(( Art. 3 bis 
 
 
             Credito di imposta e finanziamenti bancari 
                  agevolati per la ricostruzione )) 
 
  (( 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  destinati  ad  interventi  di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti  stabiliti  dai  Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti
di cui al  comma  5,  sono  alternativamente  concessi,  su  apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del  finanziamento
agevolato. A tal  fine,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  al  fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti
danneggiati  dagli  eventi  sismici.   Con   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato  di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'  di
operativita' della stessa, nonche' le modalita'  di  monitoraggio  ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo  precedente.
La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  2. In caso di accesso ai finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti. Le  modalita'  di  fruizione  del  credito  di  imposta  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,  nell'ipotesi  di
risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto   di   finanziamento
agevolato. 
  3. Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. 
  4. I finanziamenti agevolati, di durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. 
  5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  e  i  Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le  modalita'  attuativi
del presente articolo, anche al fine  di  assicurare  uniformita'  di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e   Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in  coerenza  con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di   cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative  di
competenza, anche al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di
6.000 milioni di euro di cui al  comma  1  e  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6. 
  6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. 
  7. All'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
  «3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente  al
fine di consentire la cessione di cui  al  primo  periodo  del  comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti  stabiliti  dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214». 
  8. Per le strette finalita' connesse alla  situazione  emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con  contratti  di
lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti
dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge.  Nei
limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni,
non operano i  vincoli  assunzionali  di  cui  ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  di  cui  al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle  unioni
di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per  le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente  decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il
rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle  medesime
graduatorie.  L'assegnazione  delle  risorse   finanziarie   per   le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto fra i comuni interessati  avviene  previa  intesa  tra  le
unioni ed i commissari delegati. I comuni non  ricompresi  in  unioni
possono stipulare  apposite  convenzioni  con  le  unioni  per  poter
attivare la presente disposizione. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di  euro  3.750.000
per l'anno 2012 e di euro 9.000.000  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante  utilizzo  delle  risorse  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma   1,   del
          decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  recante  "Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012": 
              "1.  Per  soddisfare  le  esigenze  delle   popolazioni
          colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori
          di cui all'art. 1, i Presidenti delle  Regioni  di  cui  al
          comma  2  del  medesimo  articolo,   d'intesa   fra   loro,
          stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza
          con i criteri stabiliti con il decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2,  comma  2,  sulla
          base  dei  danni  effettivamente  verificatisi,  priorita',
          modalita' e  percentuali  entro  le  quali  possono  essere
          concessi contributi nel limite  delle  risorse  allo  scopo
          finalizzate   a   valere   sulle    disponibilita'    delle
          contabilita' speciali di cui all'art.  2,  fatte  salve  le
          peculiarita' regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al
          netto   di   eventuali   risarcimenti   assicurativi,   con
          provvedimenti adottati dai  soggetti  di  cui  all'art.  1,
          commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: 
              a) la concessione di contributi per la riparazione,  il
          ripristino o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati, distrutti o danneggiati,  in  relazione  al  danno
          effettivamente subito;". 
              b) la  concessione,  previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche, professionali  e  di  servizi  ivi
          comprese quelle relative agli enti non commerciali  e  alle
          organizzazioni, fondazioni  o  associazioni  con  esclusivo
          fine solidaristico aventi  sede  o  unita'  produttive  nei
          comuni interessati dalla crisi sismica che  abbiano  subito
          gravi danni a beni mobili di loro proprieta'; 
              c) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture  adibite  ad   attivita'   sociali,   ricreative,
          sportive e religiose; 
              d) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
              e) la concessione di contributi a soggetti che  abitano
          in locali sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli
          oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
          delle  risorse  necessarie  all'allestimento   di   alloggi
          temporanei; 
              f)  la  concessione  di  contributi  a   favore   della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  gia'  citato
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74: 
              "Art. 1 Ambito  di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma  2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e  4-quater,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24  febbraio
          1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni  vigenti
          stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri  adottata
          nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi.
          A tal fine, i Presidenti delle regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  di  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito della ripartizione del Fondo, di  cui  all'art.
          2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che  restano
          a carico delle amministrazioni di appartenenza". 
              Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7,  lettera  a),
          del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  recante  "
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326: 
              "7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto  dal  comma  11,  lettera
          b)". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica": 
              "Art. 31 Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  gia'  citato
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74: 
              "Art.  2  Fondo  per  la   ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per  la
          ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
          2012,  da  assegnare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri per le finalita' previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane. L'art. 1,  comma  154,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
          abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
              a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
          solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002  del  Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
              b)  con  le  somme  derivanti   dalla   riduzione   dei
          contributi pubblici in favore dei partiti  politici  e  dei
          movimenti politici. 
              c) (soppressa) 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
          2, sono intestate  apposite  contabilita'  speciali  aperte
          presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,  con  il
          decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
          di  cui  al  comma  1  destinate  al  finanziamento   degli
          interventi   previsti   dal   presente    decreto.    Sulle
          contabilita'  speciali  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle  stesse
          regioni ai fini della realizzazione di  interventi  per  la
          ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli  eventi
          sismici. I presidenti delle regioni rendicontano  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225". 
              Si riporta il testo dell'art. 9  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n.  185,  recante  "Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale", convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   9.   Rimborsi    fiscali    ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a. 
              1. All'art.  15-bis,  comma  12,  del  decreto-legge  2
          luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n.  127,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e  2009  le
          risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'art.
          1,  comma  50,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
          rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
          maturati nei confronti  dei  Ministeri  alla  data  del  31
          dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i  criteri
          di contabilita' nazionale,  tra  le  regolazioni  debitorie
          pregresse e il cui ammontare e' accertato con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla  base
          delle risultanze emerse a seguito  della  emanazione  della
          propria circolare n. 7 del 5  febbraio  2008,  nonche'  per
          essere  trasferite  alla  contabilita'  speciale  n.   1778
          "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i  rimborsi
          richiesti  da  piu'  di  dieci  anni,  per  la   successiva
          erogazione ai contribuenti.». 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,
          alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
          le modalita' ivi previsti, anche ai  crediti  maturati  nei
          confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.  In
          ogni caso non e' consentita l'utilizzazione  per  spese  di
          personale. 
              1-ter.  Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle
          risorse  ed  evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni
          debitorie,  i  Ministeri  avviano,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          attivita' di cui all'art.  3,  comma  67,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e  revisione
          delle procedure di spesa e dell'allocazione delle  relative
          risorse  in  bilancio.  I  risultati  delle  analisi   sono
          illustrati in appositi rapporti  dei  Ministri  competenti,
          che costituiscono parte integrante  delle  relazioni  sullo
          stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  da
          inviare alle Camere e al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo  art.  3,
          comma 68, della legge n. 244 del 2007 e'  prorogato  al  20
          settembre 2009. 
              1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
          sulla base delle  indicazioni  fornite  con  circolare  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
          il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma,  sulla  base
          dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nei  predetti
          rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
          i  Ministeri  sono   tenuti   a   fornire,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. 
              2. Per effetto della previsione di cui al  comma  1,  i
          commi 139,  140  e  140-bis  dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
          per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione  e
          della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
          ad  agevolare  la  riscossione  dei  crediti  vantati   dai
          fornitori  di  beni   e   servizi   nei   confronti   delle
          amministrazioni pubbliche, con  priorita'  per  le  ipotesi
          nelle  quali  sia  contestualmente  offerta  una  riduzione
          dell'ammontare del credito originario. 
              3-bis. Su istanza del creditore  di  somme  dovute  per
          somministrazioni, forniture e appalti,  le  regioni  e  gli
          enti  locali  nonche'  gli  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale  certificano,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'
          interno, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
          banche  o  intermediari   finanziari   riconosciuti   dalla
          legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
          istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad  acta,
          con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
          effettuata dall'Ufficio centrale  del  bilancio  competente
          per le certificazioni di pertinenza  delle  amministrazioni
          statali centrali e degli enti pubblici nazionali,  o  dalla
          Ragioneria  territoriale   dello   Stato   competente   per
          territorio  per  le  certificazioni  di  pertinenza   delle
          amministrazioni statali periferiche, delle  regioni,  degli
          enti locali e degli enti del Servizio sanitario  nazionale.
          La cessione dei crediti oggetto di  certificazione  avviene
          nel rispetto dell'art. 117 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.   Ferma   restando
          l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
          ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,
          della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
              3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
          essere rilasciata, a pena di nullita': 
              a) dagli enti locali commissariati ai  sensi  dell'art.
          143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,   n.   267.   Cessato   il    commissariamento,    la
          certificazione  non  puo'  comunque  essere  rilasciata  in
          relazione  a  crediti  sorti  prima  del   commissariamento
          stesso.   Nel   caso   di   gestione   commissariale,    la
          certificazione  non  puo'  comunque  essere  rilasciata  in
          relazione   a    crediti    rientranti    nella    gestione
          commissariale; 
              b) dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  delle
          regioni  sottoposte  a  piano  di  rientro  dai   disavanzi
          sanitari, ovvero  a  programmi  operativi  di  prosecuzione
          degli  stessi,  qualora  nell'ambito  di  detti   piani   o
          programmi  siano  state  previste  operazioni  relative  al
          debito. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  certificazioni
          rilasciate  ai   sensi   dell'art.   11,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le certificazioni rilasciate nell'ambito di  operazioni  di
          gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti
          piani o programmi operativi 
              3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate
          ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207, secondo le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  di
          attuazione di cui all'art. 13,  comma  2,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
          stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma  5,  lettera
          b), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  e
          all'art. 39 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, commi 557 e 562, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante : 
              "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali". 
              "562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  28,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale; resta  fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno  2009.  Per  il  comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4
          luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma  2,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  recante  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo il 20  e  29  maggio  2012»",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156.