Art. 4 
 
 
              Riduzione di spese, messa in liquidazione 
               e privatizzazione di societa' pubbliche 
 
  1.  Nei  confronti  delle  societa'  controllate   direttamente   o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione  di  servizi  a
favore  di  pubbliche  amministrazioni  superiore  al  90  per  cento
dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: 
  a) allo scioglimento della societa'  entro  il  31  dicembre  2013.
((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle  pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa'  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,  fatta  salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,  e  assoggettati  in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;)) 
  b) all'alienazione,  con  procedure  di  evidenza  pubblica,  delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione  del
servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)),  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2014.  ((Il  bando  di  gara  considera,  tra  gli  elementi
rilevanti di valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di
tutela dei livelli  di  occupazione.  L'alienazione  deve  riguardare
l'intera    partecipazione     della     pubblica     amministrazione
controllante)). 
  2. Ove l'amministrazione non proceda secondo  quanto  stabilito  ai
sensi del comma 1, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  le  predette
societa'  non  possono  comunque  ricevere  affidamenti  diretti   di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti  di  cui  sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle  societa',  ove  non  vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione,  devono  essere  acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
  3. ((Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano alle societa' che svolgono servizi di  interesse  generale,
anche  aventi  rilevanza  economica,  alle  societa'   che   svolgono
prevalentemente  compiti  di  centrali  di   committenza   ai   sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e  8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie  partecipate  dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati  strategiche  per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari,  individuate,  in
relazione  alle  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  e   della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza  di  assicurare  l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli  aiuti  comunitari  del  settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
adottare su proposta del Ministro o dei  Ministri  aventi  poteri  di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Le
medesime disposizioni non si  applicano  qualora,  per  le  peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non  sia  possibile  per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e  utile  ricorso
al mercato. In  tal  caso,  l'amministrazione,  in  tempo  utile  per
rispettare i termini di cui al comma  1,  predispone  un'analisi  del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  per
l'acquisizione del  parere  vincolante,  da  rendere  entro  sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere  dell'Autorita'  e'
comunicato  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri.   Le
disposizioni del presente articolo non  si  applicano  altresi'  alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  agosto  2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera ,a) del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100)). 
  ((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo  Stato  ai  sensi
del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  414,  e  successivi
provvedimenti di attuazione,  nonche'  le  attivita'  di  sviluppo  e
gestione dei sistemi  informatici  delle  amministrazioni  pubbliche,
svolte attualmente dalla  Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di
statuto, sono trasferite,  mediante  operazione  di  scissione,  alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso  una  specifica
divisione interna garantendo per due esercizi la  prosecuzione  delle
attivita'  secondo  il  precedente  modello  di  relazione   con   il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta  operazione  di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A.  le
attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono  riferite  a  Sogei
S.p.A.)) 
  ((3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte  di  Consip  S.p.A.
delle attivita' ad essa  affidate  con  provvedimenti  normativi,  le
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte  dalla  Consip  S.p.A.  La  medesima  societa'  svolge,
inoltre,  le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante  i  relativi
rapporti nonche' i  tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di  centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.)) 
  ((3-quater. Per la realizzazione di quanto  previsto  dall'articolo
20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  Consip  S.p.A.  svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative  alle  Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema  pubblico  di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005,  n.  82,  e  alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della  legge
30 dicembre 2004, n.  311.  A  tal  fine  Consip  S.p.A.  applica  il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del  decreto  legislativo
1° dicembre 2009, n. 177.)) 
  ((3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri  di  congruita'  tecnico-economica  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con  Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.)) 
  ((3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi  piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle  societa'  controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.
94,   e   prevedono   l'individuazione   delle   attivita'   connesse
esclusivamente  all'esercizio  di  funzioni  amministrative  di   cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che  rispondono  ai  requisiti  della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I  termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di  ristrutturazione  e  razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  su  proposta
del Commissario straordinario per la  razionalizzazione  della  spesa
per acquisto di beni e servizi.)) 
  4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al  comma  1
devono essere composti  da  non  piu'  di  tre  membri,  di  cui  due
dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri  di  indirizzo   e   vigilanza,   scelti   d'intesa   tra   le
amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione  diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione indiretta. Il  terzo  membro  svolge  le  funzioni  di
amministratore delegato. I dipendenti  dell'amministrazione  titolare
della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico,)) ovvero i dipendenti della  societa'  controllante  hanno
obbligo   di    riversare    i    relativi    compensi    assembleari
all'amministrazione((,  ove  riassegnabili,  in  base  alle   vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio,)) e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La  disposizione  del  presente
comma si applica con decorrenza dal primo  rinnovo  dei  consigli  di
amministrazione  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge, i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a totale  partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri,  tenendo  conto  della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da tre membri,  la  composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel  caso
di  consigli  di  amministrazione  composti  da  cinque  membri,   la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno  tre  dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione  o  di  poteri  di
indirizzo  e  vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti  tra  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione  indiretta.  In  tale  ultimo  caso  le   cariche   di
Presidente  e  di  Amministratore  delegato  sono  disgiunte   e   al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di  amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione  delle  attivita'  di  controllo  interno.  Resta  fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di  cui  al  comma
precedente.  La  disposizione  del  presente  comma  si  applica  con
decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei  consigli   di   amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche
in base a convenzioni, da enti di diritto  privato  di  cui  agli  ((
articoli da 13 a 42 )) del codice civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli  enti  e
le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali  e
dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della  formazione,
le associazioni di promozione sociale di cui alla  legge  7  dicembre
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge  26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive  dilettantistiche  di
cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'  le
associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli
enti territoriali e locali.)) 
  ((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione  del  presente  decreto,   il   relativo   consiglio   di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal  Capo  del
dipartimento della funzione  pubblica,  da  tre  membri  di  cui  uno
designato  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   la
semplificazione  e  due  designati  dall'assemblea  tra  esperti   di
qualificata  professionalita'  nel   settore   della   formazione   e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.  Ai  membri  del
consiglio  di  amministrazione  non  spetta  alcun   compenso   quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle  spese
documentate.  L'associazione  di  cui  al  presente  comma  non  puo'
detenere il controllo in societa'  o  in  altri  enti  privati  e  le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31  dicembre
2012.)) 
  7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le
stazioni  appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attivita'
mediante le procedure  concorrenziali  previste  dal  citato  decreto
legislativo. ((E' ammessa l'acquisizione in via  diretta  di  beni  e
servizi tramite convenzioni  realizzate  ai  sensi  dell'articolo  30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della  legge  11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.  381.  Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate  con  le  organizzazioni  non
governative per le acquisizioni di beni e  servizi  realizzate  negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e
relativi regolamenti di attuazione)). 
  8. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento  diretto  puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale  interamente  pubblico,
nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  e   dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house  e  a  condizione
che  il  valore  economico  del   servizio   o   dei   beni   oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla  scadenza
naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014. Sono  altresi'  fatte
salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui  valore
complessivo sia pari o inferiore  a  200.000  euro  in  favore  delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,
n.  266,  delle  associazioni  sportive   dilettantistiche   di   cui
all'articolo  90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381)). 
  ((8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure  previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.)) 
  9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano  le
disposizioni    limitative    delle    assunzioni    previste     per
l'amministrazione  controllante.  Resta  fermo,  sino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Salva  comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua  ad  applicarsi  l'articolo  18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  10. A decorrere dall'anno 2013  le  societa'  di  cui  al  comma  1
possono  avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  ovvero  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite  del
50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  rispettive  finalita'
nell'anno 2009. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2014  il
trattamento  economico  complessivo  dei  singoli  dipendenti   delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non  puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. 
  12.  Le  amministrazioni  vigilanti  verificano  sul  rispetto  dei
vincoli di cui  ai  commi  precedenti;  in  caso  di  violazione  dei
suddetti  vincoli  gli  amministratori  esecutivi   e   i   dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di  danno  erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati  in  virtu'  dei  contratti
stipulati. 
  13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
societa' quotate ed alle loro controllate. ((Le medesime disposizioni
non si applicano alle societa' per  azioni  a  totale  partecipazione
pubblica autorizzate a prestare il servizio  di  gestione  collettiva
del risparmio.  L'amministrazione  interessata  di  cui  al  comma  1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2  e  3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  114.
Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni,  anche
di carattere speciale, in materia di societa'  a  totale  o  parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica  comunque
la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.)) 
  14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e'  fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali  in  sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque   denominati,   intercorrenti   tra   societa'   a    totale
partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,  e  amministrazioni
statali (( e regionali  ));  dalla  predetta  data  perdono  comunque
efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i  relativi  collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti
anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
              Per il riferimento al testo dell'art.  33  del  decreto
          legislativo  n.  163  del  2006  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          agosto 2007 recante "Dichiarazione di «grande evento» nella
          citta' di Milano relativo all'«Expo  Universale  2015»"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre  2007,  n.
          211. 
              Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  3  del
          decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59  (Disposizioni  urgenti
          per il riordino della protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100: 
              "Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 
              1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  40-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  restano
          fermi gli effetti delle  deliberazioni  del  Consiglio  dei
          Ministri 30 agosto 2007  e  6  ottobre  2011,  ivi  inclusi
          quelli, rispettivamente: 
              a)  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  30  agosto  2007,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana   n.   211   dell'11
          settembre  2007,  e   delle   conseguenti   ordinanze   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre  2007,  n.
          3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e
          11  ottobre  2010,  n.  3901,  pubblicate  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del  22  ottobre
          2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n.  243  del  16  ottobre
          2010; 
              b)  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  6  ottobre  2011,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   n.   237   dell'11   ottobre   2011,    recante
          dichiarazione di  "grande  evento"  in  occasione  del  VII
          incontro mondiale delle famiglie che si terra' nella citta'
          di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012." 
              Il  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.   414
          (Attivita'  informatiche  dell'Amministrazione  statale  in
          materia  finanziaria  e  contabile)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282. 
              Si riporta il testo dell'art. 20 del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese): 
              "Art. 20 Funzioni 
              1. L'Agenzia per l'Italia  Digitale  e'  preposta  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   dell'Agenda    digitale
          italiana, in coerenza con  gli  indirizzi  elaborati  dalla
          Cabina di regia di cui  all'art.  47  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con  modificazioni
          dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con  l'Agenda  digitale
          europea. 
              2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le  funzioni
          dell'INDIRE per quanto attiene il  supporto  allo  sviluppo
          dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni
          scolastiche, le funzioni di coordinamento, di  indirizzo  e
          regolazione affidate a DigitPA dalla normativa  vigente  e,
          in particolare, dall'art.  3  del  decreto  legislativo  1°
          dicembre 2009, n.  177  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          successivo  comma   4,   nonche'   le   funzioni   affidate
          all'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
          l'innovazione istituita dall'art. 1, comma 368, lettera d),
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le  funzioni  svolte
          dal Dipartimento per  la  digitalizzazione  della  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    tecnologica    della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.  L'Agenzia  assicura
          il coordinamento informatico dell'amministrazione  statale,
          regionale e locale, in attuazione  dell'art.  117,  secondo
          comma, lettera r), della Costituzione. 
              3. In particolare l'Agenzia: 
              a) contribuisce  alla  diffusione  dell'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione,  allo
          scopo di favorire l'innovazione e  la  crescita  economica,
          anche mediante l'accelerazione della diffusione delle  Reti
          di nuova generazione (NGN); 
              b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida  in
          materia di omogeneita' dei  linguaggi,  delle  procedure  e
          degli  standard,  anche  di  tipo  aperto,  per  la   piena
          interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i  sistemi
          informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i
          sistemi dell'Unione Europea; 
              c)   assicura   l'uniformita'   tecnica   dei   sistemi
          informativi  pubblici  destinati  ad  erogare  servizi   ai
          cittadini ed alle imprese, garantendo livelli  omogenei  di
          qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la
          piena integrazione a livello europeo; 
              d) supporta e diffonde  le  iniziative  in  materia  di
          digitalizzazione    dei    flussi     documentali     delle
          amministrazioni, ivi compresa la fase  della  conservazione
          sostitutiva, accelerando i  processi  di  informatizzazione
          dei documenti amministrativi  e  promuovendo  la  rimozione
          degli   ostacoli   tecnici   che   si   frappongono    alla
          realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed
          effettiva attuazione del diritto all'uso  delle  tecnologie
          di cui all'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale; 
              e)  vigila  sulla  qualita'   dei   servizi   e   sulla
          razionalizzazione della spesa in  materia  informatica,  in
          collaborazione  con   CONSIP   Spa,   anche   mediante   la
          collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e
          di gestione delle procedure  di  acquisizione  dei  beni  e
          servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi
          di informatizzazione e risparmi di spesa; 
              f)   promuove   e    diffonde    le    iniziative    di
          alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini,  nonche'
          di formazione e addestramento  professionale  destinate  ai
          pubblici dipendenti, anche mediante intese  con  la  Scuola
          Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e  il
          ricorso a tecnologie didattiche innovative; 
              g) effettua il monitoraggio dell'attuazione  dei  piani
          di Information and  Communication  Technology  (ICT)  delle
          pubbliche  amministrazioni,  redatti  in  osservanza  delle
          prescrizioni di cui  alla  lettera  b),  sotto  il  profilo
          dell'efficacia ed economicita' proponendo  agli  organi  di
          governo degli enti e, ove  necessario,  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi. 
              4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          sono affidate a Consip Spa le funzioni di cui  all'art.  3,
          comma 2, lettera c) del  decreto  legislativo  1°  dicembre
          2009, n. 177, limitatamente alla  formulazione  dei  pareri
          sulla congruita' economica e tecnica degli interventi e dei
          contratti  relativi  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
          informatici e telematici, al  monitoraggio  dell'esecuzione
          degli interventi  e  dei  contratti  suddetti,  nonche'  le
          funzioni di cui alla lettera d) e quelle di cui al comma  3
          del medesimo articolo. 
              5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4,
          Consip S.p.A. applica il contributo  di  cui  all'art.  18,
          comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
          giugno 2010." 
              Si riporta il testo degli articoli 83 e 86 del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art. 83. Contratti quadro. 
              1. Al fine  della  realizzazione  del  SPC,  DigitPA  a
          livello nazionale e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio
          territorio,  per  soddisfare  esigenze  di   coordinamento,
          qualificata competenza e indipendenza di giudizio,  nonche'
          per  garantire  la  fruizione,  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni, di elevati livelli di  disponibilita'  dei
          servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal
          miglior  offerente,  nonche'  una  maggiore   affidabilita'
          complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo
          della  concorrenza  e  assicurando  la  presenza  di   piu'
          fornitori  qualificati,  stipulano,  espletando  specifiche
          procedure  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione   dei
          contraenti, nel rispetto delle vigenti  norme  in  materia,
          uno o  piu'  contratti-quadro  con  piu'  fornitori  per  i
          servizi  di  cui  all'art.  77,  con  cui  i  fornitori  si
          impegnano a contrarre con le singole  amministrazioni  alle
          condizioni ivi stabilite. 
              2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma  1,  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute  a
          stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o
          piu' fornitori di cui al comma 1, individuati  da  DigitPA.
          Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere  di  DigitPA
          e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
          non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,
          del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno  facolta'  di
          stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo." 
              "Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA. 
              1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione,  la
          gestione ed  evoluzione  della  Rete  internazionale  delle
          pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure
          concorsuali ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione  dei
          fornitori   e   mediante    la    stipula    di    appositi
          contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui
          all'art. 83. 
              2.  DigitPA,   al   fine   di   favorire   una   rapida
          realizzazione del SPC, per un periodo  almeno  pari  a  due
          anni  a  decorrere   dalla   data   di   approvazione   dei
          contratti-quadro di cui all'art. 83, comma  1,  sostiene  i
          costi  delle  infrastrutture  condivise,  a  valere   sulle
          risorse gia' previste nel bilancio dello Stato. 
              3. Al termine del periodo di cui al comma  2,  i  costi
          relativi alle infrastrutture condivise sono  a  carico  dei
          fornitori proporzionalmente agli importi dei  contratti  di
          fornitura, e una quota di tali  costi  e'  a  carico  delle
          pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da  esse
          utilizzati. I costi, i criteri e la  relativa  ripartizione
          tra le amministrazioni  sono  determinati  annualmente  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza
          unificata cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto
          1997,  n.  281,  salvaguardando  eventuali  intese   locali
          finalizzate a  favorire  il  pieno  ingresso  nel  SPC  dei
          piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5. 
              4.  DigtPA  sostiene  tutti  gli  oneri  derivanti  dai
          collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni
          di cui all'art. 85, comma  1,  per  i  primi  due  anni  di
          vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione
          del contratto quadro di  cui  all'art.  83;  per  gli  anni
          successivi  ogni  onere   e'   a   carico   della   singola
          amministrazione  contraente  proporzionalmente  ai  servizi
          acquisiti. 
              5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di  cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto  legislativo  12  febbraio
          1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale  delle
          pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 85, comma  3,
          ne  sostengono  gli   oneri   relativi   ai   servizi   che
          utilizzano." 
              Si riporta il testo del comma  192  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005): 
              "192. Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  operativa
          della pubblica amministrazione e per il contenimento  della
          spesa pubblica, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri sono individuati le applicazioni  informatiche
          e  i  servizi   per   i   quali   si   rendono   necessarie
          razionalizzazioni  ed  eliminazioni   di   duplicazioni   e
          sovrapposizioni.  Il  CNIPA  stipula  contratti-quadro  per
          l'acquisizione   di   applicativi   informatici    e    per
          l'erogazione di servizi di carattere  generale  riguardanti
          il funzionamento degli uffici con  modalita'  che  riducano
          gli oneri derivanti dallo sviluppo,  dalla  manutenzione  e
          dalla gestione." 
              Si riporta il  testo  del  comma  3  dell'art.  18  del
          decreto   legislativo   1°   dicembre    2009,    n.    177
          (Riorganizzazione del Centro  nazionale  per  l'informatica
          nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69): 
              "3. Nell'ambito di gare o  accordi  quadro  predisposti
          direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle
          funzioni  di  cui  all'art.   3,   DigitPA   riceve   dalle
          amministrazioni  contraenti,  nell'ambito   delle   risorse
          ordinariamente destinate  all'innovazione  tecnologica,  un
          contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un
          importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un
          minimo  e  un  massimo,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione,  in  percentuale
          sul valore del contratto sottoscritto." 
              Si  riporta   il   testo   dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge n. 52 del 2012: 
              "Art.    2    Commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi 
              1.  Nell'ambito  della  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica  ed  ai  fini  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica, di perequazione delle risorse  finanziarie  e  di
          riduzione   della    spesa    corrente    della    pubblica
          amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della
          concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
          relative  procedure,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento
          delegato per il programma  di  Governo,  puo'  nominare  un
          Commissario straordinario, al quale spetta  il  compito  di
          definire il  livello  di  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi,  per  voci   di   costo,   delle   amministrazioni
          pubbliche.  Il  Commissario   svolge   anche   compiti   di
          supervisione, monitoraggio e  coordinamento  dell'attivita'
          di approvvigionamento di beni  e  servizi  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni,  anche  in  considerazione  dei
          processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
          o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  attivita'  di
          ottimizzazione,  in  collaborazione   con   l'Agenzia   del
          demanio, dell'utilizzazione degli  immobili  di  proprieta'
          pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e  i  costi  di
          gestione delle amministrazioni  pubbliche.  Il  Commissario
          collabora  altresi'  con  il  Ministro  delegato   per   il
          programma di governo per  l'attivita'  di  revisione  della
          spesa delle pubbliche amministrazioni. 
              2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse  tutte
          le   amministrazioni,   autorita',   anche    indipendenti,
          organismi, uffici, agenzie  o  soggetti  pubblici  comunque
          denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a  totale
          partecipazione pubblica diretta e indiretta e  le  societa'
          non  quotate  controllate  da  soggetti  pubblici  nonche',
          limitatamente  alla  spesa  sanitaria,  le  amministrazioni
          regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
          piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle  societa'  a
          totale partecipazione pubblica e alle loro controllate  che
          gestiscono  servizi  di  interesse  generale  su  tutto  il
          territorio nazionale la disciplina del presente decreto  si
          applica  solo  qualora  abbiano  registrato  perdite  negli
          ultimi  tre   esercizi.   Ciascuna   amministrazione   puo'
          individuare, tra il personale in servizio, un  responsabile
          per l'attivita' di razionalizzazione della  spesa  pubblica
          di cui al presente  decreto;  l'incarico  e'  svolto  senza
          corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. 
              2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato  della
          Repubblica,   la   Camera   dei   deputati   e   la   Corte
          costituzionale, in  conformita'  con  quanto  previsto  dai
          rispettivi ordinamenti,  valutano  le  iniziative  volte  a
          conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. 
              3. (soppresso) 
              4. Per la definizione del livello di spesa  di  cui  al
          comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma  2,
          il   Commissario,   nel   rispetto    dei    principi    di
          sussidiarieta', di differenziazione, di  adeguatezza  e  di
          leale collaborazione, formula proposte al Presidente  della
          regione    interessata,    comunicandole    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano  le  disposizioni  di  cui  al   presente   decreto
          costituiscono  principi  di  coordinamento  della   finanza
          pubblica." 
              Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione: 
              "118. Le funzioni  amministrative  sono  attribuite  ai
          Comuni salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'." 
              Gli articoli da 13 a 42 del codice civile riguardano le
          persone giuridiche. 
              La legge 7 dicembre 2000, n.  383  recante  "Disciplina
          delle associazioni di  promozione  sociale"  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300. 
              La legge 11 agosto 1991, n. 266  recante  "Legge-quadro
          sul volontariato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
          agosto 1991, n. 196. 
              La  legge  26  febbraio  1987,  n.  49  recante  "Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28
          febbraio 1987, n. 49, S.O. 
              La legge 8 novembre 1991, n.  381  recante  "Disciplina
          delle cooperative sociali" e' 
              pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n.
          283. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  90  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2003): 
              "Art.  90.  Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica. 
              1. Le disposizioni della legge  16  dicembre  1991,  n.
          398, e successive modificazioni, e  le  altre  disposizioni
          tributarie    riguardanti    le    associazioni    sportive
          dilettantistiche si applicano anche alle societa'  sportive
          dilettantistiche costituite in societa' di  capitali  senza
          fine di lucro. 
              2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13  maggio
          1999, n. 133, e  successive  modificazioni,  e'  elevato  a
          250.000 euro. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) (omissis); 
              b) all'art. 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000»
          sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro». 
              4. Il CONI, le Federazioni  sportive  nazionali  e  gli
          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non  sono
          obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento  a  titolo
          di  acconto  sui  contributi  erogati   alle   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
          28,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              5. Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  nonche'
          delle Federazioni  sportive  e  degli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI direttamente  connessi  allo
          svolgimento   dell'attivita'   sportiva,   sono    soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa. 
              6. Al n. 27-bis della tabella  di  cui  all'allegato  B
          annesso al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI». 
              7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo  le  parole:
          «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)»
          sono inserite le seguenti: «e le  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche». 
              8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore  di
          societa',   associazioni   sportive   dilettantistiche    e
          fondazioni costituite da istituzioni  scolastiche,  nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei  settori  giovanili  riconosciuta   dalle   Federazioni
          sportive  nazionali  o  da  enti  di  promozione   sportiva
          costituisce, per il soggetto erogante, fino ad  un  importo
          annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro,  spesa
          di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine  o  dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) (omissis) ; 
              b) all'art.  65,  comma  2,  la  lettera  c-octies)  e'
          abrogata. 
              10. All'art. 17, comma 2, del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita'  e  dei
          rimborsi di cui all'art.  81,  comma  1,  lettera  m),  del
          citato  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi»   sono
          soppresse. 
              11. All'art. 111-bis, comma 4, del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «ed  alle  associazioni  sportive
          dilettantistiche». 
              11-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al   comma   1   la
          pubblicita', in qualunque modo  realizzata  negli  impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini dell'applicazione delle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  in
          rapporto di  occasionalita'  rispetto  all'evento  sportivo
          direttamente organizzato. 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
          sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative  aree  da  parte  di
          societa'  o  associazioni  sportive  dilettantistiche   con
          personalita' giuridica. 
              13. Il fondo e' disciplinato con  apposito  regolamento
          adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita'
          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale
          del CONI. Il regolamento  disciplina,  in  particolare,  le
          forme di intervento del fondo in relazione all'entita'  del
          finanziamento e al tipo di impianto. 
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 
              15.  La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
          sussidiaria, si esplica  nei  limiti  e  con  le  modalita'
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera  entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo. 
              16. La dotazione finanziaria del  fondo  e'  costituita
          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui
          all'art. 5  della  legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive modificazioni, dei premi  riservati  al  CONI  a
          norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14  aprile  1948,
          n. 496, colpiti da decadenza. 
              17.    Le    societa'    e    associazioni     sportive
          dilettantistiche  devono   indicare   nella   denominazione
          sociale  la  finalita'  sportiva  e   la   ragione   o   la
          denominazione sociale dilettantistica  e  possono  assumere
          una delle seguenti forme: 
              a)  associazione   sportiva   priva   di   personalita'
          giuridica disciplinata dagli articoli  36  e  seguenti  del
          codice civile; 
              b) associazione sportiva con personalita' giuridica  di
          diritto privato ai sensi del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
              c)  societa'  sportiva  di   capitali   o   cooperativa
          costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucro. 
              18.   Le   societa'   e   le   associazioni    sportive
          dilettantistiche si  costituiscono  con  atto  scritto  nel
          quale deve tra l'altro  essere  indicata  la  sede  legale.
          Nello statuto devono essere espressamente previsti: 
              a) la denominazione; 
              b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
          di   attivita'    sportive    dilettantistiche,    compresa
          l'attivita' didattica; 
              c)   l'attribuzione   della    rappresentanza    legale
          dell'associazione; 
              d) l'assenza di fini di lucro e  la  previsione  che  i
          proventi delle  attivita'  non  possono,  in  nessun  caso,
          essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; 
              e)  le  norme  sull'ordinamento  interno   ispirato   a
          principi di democrazia e  di  uguaglianza  dei  diritti  di
          tutti gli associati,  con  la  previsione  dell'elettivita'
          delle cariche sociali, fatte  salve  le  societa'  sportive
          dilettantistiche che  assumono  la  forma  di  societa'  di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile; 
              f)    l'obbligo    di    redazione    di     rendiconti
          economico-finanziari, nonche' le modalita' di  approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari; 
              g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
              h)  l'obbligo  di  devoluzione  ai  fini  sportivi  del
          patrimonio in caso di scioglimento delle societa'  e  delle
          associazioni. 
              18-bis. E'  fatto  divieto  agli  amministratori  delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche  di
          ricoprire  la  medesima  carica   in   altre   societa'   o
          associazioni sportive  dilettantistiche  nell'ambito  della
          medesima federazione sportiva  o  disciplina  associata  se
          riconosciute dal CONI, ovvero  nell'ambito  della  medesima
          disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 
              18-ter.  Le  societa'  e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono in possesso dei requisiti  di  cui  al
          comma  18,  possono   provvedere   all'integrazione   della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della determinazione assunta in tale  senso  dall'assemblea
          dei soci. 
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  all'art.  6,
          comma 4, della legge 31 marzo 2000,  n.  78,  firmatari  di
          apposite convenzioni con il CONI. 
              20. [Presso  il  CONI  e'  istituito,  anche  in  forma
          telematica e senza oneri aggiuntivi per il  bilancio  dello
          Stato, il registro  delle  societa'  e  delle  associazioni
          sportive  dilettantistiche  distinto  nelle  seguenti   tre
          sezioni: 
              a)   associazioni   sportive   dilettantistiche   senza
          personalita' giuridica; 
              b)   associazioni   sportive    dilettantistiche    con
          personalita' giuridica; 
              c) societa' sportive dilettantistiche costituite  nella
          forma di societa' di capitali]. 
              21. [Le modalita' di tenuta  del  registro  di  cui  al
          comma 20, nonche' le procedure  di  verifica,  la  notifica
          delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione  sono
          disciplinate da apposita delibera del  Consiglio  nazionale
          del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai  sensi
          dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138]. 
              22. [Per accedere ai contributi pubblici  di  qualsiasi
          natura,   le   societa'   e   le   associazioni    sportive
          dilettantistiche devono  dimostrare  l'avvenuta  iscrizione
          nel registro di cui al comma 20]. 
              23. I dipendenti pubblici possono prestare  la  propria
          attivita',  nell'ambito  delle  societa'   e   associazioni
          sportive dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di  lavoro,
          purche' a titolo gratuito e fatti  salvi  gli  obblighi  di
          servizio,  previa  comunicazione   all'amministrazione   di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti esclusivamente le indennita' e i  rimborsi  di
          cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli  enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti   i
          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 
              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui
          all'art. 29 della presente legge, nei casi  in  cui  l'ente
          pubblico territoriale non intenda gestire direttamente  gli
          impianti  sportivi,  la  gestione  e'   affidata   in   via
          preferenziale   a   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline
          sportive associate e Federazioni sportive nazionali,  sulla
          base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri  d'uso  e
          previa determinazione di criteri generali e  obiettivi  per
          l'individuazione  dei  soggetti  affidatari.   Le   regioni
          disciplinano,  con   propria   legge,   le   modalita'   di
          affidamento. 
              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere  posti  a
          disposizione   di   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui  ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti." 
              Il decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6  recante
          "Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),
          a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "2. Principi. 
              1. L'affidamento  e  l'esecuzione  di  opere  e  lavori
          pubblici,  servizi  e  forniture,  ai  sensi  del  presente
          codice, deve garantire  la  qualita'  delle  prestazioni  e
          svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di   economicita',
          efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento  deve
          altresi'  rispettare  i  principi  di  libera  concorrenza,
          parita' di trattamento, non  discriminazione,  trasparenza,
          proporzionalita', nonche'  quello  di  pubblicita'  con  le
          modalita' indicate nel presente codice." 
              Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge  n.
          383 del 2000: 
              "Art. 30. Convenzioni. 
              1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento
          e di Bolzano, le  province,  i  comuni  e  gli  altri  enti
          pubblici possono stipulare convenzioni con le  associazioni
          di promozione sociale, iscritte  da  almeno  sei  mesi  nei
          registri di  cui  all'art.  7,  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' previste dallo statuto verso terzi. 
              2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
          a  garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a
          svolgere  con  continuita'  le  attivita'  stabilite  dalle
          convenzioni  stesse.  Devono  inoltre  prevedere  forme  di
          verifica  delle  prestazioni  e  di  controllo  della  loro
          qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese. 
              3. Le associazioni di promozione sociale  che  svolgono
          attivita' mediante convenzioni devono assicurare  i  propri
          aderenti che prestano tale attivita' contro gli infortuni e
          le malattie  connessi  con  lo  svolgimento  dell'attivita'
          stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   solidarieta'
          sociale, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, da  emanare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          individuati  meccanismi   assicurativi   semplificati   con
          polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati  i
          relativi controlli. 
              5. La copertura assicurativa  di  cui  al  comma  3  e'
          elemento essenziale della convenzione e gli oneri  relativi
          sono a carico dell'ente con il  quale  viene  stipulata  la
          convenzione medesima. 
              6. Le prescrizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   alle   convenzioni   stipulate   o    rinnovate
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge." 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della citata  legge  n.
          266 del 1991: 
              "Art. 7. Convenzioni. 
              1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti
          locali  e  gli  altri  enti  pubblici   possono   stipulare
          convenzioni con le organizzazioni di volontariato  iscritte
          da almeno sei mesi nei registri di cui  all'art.  6  e  che
          dimostrino attitudine e capacita' operativa. 
              2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
          a  garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a
          svolgere  con  continuita'  le  attivita'   oggetto   della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita' degli utenti. Devono inoltre  prevedere  forme  di
          verifica  delle  prestazioni  e  di  controllo  della  loro
          qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese. 
              3. La copertura  assicurativa  di  cui  all'art.  4  e'
          elemento essenziale della convenzione e gli oneri  relativi
          sono a carico dell'ente con il  quale  viene  stipulata  la
          convenzione medesima." 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della citata  legge  n.
          381 del 1991: 
              "Art. 5. Convenzioni. 
              1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le
          societa' di capitali a partecipazione  pubblica,  anche  in
          deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  della
          pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con
          le cooperative che svolgono le attivita' di cui all'art. 1,
          comma 1, lettera b), ovvero con analoghi  organismi  aventi
          sede negli altri Stati membri della Comunita' europea,  per
          la  fornitura  di  beni  e  servizi   diversi   da   quelli
          socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
          dell'IVA  sia  inferiore  agli  importi   stabiliti   dalle
          direttive  comunitarie  in  materia  di  appalti  pubblici,
          purche'  tali  convenzioni  siano  finalizzate   a   creare
          opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate  di  cui
          all'art. 4, comma 1. 
              2. Per la stipula delle convenzioni di cui al  comma  1
          le cooperative sociali debbono risultare iscritte  all'albo
          regionale  di  cui  all'art.  9,  comma  1.  Gli   analoghi
          organismi  aventi  sede  negli  altri  Stati  membri  della
          Comunita' europea debbono essere in possesso  di  requisiti
          equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo
          e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al  comma
          3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione  del
          possesso dei requisiti stessi. 
              3. Le regioni rendono noti annualmente,  attraverso  la
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee, i requisiti  e  le  condizioni  richiesti  per  la
          stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonche'  le
          liste regionali degli organismi che ne  abbiano  dimostrato
          il possesso alle competenti autorita' regionali. 
              4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli
          socio-sanitari ed educativi,  il  cui  importo  stimato  al
          netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi  stabiliti
          dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
          gli enti pubblici compresi  quelli  economici,  nonche'  le
          societa' di capitali a partecipazione pubblica,  nei  bandi
          di  gara  di  appalto  e  nei  capitolati  d'onere  possono
          inserire, fra le condizioni  di  esecuzione,  l'obbligo  di
          eseguire  il  contratto   con   l'impiego   delle   persone
          svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e  con  l'adozione
          di  specifici   programmi   di   recupero   e   inserimento
          lavorativo. La verifica della capacita' di  adempiere  agli
          obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge,
          non puo' intervenire nel corso delle procedure  di  gara  e
          comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto." 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  114
          (Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a  norma
          dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
          con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248): 
              "Art.  1.  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie ed antiriciclaggio. 
              1.  La  Commissione  consultiva   per   le   infrazioni
          valutarie ed antiriciclaggio, istituita  dall'art.  32  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.
          148,  svolge  attivita'   istruttoria   e   di   consulenza
          obbligatoria per l'adozione dei decreti  di  determinazione
          ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme: 
              a) in materia valutaria di cui al  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; 
              b) in materia  di  prevenzione  dell'utilizzazione  del
          sistema finanziario a  scopo  di  riciclaggio,  di  cui  al
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; 
              c) in materia di  misure  restrittive  per  contrastare
          l'attivita'  di  Stati,  individui  o  organizzazioni   che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui  al
          decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  ottobre  1990,  n.  278,  al
          decreto-legge  6  giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  355,  al
          decreto-legge 15  maggio  1993,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993,  n.  230,  e  al
          decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; 
              d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
          trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e  valori
          di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; 
              e) in materia di disciplina del  mercato  dell'oro,  di
          cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
              f) in materia di sistema statistico nazionale,  di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
              g)  nelle  altre  materie  previste  da  legge   o   da
          regolamento. 
              2. La Commissione di cui al  comma  1  e'  composta  da
          cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i   Ministri   del   commercio
          internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
          specifica e comprovata  specializzazione  professionale  in
          materia di  infrazioni  valutarie  ed  antiriciclaggio.  Il
          presidente  fissa  l'ordine  del  giorno  dei  lavori,   il
          calendario delle sedute,  nel  numero  massimo  di  ottanta
          l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
          affari. 
              3. La Commissione delibera validamente con la  presenza
          della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
          dei membri presenti. In caso di parita',  prevale  il  voto
          del presidente. La Commissione da' il suo  parere  motivato
          sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia  e
          sulla misura delle sanzioni  che  ritiene  applicabili.  La
          Commissione ha facolta' di  richiedere  alle  Autorita'  di
          vigilanza di settore, alle  Autorita'  competenti  ed  alla
          Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 
              4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante   ai
          componenti della Commissione, nel rispetto  dei  limiti  di
          spesa fissati dal successivo art. 8. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito  il
          parere  della  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie  ed  antiriciclaggio,   determina   con   decreto
          motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
          pagamento, precisandone modalita' e termini secondo  quanto
          previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              6.  I  commi  1  e  2  dell'art.  32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.  148,  sono
          abrogati." 
              "Art. 2.  Commissione  per  l'esame  delle  istanze  di
          indennizzi e contributi relative alle  perdite  subite  dai
          cittadini italiani nei territori  ceduti  alla  Jugoslavia,
          nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
          Colonie ed in altri Paesi. 
              1. Le Commissioni interministeriali di cui all'art.  3,
          commi 2 e 3, della legge  29  gennaio  1994,  n.  98,  sono
          soppresse. 
              2. Le competenze delle Commissioni soppresse  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo sono  attribuite  ad  una
          Commissione interministeriale denominata  «Commissione  per
          l'esame delle istanze di indennizzi e  contributi  relative
          alle perdite subite dai cittadini  italiani  nei  territori
          ceduti alla Jugoslavia, nella  Zona  B  dell'ex  territorio
          libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi». 
              3. La Commissione e' costituita da: 
              a)  un  magistrato  di  Cassazione  con   funzioni   di
          presidente di sezione di  Cassazione  o  un  magistrato  di
          altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate,  in
          servizio o a riposo, che la presiede; 
              b) un consigliere di  Cassazione  o  del  Consiglio  di
          Stato, con funzione di vice presidente della Commissione; 
              c) un magistrato della Corte dei conti; 
              d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 
              e) un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro; 
              f) un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato; 
              g) un  rappresentante  dell'Avvocatura  generale  dello
          Stato; 
              h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio; 
              i) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
              l)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle   seguenti
          categorie di danneggiati,  nominati  dalla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, su designazione delle  associazioni
          piu' rappresentative: 
              1) nelle ex colonie; 
              2) in Albania; 
              3) in Tunisia; 
              4) in Libia; 
              5) in Etiopia; 
              6) in altri Paesi; 
              m) due rappresentanti  dei  danneggiati  nei  territori
          ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex  Territorio
          libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  designazione  delle  associazioni  piu'
          rappresentative. 
              4. Le funzioni di  segreteria  della  Commissione  sono
          svolte da due  funzionari  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di qualifica non  inferiore  a  C2,  che  non
          percepiscono alcun compenso per le attivita' relative  alla
          Commissione. 
              5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove
          opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da  cinque
          membri, di  cui  due  rappresentanti  dei  danneggiati.  Le
          sottocommissioni sottopongono alla Commissione  le  proprie
          determinazioni, per l'approvazione definitiva. 
              6. I componenti della  Commissione  sono  nominati  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   con   proprio
          decreto. Per ciascun componente effettivo  e'  nominato  un
          supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza
          diritto  di  voto,  un  esperto  di  estimo,   scelto   dal
          presidente tra funzionari  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  o  dell'Agenzia  del  territorio.  Per   la
          validita' delle adunanze della  Commissione  e'  necessario
          l'intervento  di  almeno  dodici  componenti,  compreso  il
          presidente o il vice presidente. A parita' di voti  prevale
          quello  del  presidente.  I  relatori  sono  nominati   dal
          presidente, secondo  criteri  oggettivi  e  predeterminati,
          deliberati dalla stessa Commissione. 
              7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti,
          assunte, ove necessario,  anche  in  via  di  equita',  che
          vengono  trascritte  in  apposito  verbale  entro  il  mese
          successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni  della
          Commissione  sono  trasmesse  ai  competenti   uffici   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, per la  definitiva
          approvazione  da  parte  di  questi   ultimi   e   per   la
          comunicazione   agli   interessati,    entro    tre    mesi
          dall'approvazione dei verbali. 
              8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante   ai
          componenti della Commissione, nel rispetto  dei  limiti  di
          spesa fissati dal successivo art. 8. 
              9. L'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'art.
          10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  marzo  1996,  n.  110,  sono
          abrogati." 
              "Art. 3. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti. 
              1.  Il  Consiglio  tecnico-scientifico  degli  esperti,
          previsto dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154,  opera  presso   il
          Dipartimento del tesoro e svolge attivita' di elaborazione,
          di analisi, di  studio  e  di  proposta  nelle  materie  di
          competenza del medesimo Dipartimento. 
              2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli
          esperti   sono   nominati   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  Capo  del
          Dipartimento  del  tesoro,  tra  docenti  universitari   ed
          esperti   dotati   di   una    specifica    e    comprovata
          specializzazione  professionale  nelle  discipline  oggetto
          dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I componenti
          del Consiglio, se appartenenti ad altre  amministrazioni  o
          ad enti pubblici,  all'atto  della  nomina  possono  essere
          posti nella posizione  di  fuori  ruolo  o  di  aspettativa
          secondo l'ordinamento di appartenenza. 
              3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante   ai
          componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di  spesa
          fissati dal successivo art. 8. 
              4. Per le funzioni  di  supporto  e  di  segreteria  il
          Consiglio  si  avvale  delle   strutture   specificatamente
          individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro. 
              5.  Il  Consiglio  e'   articolato   in   un   collegio
          tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. 
              6. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di  otto
          membri ed  ha  funzioni  di  consulenza  nell'ambito  delle
          attribuzioni del  Dipartimento,  con  particolare  riguardo
          alla    trattazione     di     problemi     a     carattere
          tecnico-scientifico in materia di programmazione  economica
          e finanziaria. 
              7. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri
          e  svolge  attivita'  di  analisi  di  problemi  giuridici,
          economici e finanziari; in particolare, svolge le  seguenti
          funzioni: 
              a)  compiere  studi  e  formulare   proposte   per   la
          definizione degli indirizzi di politica finanziaria; 
              b) analizzare i problemi connessi  alla  partecipazione
          del   Dipartimento   del   tesoro   nei   vari    organismi
          internazionali.  A  tal  fine,  su  mandato  del  Capo  del
          Dipartimento,  i  singoli  esperti  possono   rappresentare
          l'Amministrazione in organismi nazionali ed  internazionali
          e svolgere altri compiti specifici. 
              8.  Il  Consiglio  tecnico-scientifico  degli   esperti
          svolge, altresi', specifici compiti  affidatigli  dal  Capo
          del    Dipartimento,    nell'ambito    delle     competenze
          istituzionali." 
              Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 9 del citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3  dell'  art.  1
          della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   controllate
          direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
          pubbliche, adeguano le  loro  politiche  assunzionali  alle
          disposizioni previste nel presente articolo." 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  18  del
          decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "2. Le altre societa' a partecipazione pubblica  totale
          o di controllo adottano, con propri provvedimenti,  criteri
          e modalita' per il reclutamento  del  personale  e  per  il
          conferimento degli incarichi  nel  rispetto  dei  principi,
          anche   di   derivazione   comunitaria,   di   trasparenza,
          pubblicita' e imparzialita'."