Art. 3 
 
 
              Razionalizzazione del patrimonio pubblico 
             e riduzione dei costi per locazioni passive 
 
  1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa  vigente  non  si  applica  al
canone dovuto dalle  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  dalle  Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali. 
  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche: 
  ((  a)  la  lettera  b)  dell'articolo  10  e'   sostituita   dalla
seguente)): 
  ((«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli  studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre  1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito  di  beni
immobili  di  proprieta'  dello  Stato  per  le   proprie   finalita'
istituzionali»;)) 
  b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata; 
  c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata. 
  ((2-bis. All'articolo 1,)) comma 439, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse; 
  b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli  stessi  enti.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  ((n.  267,  possono  concedere))
alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita'  istituzionali  di
queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.» 
  3. Per i contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e gli  enti  locali  hanno  facolta'  di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto. 
  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con  riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto  immobili  a  uso
istituzionale  stipulati   dalle   Amministrazioni   centrali,   come
individuate  dall'Istituto   nazionale   di   statistica   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' dalle  Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
sono ridotti a decorrere dal ((1° gennaio 2015)) della misura del  15
per cento di quanto attualmente corrisposto. ((A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
la riduzione di cui al periodo  precedente  si  applica  comunque  ai
contratti di locazione scaduti  o  rinnovati  dopo  tale  data)).  La
riduzione del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in  deroga
alle eventuali  clausole  difformi  apposte  dalle  parti,  salvo  il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si  applica  anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo ((alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto)).  Il  rinnovo  del  rapporto  di
locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni: 
  a) disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  necessarie  per  il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per  il  periodo
di durata del contratto di locazione; 
  b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ove gia' definiti, nonche'  ((di  quelli))  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
  5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle  Amministrazioni  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti;   le
Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative
alternative  economicamente  piu'  vantaggiose  per  l'Erario  e  nel
rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la  scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato  comprese  nell'elenco  di
cui al primo periodo del ((comma 4)) e degli enti  pubblici  vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i  quali
la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza  come
previsto dal secondo periodo del ((comma 4)), deve essere autorizzata
con  decreto  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per  le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui  al  primo  periodo
del ((comma  4))  deve  essere  autorizzata  dall'organo  di  vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia  del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed  economica.  Ove
la  verifica  abbia  esito  negativo,  l'autorizzazione  e  gli  atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti. 
  6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica  la  riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'ambito  dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche'  in  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
  7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano  in  via
diretta alle regioni e province autonome e  agli  enti  del  servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
  8. Le presenti  disposizioni  non  trovano  applicazione  ai  fondi
comuni  di  investimento  immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi
dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione    ((della    presente    disposizione))    piani    di
razionalizzazione   degli   spazi   nel   rispetto   dei    parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati  all'Agenzia  del
Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il  rapporto  mq/addetto  scaturente
dagli indicati piani di razionalizzazione dalle  stesse  predisposti.
In caso di nuova costruzione  o  di  ristrutturazione  integrale,  il
rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro  il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento  dei  risparmi
di spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito  della
razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede  di
predisposizione del bilancio di previsione per  l'anno  successivo  a
quello in cui  e'  stata  verificata  e  accertata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
di spesa conseguiti, per essere ((destinata)) alla  realizzazione  di
progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di
miglioramento   del   benessere   organizzativo   purche'    inseriti
nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi  dovranno  in
ogni caso essere tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni
sulla riduzione degli  assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle
recate dal presente decreto. Le presenti  disposizioni  costituiscono
principio a cui le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 
  222-ter.   Al   fine   del   completamento    del    processo    di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli  spazi   destinati   all'archiviazione   della   documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il  31  dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In  assenza  di  tale  attivita'  di  cui  al   presente   comma   le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis.  Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente
all'Agenzia del demanio gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni». 
  10. Nell'ambito delle  misure  finalizzate  al  contenimento  della
spesa pubblica, gli Enti pubblici  non  territoriali  ricompresi  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.   196,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica  della  idoneita'  e  funzionalita'  dei  beni   ad   essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per  le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del  Demanio,  verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle
esigenze  allocative  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ne   da'
comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento  dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del
30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente
Commissione  di  congruita'   dell'Agenzia   del   demanio   di   cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente: 
  «4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di  cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione». 
  ((11-bis.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni   del
mercato immobiliare e della difficolta' di  accesso  al  credito,  al
fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da  parte
degli enti previdenziali inseriti  nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il
termine per l'esercizio  da  parte  dei  conduttori  del  diritto  di
prelazione  sull'acquisto  di  abitazioni  oggetto   delle   predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni  a  decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non  ancora  scaduti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine  di  agevolare  l'acquisto  della  proprieta'   da   parte   dei
conduttori, l'eventuale  sconto  offerto  dagli  enti  proprietari  a
condizione che il conduttore conferisca mandato  irrevocabile  e  che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da  altri  conduttori  di
immobili siti  nel  medesimo  complesso  immobiliare,  raggiunga  una
determinata percentuale dei  soggetti  legittimati  alla  prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in  assenza  del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si  applica  anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto  quando  non  sia  gia'  scaduto  il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione.)) 
  12. All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15  luglio  2011,  n.  111
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia  del  demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  2,
lettere  a)  e  b),  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri. L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante
tali  operatori  e'  curata,  previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione   quadro,   dalle   strutture   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri,  ovvero,
in  funzione  della  capacita'  operativa  delle  stesse   strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema
delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n.  123.  Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti
dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori  con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche  per  gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet  dell'Agenzia  del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con
le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8,  del((presente  decreto,))
dotato di idonee professionalita'.»; 
  b) al comma 7,  prima  delle  parole:  «((Restano))  esclusi  dalla
disciplina  del  presente  comma  i  beni  immobili  riguardanti   il
Ministero  della  difesa»  sono  aggiunte  le  parole  «Salvo  quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli  accordi  quadro
di cui al comma 5»; 
  c) al comma 2, lettera  d),  dopo  le  parole  «gli  interventi  di
piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 
  13. L'Agenzia del demanio puo' destinare  quota  parte  dei  propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per  soddisfare  esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle  stesse
le condizioni recate dal primo periodo del ((comma 4))  del  presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla  base  dei  piani  di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo  degli  strumenti  disciplinati  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  al  medesimo  articolo  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole:  «per  un  periodo
non superiore a cinquanta anni»; 
  b) al comma 2, dopo le  parole  «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»; 
  c) il comma 3 e'  cosi'  sostituito:  «Ai  Comuni  interessati  dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata  della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al  50  per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  delle
relative leggi regionali, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto
dal  concessionario  o  dal  locatario  all'atto   del   rilascio   o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»; 
  d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di assegnazione e  le
condizioni delle concessioni o delle locazioni  di  cui  al  presente
articolo  sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
demanio, prevedendo espressamente: 
  a. il riconoscimento  all'affidatario  di  un  indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
  b. la possibilita', ove richiesto  dalla  specifica  iniziativa  di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005.» 
  15. Al comma 1 dell'articolo  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n.  111,  dopo  le
parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131,  134,  137,  138  e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
  16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano  alle
concessioni di beni immobili appartenenti  al  demanio  dello  Stato,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  7,  del
medesimo decreto. 
  17. All'articolo 41 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16((-sexies)),
in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Nell'ambito  della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli  immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del  trasferimento
e' costituito dalla proprieta'  di  beni  immobili  dello  Stato,  di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al  comma  16-ter.  Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della (( presente disposizione )), sono  regolati  i  rapporti
tra le parti interessate». 
  18. All'articolo 65, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni,  le  disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite  alla  gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista  da  normativa
speciale, di altri soggetti pubblici. 
  19. Al comma 8, dell'articolo  29  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le parole:  «30  giugno  2012»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012». 
  ((19-bis. Il  compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al
comune, che ne assicura  l'inalienabilita',  l'indivisibilita'  e  la
valorizzazione  attraverso  l'affidamento  della  gestione  e   dello
sviluppo alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai
sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme  ricavate  per  effetto  dell'utilizzo   del   compendio   sono
esclusivamente impiegate per la  gestione  e  per  la  valorizzazione
dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e'  sottoposto
agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio,  d'intesa
con  il  Ministero  della  difesa,  procede  alla  perimetrazione   e
delimitazione  del  compendio  e  alla  consegna  dello  stesso  alla
societa'  Arsenale  di  Venezia  S.p.A..  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del
trasferimento,  la  riduzione  delle  risorse  a   qualsiasi   titolo
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo del  comma  3  dell'art.  1
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  si   vedano   i
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del  decreto
          del presidente della Repubblica 13 settembre 2005,  n.  296
          (Regolamento  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di
          concessione  in  uso  e  in  locazione  dei  beni  immobili
          appartenenti allo Stato), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito. 
              1. Sono legittimati a richiedere a titolo  gratuito  la
          concessione ovvero la locazione dei beni  immobili  di  cui
          all'art. 9, con gli  oneri  di  ordinaria  e  straordinaria
          manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti: 
              a) le universita' statali, per  scopi  didattici  e  di
          ricerca, ai sensi dell'art.  51  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449; 
              b) le regioni, relativamente agli immobili dello  Stato
          destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
          diritto agli studi  universitari,  ai  sensi  dell'art.  21
          della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle  regioni  e  agli
          enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267,  puo'  essere  concesso  l'uso  gratuito  di  beni
          immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
          istituzionali; 
              c)  gli  enti  ecclesiastici  di   cui   all'art.   23,
          relativamente agli immobili adibiti a luogo  di  culto,  ai
          sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 2 aprile  2001,  n.
          136; 
              d) (Abrogata); 
              e)  l'Istituto  superiore  di  sanita',  per  finalita'
          istituzionali, ai sensi dell'art. 47 della legge 16 gennaio
          2003, n. 3; 
              f) i soggetti che esercitano le attivita' di  cui  alla
          legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente  agli  immobili
          dello Stato in comodato d'uso gratuito." 
              "Art. 11.Soggetti beneficiari a canone agevolato. 
              1. I beni  immobili  dello  Stato  di  cui  all'art.  9
          possono essere dati in concessione ovvero  in  locazione  a
          canone  agevolato  per  finalita'  di  interesse   pubblico
          connesse  all'effettiva  rilevanza  degli   scopi   sociali
          perseguiti  in  funzione  e  nel  rispetto  delle  esigenze
          primarie della collettivita'  e  in  ragione  dei  principi
          fondamentali   costituzionalmente   garantiti,   a   fronte
          dell'assunzione  dei   relativi   oneri   di   manutenzione
          ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti: 
              a) (Abrogata). 
              b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della
          Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i  cui
          rapporti con lo Stato sono regolati per  legge  sulla  base
          delle intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione; 
              c) gli enti parco nazionali di cui all'art. 4, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d) la Croce Rossa Italiana; 
              e) le organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale
          di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo
          4 dicembre 1997, n. 460, e le  associazioni  di  promozione
          sociale iscritte nel registro nazionale previsto  dall'art.
          7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
              f)  le  istituzioni  a  carattere   internazionalistico
          sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero  degli   affari
          esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre
          1982, n. 948; 
              g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni  non
          aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le
          quali: 
              1) (Non ammesso al visto della Corte dei conti); 
              2) perseguono in ambito  nazionale  fini  di  rilevante
          interesse nel campo  della  cultura,  dell'ambiente,  della
          sicurezza pubblica, della salute e della ricerca; 
              3)  svolgono  la  propria  attivita'  sulla   base   di
          programmi di durata almeno triennale; 
              4) utilizzano i beni di proprieta' statale perseguendo,
          ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione  e  la
          valorizzazione  dei  medesimi,   garantendo   altresi'   la
          effettiva  fruibilita'  degli   stessi   da   parte   della
          collettivita'." 
              Si riporta il testo del comma  439  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "439.  Le  disposizioni  agevolative   previste   dalla
          normativa vigente in favore di enti pubblici e privati,  in
          materia di utilizzo di beni immobili di proprieta'  statale
          sono applicate in regime di reciprocita'  in  favore  delle
          amministrazioni dello Stato che a  loro  volta  utilizzano,
          per usi governativi, immobili di  proprieta'  degli  stessi
          enti. Le Regioni e  gli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere  alle
          Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali
          di queste  ultime,  l'uso  gratuito  di  immobili  di  loro
          proprieta'." 
              Per il riferimento al testo dell'art. 1339  del  codice
          civile si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo del comma  222  dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              "222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all' art.  1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
          allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
          necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
          all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  31  marzo  2011,  le
          istruttorie in corso per reperire  immobili  in  locazione.
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui all'  art.  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell' art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre  2005,  n.
          266, individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite
          indagini   di   mercato;   c)   rilascia   alle    predette
          amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
          locazione  ovvero  al  rinnovo  di  quelli   in   scadenza,
          ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
          ogni  contratto  di  locazione  stipulato  dalle   predette
          amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
          dell'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  Entrate.  Per  le
          finalita' di cui al citato art. 1, commi  204  e  seguenti,
          della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le
          predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio
          entro il 30 giugno  2010  l'elenco  dei  beni  immobili  di
          proprieta' di terzi utilizzati a  qualsiasi  titolo.  Sulla
          base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un
          piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle
          amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°
          gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall' art.  2,
          commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti dall'art. 2, comma 618, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  tutte  le  amministrazioni
          pubbliche di cui al citato art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di
          proprieta'  dello  Stato  o  di  proprieta'  dei   medesimi
          soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e
          delle  finanze   -   Dipartimento   del   tesoro   l'elenco
          identificativo dei predetti beni ai  fini  della  redazione
          del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
          a valori di mercato. Entro il 31  luglio  di  ciascun  anno
          successivo a quello di trasmissione del  primo  elenco,  le
          amministrazioni di cui al  citato  art.  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive
          modificazioni,   comunicano   le    eventuali    variazioni
          intervenute. Qualora  emerga  l'esistenza  di  immobili  di
          proprieta' dello Stato non  in  gestione  dell'Agenzia  del
          demanio, gli stessi rientrano nella gestione  dell'Agenzia.
          Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          l'obbligo di comunicazione  puo'  essere  esteso  ad  altre
          forme di attivo ai fini della redazione dei predetti  conti
          patrimoniali.  In  caso  di  inadempimento   dei   predetti
          obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.  Gli
          enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un
          censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma." 
              Si riporta il testo dell'art. 4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia  di
          privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
          pubblico e di sviluppo dei  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 201, n. 410: 
              "Art. 4. Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di investimento immobiliare. 
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a promuovere la  costituzione  di  uno  o  piu'
          fondi comuni  di  investimento  immobiliare,  conferendo  o
          trasferendo  beni  immobili  a  uso   diverso   da   quello
          residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
          Monopoli di Stato e degli enti pubblici  non  territoriali,
          individuati  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
          Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
          delle quote del fondo  e  i  criteri  di  attribuzione  dei
          proventi derivanti dalla vendita delle quote. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da  1  a  3  si
          applicano, per quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei
          beni immobili ai fondi comuni di  investimento  di  cui  al
          comma 1. 
              2-bis. I crediti per  finanziamenti  o  rifinanziamenti
          concessi, dalle banche o dalla Cassa  depositi  e  prestiti
          spa, ai fondi di  cui  al  comma  1  godono  di  privilegio
          speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al  fondo  e
          sono preferiti  ad  ogni  altro  credito  anche  ipotecario
          acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
          prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni  e  gli
          altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli  immobili
          conferiti   o   trasferiti   al   fondo   siano   destinati
          prioritariamente   al   rimborso   dei   finanziamenti    e
          rifinanziamenti e  siano  indisponibili  fino  al  completo
          soddisfacimento degli stessi. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato.  I  contratti  di  locazione  possono
          prevedere la rinuncia al diritto di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  Il  fondo
          previsto dal comma 1,  quinto  periodo,  dell'art.  29  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  puo'
          essere incrementato anche con  quota  parte  delle  entrate
          derivanti dal presente articolo. 
              2-quater. Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e  nono
          periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati,  e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni e  formalita'  inerenti  ai  predetti  apporti,
          trasferimenti  e  finanziamenti,  alla   loro   esecuzione,
          modificazione ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque
          tipo da chiunque e in qualsiasi  momento  prestate  e  alle
          loro  eventuali  surroghe,   sostituzioni,   postergazioni,
          frazionamenti e cancellazioni anche parziali,  ivi  incluse
          le cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali
          operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti  e  dei
          contratti ad esse relativi,  sono  esenti  dall'imposta  di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale e da ogni altra  imposta  indiretta,  nonche'  da
          ogni altro tributo o diritto." 
              Per il riferimento al testo del  comma  2  dell'art.  1
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  si  vedano   i
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo dell'art. 8  del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art. 8 Razionalizzazione e  risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche 
              1. Il limite previsto dall'art.  2,  comma  618,  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244  per  le  spese  annue  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli   immobili
          utilizzati dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato a  decorrere  dal  2011  e'  determinato  nella
          misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
          Resta fermo quanto previsto dai commi  da  619  a  623  del
          citato art.  2  e  i  limiti  e  gli  obblighi  informativi
          stabiliti,  dall'art.  2,  comma  222,  periodo  decimo  ed
          undicesimo, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Le
          deroghe  ai  predetti  limiti  di   spesa   sono   concesse
          dall'Amministrazione centrale vigilante  o  competente  per
          materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
          applicano nei confronti  degli  interventi  obbligatori  ai
          sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
          recante il «Codice dei beni culturali e  del  paesaggio»  e
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  concernente
          la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per  le  Amministrazioni
          diverse dallo Stato,  e'  compito  dell'organo  interno  di
          controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione
          degli interventi di manutenzione ai sensi delle  richiamate
          disposizioni. 
              2. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica e nel rispetto  dei  principi  di  coordinamento
          della finanza pubblica, previsti agli articoli  119  e  120
          della Costituzione, le regioni,  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, gli enti  locali,  nonche'  gli  enti  da
          questi  vigilati,  le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
          nonche'  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi  definiti
          dal  comma  15,   stabilendo   misure   analoghe   per   il
          contenimento   della   spesa   per    locazioni    passive,
          manutenzioni  ed  altri  costi  legati  all'utilizzo  degli
          immobili.  Per  le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di
          comunicazione previsti  dall'art.  2,  comma  222,  periodo
          dodicesimo, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
          estesi alle amministrazioni pubbliche  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. Le disposizioni del  comma  15  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti. 
              3.    Qualora    nell'attuazione    dei    piani     di
          razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge
          23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione  utilizzatrice,
          per motivi ad essa imputabili,  non  provvede  al  rilascio
          degli immobili utilizzati entro il  termine  stabilito,  su
          comunicazione  dell'Agenzia  del   demanio   il   Ministero
          dell'economia e finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato effettua una riduzione  lineare  degli
          stanziamenti  di  spesa  dell'amministrazione  stessa  pari
          all'8  per  cento  del  valore  di  mercato   dell'immobile
          rapportato al periodo di maggior permanenza. 
              4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
          in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'art. 14, comma 3,
          del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39  convertito  con
          modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le  restanti
          risorse sono  destinate  dai  predetti  enti  previdenziali
          all'acquisto di immobili adibiti ad  ufficio  in  locazione
          passiva  alle   amministrazioni   pubbliche,   secondo   le
          indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del
          piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del
          demanio esprime apposito parere di congruita' in merito  ai
          singoli contratti di locazione da  porre  in  essere  o  da
          rinnovare da parte degli enti di previdenza  pubblici.  Con
          decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle Finanze sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione del presente comma, nel  rispetto  dei  saldi
          strutturali di finanza pubblica. 
              5. (abrogato) 
              6. In attuazione dell'art. 1, comma 9, della  legge  13
          novembre 2009, n. 172  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali
          vigilati   stipulano   apposite    convenzioni    per    la
          razionalizzazione   degli   immobili   strumentali   e   la
          realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
          predetto Ministero canoni e oneri  agevolati  nella  misura
          ridotta del 30  per  cento  rispetto  al  parametro  minimo
          locativo fissato dall'Osservatorio del mercato  immobiliare
          in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
          logistiche e funzionali. 
              7. Ai  fini  della  realizzazione  dei  poli  logistici
          integrati,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e gli enti previdenziali e  assistenziali  vigilati
          utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
          di occupazione pro capite in uso alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. Gli immobili acquistati e adibiti a  sede  dei  poli
          logistici   integrati   hanno   natura   strumentale.   Per
          l'integrazione   logistica   e   funzionale   delle    sedi
          territoriali  gli  enti   previdenziali   e   assistenziali
          effettuano i  relativi  investimenti  in  forma  diretta  e
          indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
          immobili di  proprieta'.  Nell'ipotesi  di  alienazione  di
          unita' immobiliari strumentali, gli  enti  previdenziali  e
          assistenziali vigilati possono utilizzare  i  corrispettivi
          per l'acquisto di immobili da destinare  a  sede  dei  poli
          logistici integrati. Le somme residue sono  riversate  alla
          Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
          I piani relativi a tali investimenti nonche' i  criteri  di
          definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
          di  funzionamento  dei  poli   logistici   integrati   sono
          approvati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze.   I   risparmi    conseguiti    concorrono    alla
          realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
          8 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              9. All'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti
          periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro  il  31
          dicembre  2010  un  censimento  degli  immobili   di   loro
          proprieta',  con  specifica  indicazione   degli   immobili
          strumentali  e  di  quelli  in  godimento   a   terzi.   La
          ricognizione e' effettuata con le  modalita'  previste  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              10. Al fine di rafforzare la separazione  tra  funzione
          di    indirizzo    politico-amministrativo    e    gestione
          amministrativa,  all'art.  16,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera  d),  e'
          inserita la  seguente:  «d-bis)  adottano  i  provvedimenti
          previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;». 
              11.  Le  somme   relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'art.  1,  comma  1240,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'art. 1,  comma  46,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati. 
              11-bis. Al fine di tenere conto della specificita'  del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle  disposizioni  di  cui  all'art.  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' art. 38. 
              12.  Al  fine   di   adottare   le   opportune   misure
          organizzative,   nei   confronti   delle    amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e  dei  datori  di  lavoro  del
          settore  privato   il   termine   di   applicazione   delle
          disposizioni di cui agli  articoli  28  e  29  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio  da
          stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
          quello di cui all' art. 3,  comma  2,  primo  periodo,  del
          medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi. 
              13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
          2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
          le parole: «2009 e 2010», sono sostituite  dalle  seguenti:
          «2009, 2010, 2011, 2012  e  2013»;  le  parole:  «dall'anno
          2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»;  le
          parole: «all'anno 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «all'anno 2013». 
              14. Fermo quanto previsto dall'art. 9,  le  risorse  di
          cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2008, n.  133,  sono  comunque  destinate,  con  le  stesse
          modalita' di cui al comma 9, secondo  periodo,  del  citato
          art. 64,  al  settore  scolastico.  Alle  stesse  finalita'
          possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
          una specifica sessione negoziale concernente interventi  in
          materia contrattuale per il personale della  scuola,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato  e
          nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
          finanza pubblica. La destinazione  delle  risorse  previste
          dal presente comma e' stabilita con decreto di  natura  non
          regolamentare      del      Ministro       dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
              15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da
          parte degli enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
          eccezione di quanto previsto al comma 15, non si  applicano
          agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103." 
              Si riporta il testo del comma  479  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "  479.   Al   fine   di   ottimizzare   le   attivita'
          istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui  all'art.  65
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive   modificazioni,   e'   operante,    nell'ambito
          dell'Agenzia medesima, la Commissione per  la  verifica  di
          congruita' delle  valutazioni  tecnico-economico-estimativa
          con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni
          di immobili di proprieta' dello  Stato  e  ad  acquisti  di
          immobili per  soddisfare  le  esigenze  di  amministrazioni
          dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla osta per
          locazioni passive  riguardanti  le  stesse  amministrazioni
          dello Stato nel rispetto della normativa vigente." 
              Si riporta il testo dell'art. 306  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 306 Dismissione degli  alloggi  di  servizio  del
          Ministero della difesa 
              1. Alla  dismissione  degli  alloggi  di  servizio  del
          Ministero della  difesa  non  realizzati  su  aree  ubicate
          all'interno di basi,  impianti,  installazioni  militari  o
          posti al loro diretto e funzionale servizio,  si  applicano
          le disposizioni del presente articolo. 
              2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della
          difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica,
          definisce con proprio decreto il piano annuale di  gestione
          del patrimonio abitativo della  Difesa,  con  l'indicazione
          dell'entita', dell'utilizzo  e  della  futura  destinazione
          degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi  non  piu'
          ritenuti    utili     nel     quadro     delle     esigenze
          dell'amministrazione e quindi  transitabili  in  regime  di
          locazione ovvero alienabili, anche  mediante  riscatto.  Il
          piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
          quali  gli  attuali  utenti  degli  alloggi  di   servizio,
          ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
          superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono
          mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari  di
          altro  alloggio  di  certificata   abitabilita'.   Con   il
          regolamento sono  fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di
          alienazione,  nonche'  il  riconoscimento,  in  favore  del
          conduttore, del diritto di  prelazione  all'acquisto  della
          piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
          e, in caso di mancato esercizio del diritto  di  prelazione
          da  parte  del  conduttore,  le  modalita'  della   vendita
          all'asta con diritto di preferenza in favore del  personale
          militare  e  civile  del   Ministero   della   difesa   non
          proprietario di  altra  abitazione.  I  proventi  derivanti
          dalla gestione o vendita del patrimonio  alloggiativo  sono
          utilizzati  per  la  realizzazione  di  nuovi  alloggi   di
          servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. 
              3.  Al   fine   della   realizzazione   del   programma
          pluriennale di cui all' art. 297, il Ministero della difesa
          provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
          della nuda proprieta' di alloggi non  piu'  ritenuti  utili
          nel quadro delle esigenze dell'amministrazione,  in  numero
          non inferiore a tremila,  compresi  in  interi  stabili  da
          alienare in blocco, con diritto di prelazione  all'acquisto
          della piena proprieta' ovvero di  opzione  sul  diritto  di
          usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
          del diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con
          diritto di preferenza per il personale  militare  e  civile
          del  Ministero  della  difesa  non  proprietario  di  altra
          abitazione  nella  provincia,   con   prezzo   di   vendita
          determinato d'intesa con  l'Agenzia  del  demanio,  ridotto
          nella misura massima del 25 per cento e minima del  10  per
          cento, tenendo conto  del  reddito  del  nucleo  familiare,
          della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
          tale nucleo e dell'eventuale avvenuta  perdita  del  titolo
          alla concessione e assicurando la permanenza negli  alloggi
          dei conduttori  delle  unita'  immobiliari  e  del  coniuge
          superstite, alle condizioni di cui al comma  2,  con  basso
          reddito familiare, non superiore a quello  determinato  con
          il decreto ministeriale di  cui  al  comma  2,  ovvero  con
          componenti  familiari   portatori   di   handicap,   dietro
          corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
          aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti  degli
          alloggi non possono rivenderli  prima  della  scadenza  del
          quinto anno dalla data di acquisto.  I  proventi  derivanti
          dalle alienazioni sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  per  essere  riassegnati  in  apposita  unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della difesa. 
              4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione
          di  cui  al  comma  3,  il  Ministero  della  difesa   puo'
          avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori  e  del
          demanio,  dell'attivita'  di   tecnici   dell'Agenzia   del
          demanio. 
              4-bis.Al  fine  di   semplificare   le   procedure   di
          alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro
          della  Difesa,  sottoposto  al  controllo   preventivo   di
          legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono  definiti   i
          contenuti essenziali  nonche'  le  eventuali  condizioni  e
          clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
          di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa
          o  notarile,  tra  l'amministrazione  della  Difesa  e  gli
          acquirenti. I contratti producono  effetti  anticipati  dal
          momento  della  loro  sottoscrizione,  e  sono   sottoposti
          esclusivamente al  controllo  successivo  della  Corte  dei
          conti, la  quale  si  pronuncia  sulla  regolarita',  sulla
          correttezza e sulla efficacia della gestione. 
              5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui
          al comma 2 e di cui al comma 3,  gli  alloggi  di  servizio
          individuati per essere destinati a procedure di dismissione
          in virtu' di  previgenti  disposizioni  normative,  restano
          nella  disponibilita'  del  Ministero  della   difesa   per
          l'utilizzo o per l'alienazione." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   12   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione  e  censimento
          di immobili pubblici 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3  dell'art.  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma   15   dell'art.   8   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, incluse  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e  le  Agenzie,  anche  fiscali,
          fatte salve le specifiche previsioni di  legge  riguardanti
          il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri
          e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'
          il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
          riferimento a quanto previsto dagli articoli 41  e  42  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e dagli  articoli  127  e  128  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili  demaniali,  le  cui  decisioni  di
          spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse,  dal
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'Agenzia del demanio; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d)  gli  interventi  di  piccola  manutenzione  nonche'
          quelli atti ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni
          di cui al Decreto Legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  sono
          curati  direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici
          degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del Demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula accordi quadro,  riferiti  ad  ambiti  territoriali
          predefiniti,  con  operatori  specializzati   nel   settore
          individuati mediante procedure ad evidenza  pubblica  anche
          avvalendosi di societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione  degli
          interventi manutentivi mediante tali operatori  e'  curata,
          previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
          strutture  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
          della   capacita'   operativa   delle   stesse   strutture,
          dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
          gestiti dalle strutture del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti sono sottoposti al controllo  degli  uffici
          appartenenti al sistema delle ragionerie  del  Dipartimento
          della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
          previste dal decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.
          Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia  del
          Demanio sono  controllati  secondo  le  modalita'  previste
          dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
          i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
          per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
          legge riguardanti il Ministero della difesa e il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta  stipula
          delle convenzioni o degli accordi quadro e' data  immediata
          notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
          di assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  con  le
          convenzioni di cui al presente comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   assicura   un'adeguata
          organizzazione  delle  proprie  strutture  periferiche,  in
          particolare individuando all'interno dei provveditorati  un
          apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle  attivita'
          affidate dall'Agenzia del  Demanio  e  di  quelle  previste
          dall'art. 12, comma 8,  del  presente  decreto,  dotato  di
          idonee professionalita'. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'art. 2, comma  222,  decimo  periodo,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'art. 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244; dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre  2009,
          n. 191; dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Le  risorse  di  cui  al  periodo  precedente  sono
          inizialmente determinate al netto  di  quelle  che  possono
          essere assegnate in corso  d'anno  ai  sensi  dell'art.  28
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.   Salvo   quanto
          previsto  in  relazione  all'obbligo  di  avvalersi   degli
          accordi quadro di cui al comma  5,  restano  esclusi  dalla
          disciplina del presente comma i beni  immobili  riguardanti
          il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti con riferimento a quanto previsto  dal  comma
          2,  nonche'  i  beni  immobili  all'estero  riguardanti  il
          Ministero  degli  affari  esteri,   salva   la   preventiva
          comunicazione  dei  piani  di  interventi  all'Agenzia  del
          demanio,  al  fine  del  necessario  coordinamento  con  le
          attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di
          razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa
          previsti all'art. 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191,  volte  alla  razionalizzazione  degli  spazi  ed   al
          contenimento della spesa pubblica, e fermo restando  quanto
          ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui  al
          comma 2 del presente articolo, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, comunicano annualmente  all'Agenzia  del  demanio,  a
          scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle   nuove
          costruzioni, di programmata  realizzazione  nel  successivo
          triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre  l'esatta
          descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente  e
          futura,  l'ammontare  dei  relativi  oneri  e  le  connesse
          risorse  finanziarie,  nonche'  i  tempi  previsti  per  la
          realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, le  parole:  "di  cui  al  comma  222,
          periodo nono", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
          all'art. 2, comma 222". 
              12. All'art. 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
              b) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
          ad  oggetto   la   semplificazione   delle   procedure   di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'art.
          11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si
          procede  annualmente  al  monitoraggio   dello   stato   di
          attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti dall'art. 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti  di
          cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'  causa  di
          responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni soggette
          ai suddetti obblighi  individuano,  secondo  le  rispettive
          strutture organizzative e i relativi profili di competenza,
          i responsabili della comunicazione  stessa,  trasmettendoli
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          del tesoro,  tramite  registrazione  sul  portale.  Per  la
          comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle
          concessioni e delle partecipazioni,  prevista  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze  del  30  luglio
          2010, il termine per l'adempimento e' il 31 luglio 2012.  I
          termini e gli ambiti soggettivi per  la  comunicazione  dei
          dati relativi agli altri attivi dello Stato  sono  previsti
          dai successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 2,  comma
          222, quindicesimo periodo che li individuano. 
              14. All'art. 2, comma 222,  dodicesimo  periodo,  della
          legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  le  parole:  «rendiconto
          patrimoniale dello  Stato  a  prezzi  di  mercato  previsto
          dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al
          decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30  gennaio
          2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato
          di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7  agosto  1997,
          n.  279»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato». 
              15. All'art. 2, comma 222,  sedicesimo  periodo,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:  "l'Agenzia  del
          demanio ne effettua la segnalazione alla Corte  dei  conti"
          sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per gli atti di rispettiva competenza". 
              Si riporta il testo dell'art. 3-bis  del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in  materia
          di  privatizzazione   e   valorizzazione   del   patrimonio
          immobiliare pubblico e di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare), convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "3-bis. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici
          dei beni immobili tramite concessione o locazione. 
              1.  I  beni  immobili   di   proprieta'   dello   Stato
          individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi  o
          locati  a  privati,  a  titolo  oneroso,  ai   fini   della
          riqualificazione e riconversione dei medesimi beni  tramite
          interventi di recupero,  restauro,  ristrutturazione  anche
          con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso  finalizzate
          allo svolgimento di attivita'  economiche  o  attivita'  di
          servizio per i cittadini, ferme  restando  le  disposizioni
          contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
          cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
          successive modificazioni. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
          del demanio puo' convocare una o piu' conferenze di servizi
          o  promuovere   accordi   di   programma   per   sottoporre
          all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli
          immobili di cui al presente articolo. 
              3. Ai Comuni interessati dal  procedimento  di  cui  al
          comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della concessione o
          della locazione, un'aliquota  pari  al  10  per  cento  del
          relativo canone. Qualora espressamente previsto  dal  bando
          di gara, ai Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non
          inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per  cento
          del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art.  16
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  delle
          relative leggi  regionali,  per  l'esecuzione  delle  opere
          necessarie  alla  riqualificazione  e  riconversione.  Tale
          importo e' corrisposto dal concessionario o  dal  locatario
          all'atto  del  rilascio   o   dell'efficacia   del   titolo
          abilitativo edilizio. 
              4. Le concessioni e le locazioni  di  cui  al  presente
          articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica,
          per un  periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  dell'iniziativa   e
          comunque non eccedente i cinquanta anni. 
              5. I criteri di  assegnazione  e  le  condizioni  delle
          concessioni o delle locazioni di cui al  presente  articolo
          sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
          demanio, prevedendo espressamente: 
              a) il riconoscimento all'affidatario di  un  indennizzo
          valutato sulla base del  piano  economico-finanziario,  nei
          casi di revoca della concessione per sopravvenute  esigenze
          pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei  casi
          previsti dal contratto; 
              b)  la  possibilita',  ove  richiesto  dalla  specifica
          iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le  attivita'
          economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
          concessioni  disciplinate  dal  presente  articolo  non  si
          applica, pertanto, il divieto di cui all'art. 5,  comma  3,
          del decreto del Presidente della Repubblica n. 296  del  13
          settembre 2005. 
              6.   Per   il   perseguimento   delle   finalita'    di
          valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
          cui al presente articolo, i beni  medesimi  possono  essere
          affidati a terzi ai sensi  dell'art.  143  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  in
          quanto compatibile." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  33-bis  del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 33-bis Strumenti sussidiari per la gestione degli
          immobili pubblici 
              1. Per la valorizzazione,  trasformazione,  gestione  e
          alienazione  del   patrimonio   immobiliare   pubblico   di
          proprieta'  dei  Comuni,  Province,  Citta'  metropolitane,
          Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi,  nonche'
          dei  diritti  reali  relativi  ai  beni   immobili,   anche
          demaniali, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi  del  presente
          decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi
          o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  di  societa',
          consorzi o fondi  immobiliari.  Alle  societa'  di  cui  al
          presente comma si  applicano,  ai  soli  fini  fiscali,  le
          disposizioni di cui all'art. 1, commi 131, 134, 137, 138  e
          139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              2.  L'avvio  della  verifica  di   fattibilita'   delle
          iniziative  di  cui  al  presente  articolo   e'   promosso
          dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
          cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del  decreto-legge  25
          settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni  dalla
          legge 23 novembre 2001,  n.  410.  Qualora  siano  compresi
          immobili soggetti a vincoli di tutela,  per  l'acquisizione
          di pareri e nulla-osta  preventivi  ovvero  orientativi  da
          parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia
          del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
          servizi di cui all'art. 14-bis della legge 7  agosto  1990,
          n. 241 che si deve esprimere nei termini e  con  i  criteri
          indicati nel predetto articolo. Conclusa  la  procedura  di
          individuazione degli immobili di cui al presente  comma,  i
          soggetti interessati si pronunciano  entro  60  giorni  dal
          ricevimento   della   proposta.   Le   risposte    positive
          costituiscono intesa preventiva all'avvio delle iniziative.
          In caso di mancata espressione entro i  termini  anzidetti,
          la proposta deve essere considerata inattuabile. 
              3. Qualora le iniziative di cui  al  presente  articolo
          prevedano forme societarie, ad esse partecipano i  soggetti
          apportanti e il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non
          vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
          di  finanziatore  e  di  struttura  tecnica  di   supporto.
          L'Agenzia del demanio individua,  attraverso  procedure  di
          evidenza   pubblica,   gli   eventuali   soggetti   privati
          partecipanti. La stessa Agenzia, per lo  svolgimento  delle
          attivita' relative all'attuazione  del  presente  articolo,
          puo'  avvalersi  di  soggetti  specializzati  nel  settore,
          individuati tramite procedure ad  evidenza  pubblica  o  di
          altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita'  di
          cui al presente comma  dovra'  avvenire  nel  limite  delle
          risorse finanziarie disponibili. Le  iniziative  realizzate
          in forma societaria sono soggette al controllo della  Corte
          dei Conti sulla  gestione  finanziaria,  con  le  modalita'
          previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Agenzia del demanio  e  i  soggetti  partecipanti
          sono disciplinati dalla legge, e da un  atto  contenente  a
          pena di nullita' i diritti e i doveri  delle  parti,  anche
          per gli aspetti patrimoniali.  Tale  atto  deve  contenere,
          inoltre, la definizione delle modalita' e  dei  criteri  di
          eventuale    annullamento    dell'iniziativa,    prevedendo
          l'attribuzione   delle   spese    sostenute,    in    quota
          proporzionale, tra i soggetti partecipanti. 
              5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle
          iniziative concordate ai sensi del  presente  articolo  non
          modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823  e
          829, primo comma, del codice  civile,  dei  beni  demaniali
          trasferiti.  Per  quanto  concerne  i  diritti   reali   si
          applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
          iniziative di cui al presente articolo,  se  costituite  in
          forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si  applica
          la  disciplina  prevista  dal  codice  civile,  ovvero   le
          disposizioni generali  sui  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare. 
              6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
          presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di
          cui all'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. 
              7. I commi 1 e 2  dell'art.  58  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
              «1.   Per   procedere   al   riordino,    gestione    e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di   Regioni,
          Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o
          Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
          essi,  con  delibera  dell'organo  di  Governo   individua,
          redigendo apposito elenco, sulla base e  nei  limiti  della
          documentazione esistente presso i propri archivi e  uffici,
          i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio   di
          competenza, non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie
          funzioni  istituzionali,  suscettibili  di   valorizzazione
          ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il  piano  delle
          alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari   allegato   al
          bilancio di  previsione  nel  quale,  previa  intesa,  sono
          inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  del
          demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
          fatto  salvo   il   rispetto   delle   tutele   di   natura
          storico-artistica,    archeologica,    architettonica     e
          paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso  agli  Enti
          competenti, i  quali  si  esprimono  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali, in caso di mancata  espressione  da  parte
          dei medesimi Enti,  la  predetta  classificazione  e'  resa
          definitiva. La  deliberazione  del  consiglio  comunale  di
          approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
          se trattasi di societa'  o  Ente  a  totale  partecipazione
          pubblica, del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
          determina  le   destinazioni   d'uso   urbanistiche   degli
          immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   disciplinano
          l'eventuale equivalenza della deliberazione  del  consiglio
          comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
          urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge  28
          febbraio 1985, n.  47,  anche  disciplinando  le  procedure
          semplificate per  la  relativa  approvazione.  Le  Regioni,
          nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
          copianificazione per l'eventuale  verifica  di  conformita'
          agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine  di
          concludere il procedimento entro il termine  perentorio  di
          90  giorni  dalla  deliberazione  comunale.   Trascorsi   i
          predetti 60 giorni, si applica  il  comma  2  dell'art.  25
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47.   Le   varianti
          urbanistiche di cui al presente  comma,  qualora  rientrino
          nelle previsioni di cui al paragrafo 3  dell'art.  3  della
          direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.  non  sono
          soggette a valutazione ambientale strategica».» 
              Si riporta il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  (Approvazione  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro): 
              "3. Per i contratti  di  locazione  e  sublocazione  di
          immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
          assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata  del
          contratto  ovvero  annualmente  sull'ammontare  del  canone
          relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione  anticipata
          del contratto il contribuente che ha corrisposto  l'imposta
          sul  corrispettivo  pattuito  per   l'intera   durata   del
          contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo  alle
          annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
          alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti  a
          proroghe  del  contratto  comunque  disposte,  deve  essere
          versata con le modalita' di cui al comma 1." 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 57 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986: 
              "[7] Nei contratti in cui e' parte lo Stato,  obbligata
          al  pagamento  dell'imposta  e'  unicamente  l'altra  parte
          contraente, anche in  deroga  all'art.  8  della  legge  27
          luglio 1978, n. 392, sempreche' non si  tratti  di  imposta
          dovuta  per  atti   presentati   volontariamente   per   la
          registrazione dalle Amministrazioni dello Stato." 
              Si riporta il testo dell'art. 41 del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n.  207  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni   legislative   e   disposizioni   finanziarie
          urgenti), convertito con legge 27  febbraio  2009,  n.  14,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 41. Proroghe di termini in  materia  finanziaria.
          Proroga di  termini  in  materia  di  istruzione  e  misure
          relative all'attuazione della  Programmazione  cofinanziata
          dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 (59) 
              1.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e
          643, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009. (62) 
              2. Il termine per  procedere  alle  stabilizzazioni  di
          personale relative alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
          2007, di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono  essere
          concesse entro il 31 marzo 2009 (69). 
              3.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni, e' prorogato  al  30  settembre  2009  e  le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30
          giugno 2009. 
              4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale
          gia' autorizzate per l'anno  2008  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma  89,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
          prorogato al 30 settembre 2009. (64) 
              5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74,  comma  6,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              6. Il divieto di cui all'art. 1, comma 132, della legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per  gli  anni
          successivi al 2008. 
              6-bis. All' art. 6, comma 4-ter, del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle
          seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2012 al 2015»; 
              b) dopo le  parole:  «si  provvede»  sono  inserite  le
          seguenti: «per  l'importo  complessivamente  corrispondente
          all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis». (56) 
              6-ter. All' art. 79, comma 1-sexies,  lettera  a),  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  al
          secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate  mette
          a disposizione del SSN»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN». (56) 
              6-quater. Al fine di  proseguire  l'integrale  utilizzo
          delle risorse comunitarie relative ai  Programmi  operativi
          per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza,  il  Fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183, e' autorizzato  ad  anticipare,  nei  limiti  delle
          risorse   disponibili,   su   richiesta    del    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote
          dei contributi comunitari e statali previste per il biennio
          2007-2008. Per le annualita' successive, il  Fondo  procede
          alle relative  anticipazioni  sulla  base  dello  stato  di
          avanzamento dei programmi. (56) 
              6-quinquies. Per il reintegro  delle  somme  anticipate
          dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la
          parte comunitaria, con imputazione agli accrediti  disposti
          dall'Unione  europea  a  titolo  di  rimborso  delle  spese
          effettivamente sostenute  e,  per  la  parte  statale,  con
          imputazione agli stanziamenti  autorizzati  in  favore  dei
          medesimi programmi  nell'ambito  delle  procedure  previste
          dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. (56) 
              7. Le disposizioni dell'art. 36 della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, cosi' come interpretate  dall'art.  3,  comma
          73, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  sono  prorogate
          per   gli   anni   2009,   2010,   2011,   2012   e   2013.
          Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2014 le  indennita'
          e i  compensi  di  cui  al  primo  periodo  possono  essere
          aggiornati,   secondo   le   modalita'   stabilite    dalle
          disposizioni istitutive, con  riferimento  alle  variazioni
          del costo della vita intervenute  rispetto  all'anno  2013,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili  in  base
          alla legislazione vigente e nel  rispetto  dei  vincoli  di
          finanza pubblica. (66) 
              8. All'art. 8, comma 1, lettera c), terzo periodo,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  le
          parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle  seguenti:
          «30 giugno 2009». 
              9. All'art. 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
          seguenti: «31 dicembre 2009». 
              10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri  degli
          atti   applicativi   delle    riduzioni    degli    assetti
          organizzativi di  cui  all'art.  74  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  differito  al  31  maggio
          2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
          provvedere alla riduzione  delle  dotazioni  organiche  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro il medesimo  termine.  Conseguentemente,  al
          fine di consentire il rispetto del termine di cui al  primo
          periodo, semplificando il  procedimento  di  organizzazione
          dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole: «dei  relativi  compiti»
          sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione  dei
          predetti uffici tra le strutture  di  livello  dirigenziale
          generale,»; 
              b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
          disposizione di cui al comma 4 si applica anche  in  deroga
          alla  eventuale  distribuzione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
          organizzazione del singolo Ministero.». 
              11. Al fine di assicurare alla  regione  Friuli-Venezia
          Giulia previsioni  finanziare  certe  per  il  bilancio  di
          previsione relativo al triennio 2009-2011, le  disposizioni
          di cui all'art. 2, comma 5, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244 (55), e successive modificazioni, sono prorogate per
          l'anno 2011  nella  misura  di  30  milioni  di  euro.  Gli
          interventi  in  favore  della  minoranza  slovena  di   cui
          all'art. 16 della legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  sono
          prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata
          la spesa  di  un  milione  di  euro  per  l'anno  2008,  da
          assegnare alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia.  All'onere
          derivante dal presente  comma,  si  provvede,  quanto  a  1
          milione di euro per l'anno  2008,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2008,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; quanto a  30  milioni  di
          euro    per     l'anno     2011,     mediante     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  5,  comma  4,
          del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,  come
          integrato  dal  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio (60). 
              12. Le attivita' conseguenti alla disposizione  di  cui
          all'art. 9, comma 1-bis, lettera c),  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,   n.   112,
          proseguono fino al 30  giugno  2009  e  fino  a  tale  data
          restano efficaci gli  atti  convenzionali  di  applicazione
          della predetta disposizione. 
              13.  I   provvedimenti   di   comando   del   personale
          appartenente a  Fintecna  Spa,  gia'  dipendente  dell'IRI,
          presso l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  da
          almeno cinque anni senza  soluzione  di  continuita',  sono
          prorogati  fino  alla  conclusione   delle   procedure   di
          inquadramento nei ruoli dell'INPS da  effettuare  ai  sensi
          degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nei limiti dei  posti  in  organico  e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle
          facolta' assunzionali previste dall'art. 66, comma  3,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              14. Il termine di un anno per l'adempimento del  dovere
          di alienazione di cui all'art. 30, comma 2, del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito
          fino ad un anno qualora il superamento del limite  previsto
          dalla  predetta  disposizione  derivi  da   operazioni   di
          concentrazione tra banche oppure fra investitori. 
              15. All'Ente italiano montagna (EIM) e'  concesso,  per
          l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000  a
          cui   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto  legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, come  determinato  dalla  tabella  C
          della legge 22 dicembre 2008,  n.  203  (legge  finanziaria
          2009).  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              16. Il termine per effettuare  le  stabilizzazioni  del
          personale di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri in data 21  febbraio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007,  adottato  ai
          sensi dell'art. 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e dell'art. 1,  comma  521,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e'  prorogato  al  30  giugno  2009,
          fermi restando i limiti finanziari  di  cui  al  comma  251
          dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre  2005,  n.  266.
          Nelle   more   del   completamento   delle   procedure   di
          stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30  giugno  2009,
          le  amministrazioni  interessate  possono   continuare   ad
          avvalersi, nei predetti limiti  finanziari,  del  personale
          destinatario delle procedure di cui al presente comma. (57) 
              16-bis.  Al  comma  14  dell'  art.  19   del   decreto
          legislativo 17  settembre  2007,  n.  164,  le  parole:  «e
          comunque non oltre il 31  dicembre  2008»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30  giugno  2009».
          (58) 
              16-ter. Per le finalita' dell' art. 1, comma 484, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla  data  del  1°  luglio
          2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di  cui  al
          comma 16-octies, nonche' di quelli  posti  in  liquidazione
          coatta amministrativa ai sensi dell' art. 9,  comma  1-ter,
          del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  alla
          societa'  Fintecna   o   societa'   da   essa   interamente
          controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti  ed  il
          patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere  alla
          data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono  tra
          loro un unico patrimonio, separato dal  residuo  patrimonio
          della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento i
          predetti enti disciolti sono dichiarati estinti (72). (58) 
              16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i
          pregressi rapporti di lavoro con gli enti  disciolti  e  la
          gestione del  relativo  contenzioso  configurano  attivita'
          escluse dal trasferimento. (58) (70) 
              16-quinquies. Il  corrispettivo  provvisorio  spettante
          allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
          modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto.  Il  corrispettivo
          previsto dal presente comma e' versato entro il 31  ottobre
          2010 all'entrata del bilancio dello Stato. 
              16-sexies.  La  societa'  trasferitaria  procede   alla
          liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalita'
          stabilite dall' art. 1, comma 491, primo e secondo periodo,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo' continuare  ad
          avvalersi  dell'Avvocatura  generale   dello   Stato,   nei
          processi  nei  quali  essa  e'  costituita  alla  data  del
          trasferimento.   Nell'ambito   della    liquidazione    del
          patrimonio  trasferito,  la   proprieta'   degli   immobili
          utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia
          e delle finanze e' trasferita allo Stato. Il  corrispettivo
          del trasferimento e' costituito dalla  proprieta'  di  beni
          immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare
          e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio,  previa  intesa
          con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato  atto,
          da stipularsi entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono   regolati   i
          rapporti tra le parti interessate. 
              16-septies.   Al   termine   della   liquidazione   del
          patrimonio trasferito, con le modalita' stabilite ai  sensi
          del comma 16-sexies, e'  determinato  l'eventuale  maggiore
          importo risultante dalla differenza tra  l'esito  economico
          effettivo consuntivato alla chiusura della  liquidazione  e
          il  corrispettivo  provvisorio  pagato.  Tale  importo   e'
          ripartito nella misura stabilita dall' art. 1,  comma  493,
          secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (58) 
              16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
          prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per  la
          Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR.  s.r.l.
          e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po,  la  societa'
          Fintecna o societa'  da  essa  interamente  controllata  ne
          assume le funzioni di liquidatore. Per queste  liquidazioni
          lo  Stato,  ai  sensi  dell'  art.  9,  comma  1-ter,   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde
          delle  passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della  singola
          liquidazione. Al termine delle operazioni di  liquidazione,
          il saldo finale, se positivo,  viene  versato  al  bilancio
          dello Stato. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          con apposito decreto, determina il compenso spettante  alla
          societa'  liquidatrice,  a  valere  sulle   risorse   della
          liquidazione. (58) 
              16-novies. Tutte le operazioni compiute  in  attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi da  16-ter  a  16-octies
          sono esenti da  qualunque  imposta,  diretta  o  indiretta,
          tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso   o
          denominato. (58) 
              16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel  comma
          2 dell' art. 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, l'ultimo periodo e' soppresso. (58) 
              16-undecies. Le convenzioni di cui all' art.  3,  comma
          1, della legge 26 novembre  1993,  n.  489,  inerenti  alla
          gestione delle  residue  funzioni  statali  in  materia  di
          sostegno alle attivita' produttive,  nonche'  alle  imprese
          colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche  e  dagli
          eventi  alluvionali  del  novembre  1994,  possono   essere
          prorogate, per motivi di pubblico interesse, non  oltre  il
          31 dicembre 2010 (67) con una riduzione di almeno il 10 per
          cento delle relative commissioni. (58) 
              16-duodecies. All' art. 32 della legge 27 luglio  1978,
          n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al secondo  comma,  dopo  le  parole:  «aumento  del
          canone» sono inserite  le  seguenti:  «,  per  i  contratti
          stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
          27,»; 
              b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: «ed a quelli in corso al  momento  dell'entrata  in
          vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo  comma
          del presente articolo». (58) 
              16-terdecies. Al  fine  di  consentire  la  conclusione
          entro tre mesi delle  procedure  afferenti  la  stipula  di
          convenzioni per lo  svolgimento  di  attivita'  socialmente
          utili (ASU) nonche' per l'attuazione  di  politiche  attive
          del lavoro finalizzate alla  stabilizzazione  occupazionale
          dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita'  dei
          comuni della Regione siciliana da almeno  un  triennio,  e'
          autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere  dal
          2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la  spesa  fa  carico
          alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai  sensi
          dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  5
          giugno   e    1°    agosto    2008,    con    utilizzazione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 5,  comma  4,
          del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  126,  e
          successive modificazioni. Dall'anno  2012  si  provvede  ai
          sensi dell' art. 11, comma 3, lettera  d),  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (58) (61) 
              16-quaterdecies. Al fine di potenziare  l'efficienza  e
          l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato a tutela del gioco legale e  responsabile
          nelle more della sua  trasformazione  in  Agenzia  fiscale,
          possono  essere  conferiti   nell'ambito   della   medesima
          Amministrazione  autonoma,  con  esclusione   dal   computo
          dell'incarico di direttore generale, fino a  due  incarichi
          di livello dirigenziale, nonche' fino a  due  incarichi  di
          livello dirigenziale generale a persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai
          limiti percentuali previsti dall' art. 19, commi 5-bis e 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su  posti
          individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto  a
          quelli     risultanti     dalla     dotazione      organica
          dell'Amministrazione. Allo  stesso  fine  l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e' altresi'  autorizzata  ad
          avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero gia'
          in servizio  nei  soppressi  Dipartimenti  provinciali  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni  provinciali
          dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
          pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2009-2011,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2009,  allo  scopo
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. (58) 
              16-quinquiesdecies.   Al   fine   di   consentire    lo
          svolgimento di tutte le attivita' indicate dal decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26  novembre
          2008, e, in particolare, nell'art. 1, comma 3,  nonche'  di
          tutte le attivita' comunque  utili  od  opportune  ai  fini
          della  realizzazione  dell'evento  EXPO  Milano  2015,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro e' autorizzato per l'esercizio  2009  ad  erogare  a
          titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino
          a un massimo di 4 milioni di euro, a valere  sulle  risorse
          stanziate  per  il  2009  dall'  art.  14,  comma  1,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (58) (71) 
              16-sexiesdecies. In  favore  delle  regioni  a  statuto
          ordinario confinanti con l'Austria e'  istituito  un  fondo
          per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per  la
          riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio
          per autotrazione. Il fondo  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri  di
          ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
          Ministro per i rapporti con le regioni. (58) 
              16-sexiesdecies.1.    Al    fine    di    ridurre    la
          concorrenzialita' delle  rivendite  di  benzina  e  gasolio
          utilizzati come carburante per autotrazione  situate  nella
          Repubblica di San Marino e  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria vigente e' istituito, in favore  delle  regioni
          confinanti con la stessa,  un  fondo  per  l'erogazione  di
          contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
          della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
          fondo e' istituito nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  con  una  dotazione  di  2
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          modalita' di erogazione e i  criteri  di  ripartizione  del
          predetto fondo sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
          i   rapporti   con   le   regioni.   All'onere    derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' art. 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti  variazioni  di  bilancio.   L'efficacia   delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  e'  subordinata
          all'autorizzazione del  Consiglio  dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE. (63) 
              16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui  al
          comma 16-sexiesdecies, pari a 3  milioni  di  euro  per  le
          spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro
          annui a decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di  cui  all'  art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  65  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300  e  successive
          modifiche e integrazioni (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15  marzo  1997,  n.
          59): 
              "65. Agenzia del demanio. 
              1.    All'agenzia    del    demanio    e'    attribuita
          l'amministrazione dei beni immobili  dello  Stato,  con  il
          compito di razionalizzarne  e  valorizzarne  l'impiego,  di
          sviluppare il sistema informativo sui beni  del  demanio  e
          del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione
          dei beni  a  fini  conoscitivi  ed  operativi,  criteri  di
          mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi
          di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul
          mercato,  di  utilizzo  e  di  manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria di tali  immobili.  All'agenzia  e'  altresi'
          attribuita la gestione dei beni confiscati." 
              Si riporta il testo dell'art. 29 del  decreto-legge  29
          dicembre 2011, n.  216  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale 
              1. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 2 del  decreto
          legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011»
          sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012». 
              2. L'applicazione delle disposizioni dell'art. 2, comma
          6, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          decorre: 
              a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e
          agli altri proventi derivanti da conti correnti e  depositi
          bancari e postali, anche se rappresentati  da  certificati,
          maturati a partire dalla predetta data; 
              b) dal giorno successivo  alla  data  di  scadenza  del
          contratto di pronti contro termine stipulato  anteriormente
          al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi,
          relativamente ai redditi  di  cui  all'art.  44,  comma  1,
          lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  e  agli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari di cui al decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.
          239. (72) 
              3. L'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma
          13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25,  lettera  b),
          dell'art. 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012  con  riferimento
          agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta
          data. (73) 
              4. All'art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le  parole:
          «30 settembre 2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
          dicembre 2013». 
              5. All'art.  36,  commi  4-quinquies  e  4-sexies,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  le
          parole:  «30  settembre  2012»,  ovunque  ricorrano,   sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»,  le  parole:
          «30 settembre 2009» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
          dicembre  2010»  e  le  parole:  «1°  ottobre  2012»,  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014». 
              5-bis.  L'abrogazione   delle   disposizioni   previste
          dall'art. 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e  3),
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista
          efficacia a decorrere  dalla  data  di  applicazione  delle
          disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e  gg-quater)  del
          medesimo comma 2. (74) 
              6. All'art. 23, comma 23, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto» sono  sostituite
          dalle seguenti: «il 31 marzo 2012». 
              6-bis. All'art. 1, comma 1324, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:
          «, 2011 e 2012»; 
              b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
          detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini  della
          determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013». (74) 
              6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
          dalle disposizioni di  cui  al  comma  6-bis,  pari  a  1,3
          milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per
          l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2012,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali. (74) 
              7. All'art. 42, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre
          2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  «gennaio   2011»   e
          «dall'anno  2010»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
          seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013». 
              8.  Restano  salvi  gli  effetti   delle   domande   di
          variazione della categoria catastale  presentate  ai  sensi
          del comma 2-bis dell'art. 7  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, anche dopo  la  scadenza  dei  termini
          originariamente previsti  dallo  stesso  comma  e  comunque
          entro e non oltre il 30  settembre  2012  in  relazione  al
          riconoscimento del requisito di ruralita',  fermo  restando
          il classamento originario  degli  immobili  rurali  ad  uso
          abitativo. (76) 
              8-bis.  All'art.  7,  comma  2,  lettera  gg-ter),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  come
          modificato dall'art. 10 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214,  dopo  le  parole:  «dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248,» sono inserite le  seguenti:  «e  la
          societa' Riscossione Sicilia Spa». (74) 
              8-ter. Il termine di cinque  anni  per  l'utilizzazione
          edificatoria dell'area previsto  dall'art.  1,  comma  474,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prorogato a  dieci
          anni. (74) 
              9. Il termine del 1° gennaio  2012  di  decorrenza  per
          l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli  40,
          commi 01 e 02,  e  43,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modificazioni, e' differito al  30  giugno  2012
          relativamente ai certificati da  produrre  al  conservatore
          dei registri immobiliari  per  l'esecuzione  di  formalita'
          ipotecarie, nonche' ai certificati  ipotecari  e  catastali
          rilasciati dall'Agenzia del territorio. (73) 
              10. Al primo periodo  del  comma  196-bis  dell'art.  2
          della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  «31
          dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2012». 
              11. I termini indicati dal comma 31, lettere a)  e  b),
          dell'art. 14 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e sue successive modificazioni, sono  prorogati  di
          nove mesi. (73) 
              11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai
          commi da 1  a  16,  22,  24,  25  e  27  dell'art.  16  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono
          prorogati di nove mesi. (74) 
              11-ter. Il termine di cui all'art.  23,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          prorogato di dodici mesi. (74) 
              12. Il termine del 31  dicembre  2011,  previsto  dalla
          Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 25 marzo 2011, recante  ulteriore  proroga  di
          termini  relativa  al  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31
          marzo 2011, relativo alle attivita' di  sperimentazione  di
          cui all'art. 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, e' prorogato  al  31  dicembre
          2012. (73) 
              12-bis. A decorrere dal 1° marzo 2012,  il  termine  di
          pagamento dell'imposta  unica  sulle  scommesse  ippiche  e
          sulle scommesse su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli
          e' stabilito al 20 dicembre  dello  stesso  anno  e  al  31
          gennaio dell'anno successivo, con  riferimento  all'imposta
          unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre  a
          novembre e per il mese di dicembre, nonche' al 31 agosto  e
          al 30 novembre con  riferimento  all'imposta  unica  dovuta
          rispettivamente per i periodi da gennaio  ad  aprile  e  da
          maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal
          presente comma, pari a 4 milioni di euro per  l'anno  2012,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   della
          autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          relativa al Fondo per interventi  strutturali  di  politica
          economica. (74) 
              13. All'art. 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
              a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre  2011»
          sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»; 
              b) al comma 37, le parole: «entro il 30  ottobre  2011»
          sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012». 
              14. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma  1,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212, per l'anno  di  imposta
          2011 il termine per deliberare l'aumento o  la  diminuzione
          dell'aliquota  dell'addizionale  regionale   all'IRPEF   e'
          prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o  la
          diminuzione si applicano sull'aliquota  di  base  dell'1,23
          per cento e le maggiorazioni  gia'  vigenti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si   intendono
          applicate sulla predetta aliquota  di  base  dell'1,23  per
          cento. (73) 
              15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni  di  euro
          per l'anno 2011, e' disposta  nei  confronti  dei  soggetti
          interessati  dalle  eccezionali   avversita'   atmosferiche
          verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio  delle
          province di La Spezia e Massa Carrara e nei  giorni  dal  4
          all'8 novembre  2011  nel  territorio  della  provincia  di
          Genova e di quella di Livorno, nonche' nel  territorio  del
          comune di  Ginosa  e  nel  territorio  della  provincia  di
          Matera, la proroga al 16  luglio  2012  dei  termini  degli
          adempimenti e versamenti tributari nonche'  dei  versamenti
          relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei
          premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
          e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel
          periodo dal 1° ottobre 2011 al  30  giugno  2012  e  dal  4
          novembre 2011 al  30  giugno  2012.  Non  si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle  somme
          oggetto di proroga e' effettuato a decorrere dal 16  luglio
          2012 in un numero massimo  di  sei  rate  mensili  di  pari
          importo.  La  sospensione  si  applica  limitatamente  agli
          adempimenti  e  ai  versamenti  tributari   relativi   alle
          attivita' svolte nelle predette  aree.  Con  ordinanza  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sono  stabiliti  i
          criteri per l'individuazione dei soggetti che  usufruiscono
          dell'agevolazione anche ai fini del rispetto  del  predetto
          limite  di  spesa.  A  tal  fine  i  Commissari   delegati,
          avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti
          beneficiari  dell'agevolazione.  Agli  oneri  di   cui   al
          presente  comma,  si  provvede   per   il   2011   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativo  al  Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica.  Il  predetto  Fondo  e'
          incrementato, per l'anno  2012,  a  valere  sulle  maggiori
          entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente
          importo di 70 milioni di euro. (73) (77) 
              15-bis. Nel rispetto del limite  di  spesa  di  cui  al
          comma 15 e con i medesimi termini e modalita', e'  altresi'
          disposta, nei  confronti  dei  soggetti  interessati  dalle
          eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il  giorno
          22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina,
          la sospensione fino al 16 luglio  2012  dei  termini  degli
          adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,   nonche'   dei
          versamenti   relativi   ai   contributi   previdenziali   e
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          contro gli  infortuni  e  le  malattie  professionali,  che
          scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
          (74) (78) 
              16. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge  20  ottobre
          2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato  dall'art.
          2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti  di
          rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo,
          le parole: «al 31  dicembre  2011»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «al   31   dicembre   2012».   Ai   fini   della
          determinazione della misura dell'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si
          tiene conto dei benefici fiscali di cui all'art.  2,  comma
          1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle  minori  entrate
          derivanti dall'attuazione del presente comma,  valutate  in
          3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede  mediante
          parziale utilizzo della quota delle entrate  previste,  per
          il medesimo anno, dall'art. 1, comma 238, secondo  periodo,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine,  dopo  il
          secondo periodo dell'art. 1,  comma  238,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          riassegnazione di cui al precedente  periodo  e'  limitata,
          per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.». 
              16-bis. Al comma 12 dell'art. 39  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a)  all'alinea,  le  parole:  «1°  maggio  2011»   sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»; 
              b) alla lettera a), le parole: «30 novembre 2011»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». (75) 
              16-ter.  Limitatamente  all'anno  2012,  in  deroga  ai
          termini  di  cui  all'art.  24,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  gli  importi  dei
          tributi regionali di cui all'art. 23 del  medesimo  decreto
          legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle  regioni
          con propri provvedimenti approvati  entro  il  31  dicembre
          2011. (75) 
              16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio
          di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e'
          differito al 30 giugno 2012. (75) 
              16-quinquies. All'art.  1,  comma  2,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 238, le parole: «al periodo d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle  seguenti:
          «al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2015»  e  le
          parole: «alla data del 20  gennaio  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «a partire dalla data del 20 gennaio 2009».
          (75) 
              16-sexies. Il comma 204  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: 
              «204.  I  redditi  derivanti   da   lavoro   dipendente
          prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo  del
          rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri  Paesi
          limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello  Stato
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per  l'importo
          eccedente 8.000 euro; 
              b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro.
          Ai fini  della  determinazione  della  misura  dell'acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuto  per
          l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di  cui
          al presente comma». (75) 
              16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti  dalle
          disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a  24  milioni
          di euro per l'anno 2013, si provvede: 
              a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle
          proiezioni, per il medesimo anno 2013,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2012-2014,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
          parzialmente utilizzando, quanto  a  10  milioni  di  euro,
          l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e,  quanto  a  4   milioni   di   euro,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze; 
              b) quanto a 5 milioni di euro, mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  8,
          comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come
          rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla  legge  12
          novembre 2011, n. 183; 
              c) quanto a 5 milioni di euro, mediante  corrispondente
          riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui  alle  leggi
          18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999,  n.  144,  come
          rideterminate  dalla  Tabella  C  allegata  alla  legge  12
          novembre 2011, n. 183. (75) 
              16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. (75) 
              16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei
          bilanci tecnici di cui all'art. 2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  alla  luce  di  nuovi
          criteri da prevedere con il  decreto  di  cui  all'art.  3,
          comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  successive
          modificazioni, che tengano  conto  della  nuova  disciplina
          prevista all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011,  n.  214,  come  modificato  dal  presente   decreto,
          all'alinea  del  comma  24  del  medesimo   art.   24   del
          decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          settembre 2012». (75) 
              16-decies. Il termine del  31  dicembre  2012  previsto
          dall'art. 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  22   maggio   2010,   n.   73,   per   l'esaurimento
          dell'attivita' della  Commissione  tributaria  centrale  e'
          differito al 31  dicembre  2013;  per  i  giudizi  pendenti
          dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione
          si interpreta nel senso  che,  con  riferimento  alle  sole
          controversie indicate nel predetto  comma  ed  in  presenza
          delle condizioni previste dalla predetta disposizione,  nel
          caso di soccombenza, anche  parziale,  dell'amministrazione
          finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma
          della decisione di primo  grado  nei  successivi  gradi  di
          giudizio determina l'estinzione della  controversia  ed  il
          conseguente   passaggio   in   giudicato   della   predetta
          decisione. (75) 
              16-undecies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  la
          percentuale di cui al comma 49-bis dell'art. 31 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, e' stabilita dai comuni. (75) 
              16-duodecies. All'art. 2  del  decreto  legislativo  26
          novembre  2010,  n.  216,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4, la parola: «2012»  e'  sostituita  dalla
          seguente: «2013»; 
              b) al comma 5, e' abrogata la lettera a); nel  medesimo
          comma,  alla  lettera  b),  le  parole:  «nel  2012»   sono
          sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013». (75) 
              16-terdecies.   La   possibilita'   per   le    imprese
          assicurative  di  valutare  i  titoli   emessi   da   Stati
          dell'Unione europea al valore di  iscrizione  in  bilancio,
          anche ai fini del calcolo della solvibilita', e'  prorogata
          fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
          della direttiva 2009/138/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  25   novembre   2009.   A   tal   fine   e
          conseguentemente, all'art. 15 del decreto-legge 29 novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 13, dopo le parole:  «i  soggetti  che  non
          adottano  i  principi   contabili   internazionali,»   sono
          inserite  le  seguenti:  «diversi  dalle  imprese  di   cui
          all'art.  91,  comma  2,  del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,»; 
              b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a  far
          data dall'esercizio 2012; 
              c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti: 
              «15-quater.  Considerata  l'eccezionale  e   prolungata
          situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese
          di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, a partire dall'esercizio 2012 e  fino  all'entrata  in
          vigore delle disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
          2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
          novembre 2009, in materia di  accesso  ed  esercizio  delle
          attivita'  di  assicurazione  e  riassicurazione,   possono
          valutare i titoli di debito emessi  o  garantiti  da  Stati
          dell'Unione europea non destinati a permanere  durevolmente
          nel proprio patrimonio in  base  al  valore  di  iscrizione
          cosi'  come  risultante   dall'ultimo   bilancio   o,   ove
          disponibile, dall'ultima relazione semestrale  regolarmente
          approvati anziche' al valore desumibile dall'andamento  del
          mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di  carattere
          durevole. Le imprese applicano le disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  previa  verifica  della  coerenza  con  la
          struttura degli  impegni  finanziari  connessi  al  proprio
          portafoglio assicurativo. 
              15-quinquies. Le imprese di cui all'art. 91,  comma  2,
          del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  che  si  avvalgono
          della facolta' di cui al comma 15-quater, destinano  a  una
          riserva indisponibile  utili  di  ammontare  corrispondente
          alla differenza tra i  valori  registrati  in  applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di
          mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto  del
          relativo  onere  fiscale.  In  caso  di  utili  di  importo
          inferiore a quello della citata differenza, la  riserva  e'
          integrata utilizzando riserve di utili  disponibili  o,  in
          mancanza, mediante utili di esercizi successivi. 
              15-sexies. Ferme restando le  disposizioni  di  cui  ai
          commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui  all'art.
          210, commi 1 e 2, del codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ai
          fini della verifica della solvibilita' corretta di  cui  al
          capo IV del  titolo  XV  del  medesimo  codice,  a  partire
          dall'esercizio 2012 e  fino  all'entrata  in  vigore  delle
          disposizioni   di   attuazione   della   citata   direttiva
          2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
          novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione
          nel bilancio individuale  delle  imprese  di  assicurazione
          italiane dei titoli di debito emessi o garantiti  da  Stati
          dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente  nel
          proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione
          del presente comma non sono duplicabili con altri  benefici
          che direttamente  o  indirettamente  incidono  sul  calcolo
          della solvibilita' corretta. 
              15-septies. Le imprese di cui all'art. 210, commi  1  e
          2, del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la
          permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti
          alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione
          del comma 15-sexies. 
              15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita'
          e condizioni di attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi  15-quater,  15-quinquies,  15-sexies  e  15-septies.
          Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio  delle
          opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove
          ravvisi  un  possibile  pregiudizio  per  la   solvibilita'
          dell'impresa che  si  avvale  delle  citate  opzioni  avuto
          riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni  del
          portafoglio assicurativo dell'impresa  stessa  oppure  alla
          struttura  dei  flussi  di  cassa  attesi,  puo'   comunque
          attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai  titoli  XIV,
          XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  nonche'  emanare,  a  fini   di
          stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad
          oggetto il governo  societario,  i  requisiti  generali  di
          organizzazione,  i  sistemi  di  remunerazione  e,  ove  la
          situazione lo richieda, adottare provvedimenti  restrittivi
          o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o  di
          altri elementi del patrimonio». » 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          "Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.