  laddove  il  personale   collocato   in
disponibilita' maturi entro il predetto arco  temporale  i  requisiti
per il trattamento pensionistico. 
  13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti  presso  le
amministrazioni pubbliche e  redige  un  elenco,  da  pubblicare  sul
relativo  sito  web.  Il  personale   iscritto   negli   elenchi   di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute  ad
accogliere le suddette domande individuando  criteri  di  scelta  nei
limiti delle disponibilita' in organico,  fermo  restando  il  regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.  Le  amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono  procedere
ad assunzioni di personale. 
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o  finanziarie
dell'amministrazione. 
  15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione  di  cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31  dicembre  2015  sono
sospese le modalita' di reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((15-bis. All'articolo 23, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le   parole:   «per   le   ipotesi   di
responsabilita' dirigenziale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui  si  verifica
la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale  criterio
di precedenza ai fini del transito, della  data  di  maturazione  del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione,  della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».)) 
  16. Per favorire  i  processi  di  mobilita'  di  cui  al  presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare  percorsi  di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 
  17. Nell'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati, ove prevista nei contratti di  cui  all'articolo  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «((fatti salvi  la  sola  informazione  ai
sindacati per le  determinazioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti  i  rapporti  di
lavoro, l'esame  congiunto,  ove  previsti))  nei  contratti  di  cui
all'articolo 9». 
  18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165: 
  a) le parole «previa consultazione delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «previa  informazione   delle   organizzazioni   sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; 
  b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  «Nei  casi  in
cui   processi   di   riorgazzazione    degli    uffici    comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e  modalita'  condivisi,  la  pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'». 
  19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni   sindacali   su   tutte   le   materie   oggetto   di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 
  20. ((Ai fini dell'attuazione della  riduzione  del  20  per  cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II  fascia  dei
propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede  alla
immediata riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
criteri  di  contenimento  della   spesa   e   di   ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre  il  1°
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a  quella  data,
di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Fino  al  suddetto
termine non possono essere conferiti o  rinnovati  incarichi  di  cui
alla citata normativa)). 
  ((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino  al  31  dicembre  2012  alle  Agenzie
fiscali non si  applica  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  caso  in  cui  conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico  presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei  monopoli
di Stato.)) 
  ((20-ter. I collegi dei revisori dei conti  delle  Agenzie  fiscali
che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati  entro  quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.)) 
  ((20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  a)(( al comma 4, dopo la parola: «controllante»  sono  inserite  le
seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;)) 
  b)(( dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:)) 
  ((«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
comma, del codice  civile,  dai  consigli  di  amministrazione  delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a  quello
previsto al periodo precedente.)) 
  ((5-ter.  Il  trattamento  economico  annuo   onnicomprensivo   dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non  puo'
comunque  essere  superiore  al  trattamento  economico   del   primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso  fatte  salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono  limiti  ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;)) 
  c)(( la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Compensi  per  gli
amministratori e per i dipendenti delle  societa'  controllate  dalle
pubbliche amministrazioni».)) 
  ((20-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater  si
applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei  consigli
di amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati  e
agli atti emanati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del citato
          decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni: 
              "4. Le aziende e gli enti di cui alle  L.  26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
          luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio  1992,  n.  138,  L.  30
          dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio  1997,
          n. 250,  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al  titolo
          I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art.
          8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3." 
              Si riporta  il  testo  del  comma  3  dell'art.  1  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              "3. Le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi  prevista  dal  predetto  art.  74  e
          dall'art. 2, comma 8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'art.  41,  comma  10,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis,
          del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2,
          comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009." 
              Si riporta il testo degli articoli 799, 906 e  909  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  recante  "Codice
          dell'ordinamento  militare",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: 
              "Art.   799   Ripartizione    dei    volumi    organici
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare 
              1. La ripartizione  dei  volumi  organici  delle  Forze
          armate e' determinata nelle seguenti unita': 
              a) ufficiali: 
              1) 12.050 dell'Esercito italiano; 
              2) 4.500 della Marina militare; 
              3) 5.700 dell'Aeronautica militare; 
              b) sottufficiali: 
              1) 24.091 dell'Esercito italiano, di  cui  2.400  primi
          marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti; 
              2) 13.576 della Marina militare,  di  cui  2.178  primi
          marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti; 
              3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi
          marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti; 
              c) volontari: 
              1) 75.859 dell'Esercito  italiano,  di  cui  56.281  in
          servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata; 
              2) 15.924 della  Marina  militare,  di  cui  10.000  in
          servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata; 
              3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di  cui  7.049  in
          servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata. 
              2. Il totale generale degli organici delle Forze armate
          e' il seguente: 
              a) Esercito italiano: 112.000 unita'; 
              b) Marina militare: 34.000 unita'; 
              c) Aeronautica militare: 44.000 unita'." 
              "Art. 906 Riduzione dei quadri per  eccedenze  in  piu'
          ruoli 
              1.  Se  il  conferimento   delle   promozioni   annuali
          determina, nel grado di colonnello  o  di  generale  di  un
          determinato  ruolo,  eccedenze   rispetto   agli   organici
          previsti dal presente codice, salvo un contingente pari  al
          numero delle posizioni ricoperte  presso  enti,  comandi  e
          unita' internazionali ai sensi  degli  articoli  35,  36  e
          1808, individuato con decreto annuale  del  Ministro  della
          difesa  e  salvo  quanto  disposto  dall'  art.   908,   il
          collocamento in aspettativa  per  riduzione  di  quadri  e'
          effettuato  se  la  predetta  eccedenza  non  puo'   essere
          assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
          per  ogni  Forza  armata  dal  presente   codice.   Se   si
          determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
          totalmente riassorbibili, e' collocato in  aspettativa  per
          riduzione di quadri: 
              a)  se  colonnello,  l'ufficiale  dei  predetti   ruoli
          anagraficamente  piu'  anziano  e,  a  parita'   di   eta',
          l'ufficiale meno anziano nel grado; 
              b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e,  a
          parita' di  anzianita',  l'ufficiale  anagraficamente  piu'
          anziano. 
              2. Il collocamento in  aspettativa  per  riduzione  dei
          quadri di cui  al  comma  1  e'  disposto  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento." 
              "Art. 909 Norme comuni alla riduzione dei quadri 
              1. Il collocamento in  aspettativa  per  riduzione  dei
          quadri avviene secondo il seguente ordine: 
              a) ufficiali in possesso di un'anzianita'  contributiva
          pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
              b) ufficiali che si trovano a non piu' di  cinque  anni
          dai  limiti  d'eta'  del  grado  rivestito  che  ne   fanno
          richiesta; 
              c)   ufficiali   promossi   nella   posizione   di   «a
          disposizione»; 
              d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
              2. Sono esclusi dal provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa: 
              a) il Capo di stato maggiore della difesa; 
              b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; 
              c) il Segretario generale del Ministero della difesa; 
              d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
              e) il Comandante generale del Corpo  della  Guardia  di
          finanza; 
              f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali
          di cui  al  presente  comma,  che  ricoprono  incarichi  di
          livello non inferiore a Capo di  stato  maggiore  di  Forza
          armata in comandi o enti internazionali. 
              3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
          di  quadri   permangono   in   tale   posizione   fino   al
          raggiungimento del limite di eta'. 
              4.  Gli  ufficiali  che  devono  essere  collocati   in
          aspettativa per riduzione dei quadri  possono  chiedere  di
          cessare dal servizio permanente a domanda. 
              5. Gli ufficiali nella  posizione  di  aspettativa  per
          riduzione di quadri sono a  disposizione  del  Governo  per
          essere all'occorrenza impiegati per esigenze del  Ministero
          della difesa o di altri Ministeri. A essi si  applicano  le
          norme di cui agli articoli 993 e 995. 
              6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  il
          Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze  di
          servizio delle Forze armate, ha facolta'  di  richiamare  a
          domanda gli ufficiali in servizio permanente  collocati  in
          aspettativa per riduzione di quadri. 
              7. Il comma  6  non  si  applica  nei  confronti  degli
          ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
          riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei  ruoli
          normali. 
              8.  Gli  ufficiali  transitati   nella   posizione   di
          aspettativa  per  riduzione  di  quadri  direttamente   dal
          servizio permanente  effettivo,  in  caso  di  richiamo  in
          servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni
          caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi  titolo  dalla
          posizione di aspettativa per riduzione di quadri  competono
          i benefici  di  cui  all'art.  1076,  comma  1,  sempreche'
          risultino valutati e giudicati idonei. 
              9. Il personale collocato in aspettativa per  riduzione
          dei  quadri  puo'  chiedere  il  trasferimento   anticipato
          dall'ultima  sede  di  servizio  al  domicilio  eletto.  Il
          trasferimento e' ammesso una sola volta,  indipendentemente
          dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere  richiesto
          all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica
          l' art. 23 della legge 18  dicembre  1973,  n.  836,  e  il
          termine di cui al comma 1, secondo  periodo,  del  medesimo
          articolo decorre dalla data del definitivo collocamento  in
          congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale  per
          il raggiungimento della  sede  di  servizio  a  seguito  di
          successivi richiami." 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." 
              Si riporta il testo dell'art.  19  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a  dirigenti
          non appartenenti ai ruoli  di  cui  al  medesimo  art.  23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,   ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti  locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma  1,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma. 
              7.   [Gli   incarichi   di   direzione   degli   uffici
          dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
          ipotesi di responsabilita'  dirigenziale  per  inosservanza
          delle  direttive  generali  e  per  i  risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso  di  risoluzione
          consensuale del contratto individuale di cui  all'art.  24,
          comma 2]. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi." 
              Si riporta il testo dei commi da  1  a  3  dell'art.  3
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis)  i  provvedimenti  commissariali   adottati   in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri emanate ai sensi dell'  art.  5,  comma  2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e) [autorizzazioni alla  sottoscrizione  dei  contratti
          collettivi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  51   del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ]; 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro." 
              Si riporta il testo dell'art.  33  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art.  33.   Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva. 
              1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
          soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
          relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla   situazione
          finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
          dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo,  sono  tenute
          ad osservare le procedure previste  dal  presente  articolo
          dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento   della
          funzione pubblica. 
              2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono  alla
          ricognizione  annuale  di  cui  al  comma  1  non   possono
          effettuare assunzioni o instaurare rapporti di  lavoro  con
          qualunque tipologia di contratto  pena  la  nullita'  degli
          atti posti in essere. 
              3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo da parte del  dirigente  responsabile  e'
          valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 
              4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente  articolo
          il  dirigente   responsabile   deve   dare   un'informativa
          preventiva alle rappresentanze  unitarie  del  personale  e
          alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. 
              5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
          comma 4, l'amministrazione applica l'art. 72, comma 11, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
          personale in situazione  di  soprannumero  o  di  eccedenza
          nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
          ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di  lavoro
          o  a  contratti  di  solidarieta',  ovvero   presso   altre
          amministrazioni, previo accordo  con  le  stesse,  comprese
          nell'ambito della regione  tenuto  anche  conto  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
              6. I contratti collettivi nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni al di fuori del territorio  regionale
          che, in relazione  alla  distribuzione  territoriale  delle
          amministrazioni o alla situazione del mercato  del  lavoro,
          sia  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali.   Si
          applicano le disposizioni dell'art. 30. 
              7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il
          personale che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro e il lavoratore ha  diritto  ad  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento  dello   stipendio   e   dell'indennita'
          integrativa speciale, con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          emolumento retributivo comunque denominato, per  la  durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'   sono   riconosciuti   ai    fini    della
          determinazione dei requisiti di  accesso  alla  pensione  e
          della misura della  stessa.  E'  riconosciuto  altresi'  il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153." 
              Si riporta il testo dell'art. 24  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              "Art.  24  Disposizioni  in  materia   di   trattamenti
          pensionistici 
              1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: 
              a)   equita'   e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
              b)   flessibilita'    nell'accesso    ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
              c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
          della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione  ed
          economicita' dei profili  di  funzionamento  delle  diverse
          gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
              a) «pensione di vecchiaia»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
              b)  «pensione  anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
          pensione di vecchiaia si puo' conseguire  all'eta'  in  cui
          operano i requisiti minimi previsti dai  successivi  commi.
          Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'  incentivato,
          fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei   rispettivi
          settori di appartenenza, dall'operare dei  coefficienti  di
          trasformazione calcolati  fino  all'eta'  di  settant'anni,
          fatti salvi gli adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come
          previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
          confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300  e   successive   modificazioni   opera   fino   al
          conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e  integrazioni,  e
          le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo  periodo
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
              a)  62  anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
              b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335.
          Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6  mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio  2014,  a  65  anni  e  6  mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
              c) per i lavoratori dipendenti  e  per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'art.   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
              d)  per  i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Il  predetto
          importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
          dell'assegno sociale di cui  all'art.  3,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
          decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2001,  n.  417,
          all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
          parole «, ivi comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e
          delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26  maggio
          1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo  1971,  n.
          118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre  2011,  n.
          183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  che  maturano  i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e successive modificazioni e integrazioni. In occasione  di
          eventuali revisioni della serie  storica  del  PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
          non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
          2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale  stabilito
          per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
              a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3,  comma
          6,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
              b) al  comma  12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
              c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'  soppressa,
          alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
          sensi del  comma  15  e  sulla  base  della  procedura  ivi
          disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
          al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
          di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore di cui all'art.  2,  comma
          28, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
              d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n.  133;  ai  fini  della  presente   lettera,   l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'  art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
              e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle  decorrenze  disciplinato  dall'  art.  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto  art.  12,  comma  5,   afferente   al   beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
              a) i  lavoratori  che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
              b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento  di
          vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
          6, lettera a), con un'eta' anagrafica non  inferiore  a  64
          anni  qualora  maturino   entro   il   31   dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          come modificato dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
          del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
          6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
          a quanto  previsto  all'art.  12,  comma  12-quinquies  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e
          successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
          gennaio 2013 lo stesso coefficiente  di  trasformazione  e'
          esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
          Il predetto valore di 70 anni e' adeguato  agli  incrementi
          della speranza di vita nell'ambito  del  procedimento  gia'
          previsto  per  i  requisiti   del   sistema   pensionistico
          dall'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,
          conseguentemente,  ogniqualvolta  il  predetto  adeguamento
          triennale   comporta,    con    riferimento    al    valore
          originariamente  indicato  in  70  anni  per  l'anno  2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e'  esteso,  con   effetto   dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
          citata  legge  n.  335  del  1995.  Resta  fermo   che   la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,  n.
          335   e   successive    modificazioni    e    integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell' art. 1 della legge 4 novembre  2010,
          n. 183, all' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
          n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              - al comma 5, le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
              - al comma 4, la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
              - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
          4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
              - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
              - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. Per i lavoratori di cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          articolo  e  continuano  a  trovare  applicazione,  per   i
          soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  dal
          1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo  n.
          67 del 2011, come modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma  2  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla
          legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro  il  30  giugno
          2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
          di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
          obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
          nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo  restando  quanto
          indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui
          al presente  articolo  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
          dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              19. All'art. 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.
          133,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
          gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
              a) le disposizioni di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
              b) un contributo di solidarieta', per gli anni  2012  e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  In  considerazione  della  contingente  situazione
          finanziaria, la rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici, secondo il meccanismo stabilito  dall'  art.
          34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e'
          riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,  esclusivamente  ai
          trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
          volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100  per
          cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte  il
          trattamento  minimo  INPS  e  inferiore   a   tale   limite
          incrementato  della  quota  di   rivalutazione   automatica
          spettante  ai  sensi  del  presente  comma,  l'aumento   di
          rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
          predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'  art.  18  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'
          abrogato. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di
          pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
          788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'art. 17, comma 1, lettere a)  e  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'art. 19 del  medesimo  TUIR.
          Tale  importo  concorre   alla   formazione   del   reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'art. 3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' art. 18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»." 
              Si riporta il testo  del  comma  11  dell'art.  72  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all' art. 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          art. 5 del citato decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell' art.  3,  comma  57,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa." 
              Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art.  1  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
              "22. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
          i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
          data all'art. 3 del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito con modificazioni con legge 28 maggio  1997,  n.
          140, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al  comma  2  le  parole  "decorsi  sei  mesi  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro." sono  sostituite  dalle
          seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla  cessazione  del
          rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione  dal  servizio
          per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  o  di  servizio
          previsti   dagli   ordinamenti   di    appartenenza,    per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; 
              b) al comma 5 sono soppresse le seguenti  parole:  "per
          raggiungimento dei limiti di eta' o  di  servizio  previsti
          dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  per  collocamento  a
          riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
          massima di servizio prevista dalle  norme  di  legge  o  di
          regolamento applicabili nell'amministrazione. 
              23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
          prima dell'entrata in vigore del comma 22  per  i  soggetti
          che hanno maturato i requisiti per il  pensionamento  prima
          della data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
          limitatamente al personale per il quale la  decorrenza  del
          trattamento pensionistico e' disciplinata in base al  comma
          9 dell'art. 59 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  per  i  soggetti
          che hanno maturato i requisiti per il  pensionamento  entro
          il 31 dicembre 2011." 
              Si riporta il testo dell'art. 28-bis del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 28-bis. Accesso alla qualifica di dirigente della
          prima fascia. 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  19,  comma
          4, l'accesso alla qualifica di dirigente  di  prima  fascia
          nelle  amministrazioni  statali,   anche   ad   ordinamento
          autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene,  per
          il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento
          a quelli che  si  rendono  disponibili  ogni  anno  per  la
          cessazione dal servizio dei  soggetti  incaricati,  tramite
          concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole
          amministrazioni, sulla base di criteri  generali  stabiliti
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          previo  parere  della  Scuola  superiore   della   pubblica
          amministrazione. 
              2.  Nei  casi  in  cui  lo  svolgimento  dei   relativi
          incarichi  richieda  specifica   esperienza   e   peculiare
          professionalita',  alla  copertura  di  singoli   posti   e
          comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da
          mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
          con contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato,
          attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso
          dei requisiti professionali e delle attitudini  manageriali
          corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti
          sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 
              3. Al concorso per titoli ed esami di cui  al  comma  1
          possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
          amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
          servizio nei ruoli dirigenziali e  gli  altri  soggetti  in
          possesso di titoli di studio  e  professionali  individuati
          nei bandi di  concorso,  con  riferimento  alle  specifiche
          esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
          generali  di  equivalenza   stabiliti   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          A tale fine le amministrazioni che bandiscono  il  concorso
          tengono in particolare conto del personale di ruolo che  ha
          esercitato per  almeno  cinque  anni  funzioni  di  livello
          dirigenziale generale all'interno delle stesse  ovvero  del
          personale appartenente all'organico dell'Unione europea  in
          virtu'  di  un  pubblico  concorso  organizzato  da   dette
          istituzioni. 
              4. I vincitori del concorso di  cui  al  comma  1  sono
          assunti   dall'amministrazione    e,    anteriormente    al
          conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
          un periodo di formazione presso  uffici  amministrativi  di
          uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
          o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione  e'
          completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. 
              5.  La  frequenza  del   periodo   di   formazione   e'
          obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei
          mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici
          di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
          dall'amministrazione. 
              6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e   sentita   la   Scuola    superiore    della    pubblica
          amministrazione,  sono   disciplinate   le   modalita'   di
          compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
          quanto previsto nell'art. 32. 
              7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
          parte degli uffici di cui al comma 4, una  valutazione  del
          livello  di  professionalita'  acquisito  che  equivale  al
          superamento   del   periodo   di   prova   necessario   per
          l'immissione in ruolo di cui all'art. 70, comma 13. 
              8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di
          formazione svolto presso le sedi estere di cui al  comma  4
          sono a carico  delle  singole  amministrazioni  nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 del citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 23. Ruolo dei dirigenti. 
              1.  In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei  dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito sono definite apposite sezioni in modo da  garantire
          la  eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti   della
          seconda fascia sono reclutati attraverso  i  meccanismi  di
          accesso di cui  all'art.  28.  I  dirigenti  della  seconda
          fascia transitano nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto
          incarichi di direzione di uffici  dirigenziali  generali  o
          equivalenti, in base  ai  particolari  ordinamenti  di  cui
          all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a  cinque
          anni senza essere incorsi nelle misure  previste  dall'art.
          21 per le  ipotesi  di  responsabilita'  dirigenziale,  nei
          limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui  si
          verifica la prima disponibilita'  di  posto  utile,  tenuto
          conto, quale criterio di precedenza ai fini  del  transito,
          della data di maturazione del requisito dei cinque anni  e,
          a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita'
          nella qualifica dirigenziale. 
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei posti disponibili, in base  all'art.  30  del  presente
          decreto.  I  contratti  o  accordi   collettivi   nazionali
          disciplinano, secondo il  criterio  della  continuita'  dei
          rapporti e privilegiando la libera  scelta  del  dirigente,
          gli effetti connessi ai trasferimenti e alla  mobilita'  in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo con l'ente di previdenza,  al  trattamento  di
          fine rapporto e allo stato giuridico legato  all'anzianita'
          di servizio e al  fondo  di  previdenza  complementare.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  cura   una   banca   dati   informatica
          contenente i dati relativi ai ruoli  delle  amministrazioni
          dello Stato.» 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato  dalla
          presente legge: 
              5. Potere di Organizzazione. 
              (Art. 4 del d.lgs. n.  29  del  1993,  come  sostituito
          prima  dall'art.  3   del   d.lgs.   n.   546   del   1993,
          successivamente modificato dall'art. 9 del  d.lgs.  n.  396
          del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n.
          80 del 1998) 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   assumono   ogni
          determinazione  organizzativa   al   fine   di   assicurare
          l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e  la
          rispondenza    al    pubblico     interesse     dell'azione
          amministrativa. 
              2. Nell'ambito delle leggi e degli  atti  organizzativi
          di  cui  all'art.  2,  comma  1,  le   determinazioni   per
          l'organizzazione degli uffici e  le  misure  inerenti  alla
          gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono  assunte  in  via
          esclusiva  dagli  organi  preposti  alla  gestione  con  la
          capacita' e i poteri del privato datore  di  lavoro,  fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'art. 9. Rientrano, in  particolare,  nell'esercizio
          dei poteri dirigenziali  le  misure  inerenti  la  gestione
          delle risorse umane nel  rispetto  del  principio  di  pari
          opportunita', nonche' la  direzione,  l'organizzazione  del
          lavoro nell'ambito degli uffici. 
              3.  Gli  organismi  di  controllo  interno   verificano
          periodicamente   la   rispondenza   delle    determinazioni
          organizzative ai principi indicati  all'art.  2,  comma  1,
          anche  al  fine  di  proporre   l'adozione   di   eventuali
          interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
          delle misure previste nei confronti dei responsabili  della
          gestione. 
              3-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano    anche    alle     Autorita'     amministrative
          indipendenti.» 
              Si riporta l'art. 6 del citato decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Organizzazione e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche. 
              1. Nelle amministrazioni pubbliche  l'organizzazione  e
          la disciplina degli uffici, nonche'  la  consistenza  e  la
          variazione delle dotazioni organiche  sono  determinate  in
          funzione delle finalita'  indicate  all'art.  1,  comma  1,
          previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni   e   previa
          informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
          ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Nei  casi  in
          cui processi di riorganizzazione  degli  uffici  comportano
          l'individuazione  di  esuberi  o  l'avvio  di  processi  di
          mobilita',   al   fine   di   assicurare   obiettivita'   e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne   informazione,   ai   sensi   dell'art.   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla  messa  in  mobilita'.
          Nell'individuazione   delle   dotazioni    organiche,    le
          amministrazioni non possono  determinare,  in  presenza  di
          vacanze di organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di
          personale, anche temporanea,  nell'ambito  dei  contingenti
          relativi  alle  singole  posizioni  economiche  delle  aree
          funzionali  e  di  livello  dirigenziale.  Ai  fini   della
          mobilita'   collettiva   le   amministrazioni    effettuano
          annualmente rilevazioni delle  eccedenze  di  personale  su
          base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
          professionale.   Le   amministrazioni   pubbliche    curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, si applica l'art.  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.  La  distribuzione  del
          personale dei diversi livelli o qualifiche  previsti  dalla
          dotazione organica puo' essere modificata con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni di spesa  o  comunque  non  incrementi  la  spesa
          complessiva  riferita  al   personale   effettivamente   in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Per la ridefinizione degli uffici e delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
              4.  Le  variazioni  delle  dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e  con  gli  strumenti   di   programmazione
          economico-finanziaria pluriennale. Per  le  amministrazioni
          dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno  di
          personale e' deliberata dal Consiglio  dei  ministri  e  le
          variazioni delle dotazioni organiche  sono  determinate  ai
          sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              4-bis. Il documento  di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti (16). 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle dotazioni organiche del personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto
          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette. ». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  23-bis  del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e  per  i
          dipendenti delle societa' controllate dalle amministrazioni
          pubbliche 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 19, comma  6,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro  il  31  maggio  2012,  previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  le   societa'   non
          quotate,    direttamente    controllate    dal    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  dell'art.  2359,
          primo  comma,  numero   1),   del   codice   civile,   sono
          classificate   per   fasce   sulla   base   di   indicatori
          dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per   ciascuna
          fascia e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
          sensi dell'art.  2389,  terzo  comma,  del  codice  civile.
          L'individuazione  delle  fasce  di  classificazione  e  dei
          relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
          di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art.  2389,
          terzo comma,  del  codice  civile,  possono  includere  una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai  sensi  dell'art.  2364,  secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'art. 2389,  terzo  comma,  del
          codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
          non quotate, controllate dalle societa' di cui al  comma  1
          del presente  articolo,  non  possono  superare  il  limite
          massimo indicato dal decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di cui al predetto comma 1  per  la  societa'
          controllante e, comunque, quello di cui al  comma  5-bis  e
          devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi  principi  di
          oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'art.  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2011, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate,  direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi   inferiori   a   quello   previsto   al   periodo
          precedente."