Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche 1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013. ((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;)) b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)), a decorrere dal 1° gennaio 2014. ((Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante)). 2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 3. ((Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera ,a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)). ((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.)) ((3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.)) ((3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.)) ((3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.)) ((3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.)) 4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 1 devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico,)) ovvero i dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione((, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,)) e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (( articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.)) ((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.)) 7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita' mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. ((E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione)). 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381)). ((8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.)) 9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo' superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. 12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate. ((Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.)) 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali (( e regionali )); dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI." Per il riferimento al testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 recante "Dichiarazione di «grande evento» nella citta' di Milano relativo all'«Expo Universale 2015»" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2007, n. 211. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100: "Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente: a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010; b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011, recante dichiarazione di "grande evento" in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terra' nella citta' di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012." Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 (Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282. Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese): "Art. 20 Funzioni 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda digitale europea. 2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 3. In particolare l'Agenzia: a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN); b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; c) assicura l'uniformita' tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a livello europeo; d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale; e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa; f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative; g) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia ed economicita' proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono affidate a Consip Spa le funzioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruita' economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, al monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonche' le funzioni di cui alla lettera d) e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010." Si riporta il testo degli articoli 83 e 86 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): "Art. 83. Contratti quadro. 1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di cui all'art. 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo." "Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA. 1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui all'art. 83. 2. DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'art. 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse gia' previste nel bilancio dello Stato. 3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5. 4. DigtPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'art. 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'art. 83; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti. 5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano." Si riporta il testo del comma 192 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): "192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita' che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione." Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69): "3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto." Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 52 del 2012: "Art. 2 Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi 1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresi' la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita' di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario collabora altresi' con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attivita' di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni. 2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorita', anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le societa' non quotate controllate da soggetti pubblici nonche', limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle societa' a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo' individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico e' svolto senza corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. 2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. 3. (soppresso) 4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica." Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione: "118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'." Gli articoli da 13 a 42 del codice civile riguardano le persone giuridiche. La legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300. La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge-quadro sul volontariato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. La legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283. Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): "Art. 90. Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica. 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) all'art. 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro». 4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI». 7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche». 8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis) ; b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata. 10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse. 11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche». 11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. 12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica. 13. Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto. 14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 15. La garanzia prestata dal fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del fondo. 16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza. 17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro. 18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni. 18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci. 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI. 20. [Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica; c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali]. 21. [Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138]. 22. [Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20]. 23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti." Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "2. Principi. 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice." Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge n. 383 del 2000: "Art. 30. Convenzioni. 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 7, per lo svolgimento delle attivita' previste dallo statuto verso terzi. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese. 3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attivita' mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attivita' contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 4. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli. 5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge." Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 266 del 1991: "Art. 7. Convenzioni. 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima." Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 381 del 1991: "Art. 5. Convenzioni. 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1. 2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita' regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacita' di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto." Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248): "Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. 1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attivita' istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme: a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento. 2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari. 3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo art. 8. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. I commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati." "Art. 2. Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi. 1. Le Commissioni interministeriali di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse. 2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una Commissione interministeriale denominata «Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi». 3. La Commissione e' costituita da: a) un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in servizio o a riposo, che la presiede; b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente della Commissione; c) un magistrato della Corte dei conti; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro; f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio; i) un rappresentante del Ministero dell'interno; l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative: 1) nelle ex colonie; 2) in Albania; 3) in Tunisia; 4) in Libia; 5) in Etiopia; 6) in altri Paesi; m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni piu' rappresentative. 4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non percepiscono alcun compenso per le attivita' relative alla Commissione. 5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie determinazioni, per l'approvazione definitiva. 6. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validita' delle adunanze della Commissione e' necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione. 7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equita', che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo art. 8. 9. L'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'art. 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono abrogati." "Art. 3. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti. 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attivita' di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento. 2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo art. 8. 4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro. 5. Il Consiglio e' articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. 6. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. 7. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. 8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali." Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: "29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo." Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: "2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'."