Art. 5 
 
 
         Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal  1°  gennaio
2013, di un punto della percentuale di  aggio  sulle  somme  riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale  della  riscossione,  le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto  considerato  nei  saldi
tendenziali di finanza  pubblica,  correlate  anche  al  processo  di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e  di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A.,  da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono  destinate  alla  riduzione,
fino a un massimo  di  ulteriori  quattro  punti  percentuali,  dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce,  altresi',  le  modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque,  assicurato  il
rimborso  dei  costi  fissi  di  gestione  risultanti  dal   bilancio
certificato. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  2013,  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa  (Consob),  e  le
societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non   possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi;
il predetto limite puo' essere  derogato,  per  il  solo  anno  2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
La predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate
((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica((, per i servizi sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza,)) ovvero per i  servizi
istituzionali svolti  nell'area  tecnico-operativa  della  difesa.  I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto  possono  essere  ceduti,  anche  senza
l'assenso del contraente privato,  alle  Forze  di  polizia,  con  il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino  alla  scadenza
del contratto. Sono revocate  le  gare  espletate  da  Consip  s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di  noleggio  a  lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura  in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni. 
  3. Fermi restando i limiti di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo  e'  concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare. 
  4. La violazione delle disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
valutabile   ai   fini   della   responsabilita'   amministrativa   e
disciplinare dei dirigenti. 
  5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della  riduzione  del  parco  auto,  il
personale gia' adibito a mansioni  di  autista  o  di  supporto  alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad  altre  amministrazioni,
e'  restituito  con  decorrenza  immediata  alle  amministrazioni  di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente  assegnato  a
mansioni differenti, con assegnazione  di  un  profilo  professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando  l'area  professionale
di  appartenenza  ed  il  trattamento   economico   fondamentale   in
godimento. 
  6. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono  principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanzia  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
  7. A decorrere dal 1°  ottobre  2012  il  valore  dei  buoni  pasto
attribuiti al  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   le   autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a  decorrere  dal  1  ottobre  2012.  I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale   complessivo
previsto. A decorrere dalla  medesima  data  e'  fatto  obbligo  alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto  esclusivamente  al
personale contrattualizzato. I risparmi  derivanti  dall'applicazione
del presente articolo  costituiscono  economie  di  bilancio  per  le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti  diversi  dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.  Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi  per  la
contrattazione integrativa. 
  8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  ((
nonche' delle autorita' )) indipendenti ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissioni,
risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente
responsabile. 
  9.  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  ((  nonche'  alle
autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio  e  di
consulenza a soggetti, gia' appartenenti  ai  ruoli  delle  stesse  e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto,  nel  corso  dell'ultimo
anno di  servizio,  funzioni  e  attivita'  corrispondenti  a  quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. 
  10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria,  convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
  «Al  fine  di  razionalizzare  i   servizi   di   pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal  1°  ottobre  2012,  stipulano
convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel ((decreto
di cui al quinto periodo del presente comma)) per l'acquisizione  dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione  avviene
con riferimento  ai  costi  di  produzione  dei  servizi,  diretti  e
indiretti,   interni   ed   esterni   sostenuti    dalle    pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma  446,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  sono  tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel  ((decreto  di  cui  al  quinto
periodo del presente comma,)) senza il pagamento del  contributo  ivi
previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»; 
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis:  I  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto  i  servizi  di  pagamento
degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore
del 15 per cento. 
  9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione  della
spesa per acquisti di beni e  servizi,  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ((convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) recante disposizioni urgenti  per
la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  individua  le  regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77  e
78 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  che,  unitamente  alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute  a  utilizzare  i  servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al  comma  9.  Il
commissario definisce i  tempi  e  le  modalita'  di  migrazione  dei
servizi. 
  ((9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero  a  quelle
previste al comma 9 del presente articolo, gli  atti  e  i  contratti
posti in essere in violazione delle  disposizioni  sui  parametri  di
prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito  disciplinare  e
determinano responsabilita' erariale ».)) 
  ((10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma  10,  lettera
b), capoverso  9-quater,  le  procedure  di  approvvigionamento  gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) 
  ((10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19  ottobre  1999,
n. 370, e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega  di
pari  anzianita'.  In  nessun  caso  il  professore   o   ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita'  puo'  conservare
il trattamento economico complessivo goduto nel servizio  o  incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente  o  istituzione  in  cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni  ad  personam,  in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei  confronti  di  chi
delibera l'erogazione».)) 
  11. Nelle more dei rinnovi contrattuali  previsti  dall'articolo  6
del decreto legislativo  1°  agosto  2011,  n.  141,  ((e  in  attesa
dell'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  le  amministrazioni,  ai  fini
dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio   collegato   alla
performance individuale sulla  base  di  criteri  di  selettivita'  e
riconoscimento del merito,  valutano  la  performance  del  personale
dirigenziale in relazione)): 
  a)(( al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  e  relativi
all'unita'  organizzativa  di  diretta  responsabilita',  nonche'  al
contributo     assicurato      alla      performance      complessiva
dell'amministrazione.  Gli  obiettivi,  predeterminati  all'atto  del
conferimento dell'incarico  dirigenziale,  devono  essere  specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili  e  collegati  a
precise scadenze temporali;)) 
  b)((  ai  comportamenti  organizzativi  posti  in  essere  e   alla
capacita' di  valutazione  differenziata  dei  propri  collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi.)) 
  ((11-bis. Per gli stessi fini' di cui al comma 11, la misurazione e
valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione:)) 
  a)((  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   gruppo   o
individuali;)) 
  b)((  al  contributo  assicurato   alla   performance   dell'unita'
organizzativa  di  appartenenza  e  ai  comportamenti   organizzativi
dimostrati.)) 
  ((11-ter. Nella valutazione della performance individuale non  sono
considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di  paternita'  e
parentale.)) 
  ((11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con  il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto  della
valutazione in termini di miglioramento della performance e  sviluppo
del personale, al fine di  migliorare  i  sistemi  di  misurazione  e
valutazione in uso.)) 
  ((11-quinquies. Ai dirigenti e al personale  non  dirigenziale  che
risultano piu'  meritevoli  in  esito  alla  valutazione  effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i  criteri  di  cui  ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio  maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011,  n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al  trattamento  accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti  alle  stesse  categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si  applica  ai  dirigenti  con  riferimento  alla  retribuzione   di
risultato.)) 
  ((11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita'  del  premio
mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
e pubblicano sui propri  siti  istituzionali  i  dati  relativi  alla
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine
di  dare  conto  del  livello  di   selettivita'   utilizzato   nella
distribuzione dei premi e degli incentivi.)) 
  12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4  marzo  2009,  n.
15, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3
sono destinati, nei limiti  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  a
legislazione  vigente,  alla  copertura  degli  oneri   relativi   al
funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi  i
compensi per i componenti della Commissione medesima». 
  13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato. 
  14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,  comma  3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali  le  riduzioni  ivi  disposte  sono  ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2013  nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali  e  dei  collegi  dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   in   possesso   di   specifica
professionalita'. 
  ((14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del  proprio  ordinamento,
tiene conto dei principi  di  riduzione  della  spesa  contenuti  nel
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento al testo del  comma  2  dell'art.  1
          della legge  n.  196  del  2009  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  3
          agosto 2011 recante "Utilizzo delle autovetture di servizio
          e   di   rappresentanza   da    parte    delle    pubbliche
          amministrazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14
          settembre 2011, n. 214. 
              Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
              "117. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
          relativo all'anno 2013) 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. 
 
          (Testo applicabile a decorrere  dall'esercizio  finanziario
                            relativo all'anno 2014) 
 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato." 
              Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1 del
          decreto legislativo n. 165 del 2011 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 4. 
              Per  il  riferimento  al   testo   dell'art.   11   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 si vedano i  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 19  ottobre
          1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita'  e  di
          ricerca scientifica e tecnologica), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  8.  Disposizioni   in   materia   di   personale
          universitario. 
              1. Il rapporto di lavoro del  direttore  amministrativo
          delle universita' e' di tipo subordinato,  con  trattamento
          economico determinato in conformita' a criteri e  parametri
          individuati con decreti  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con  i
          Ministri del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e per la funzione pubblica. 
              2. L'art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.  120,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,
          n.  236,  si  interpreta,  per  la  parte  riguardante   il
          personale delle Universita' per stranieri di Perugia  e  di
          Siena, nel senso che i benefici di  cui  all'art.  1  della
          legge 21 febbraio 1989, n. 63, si  applicano  al  personale
          tecnico  e  amministrativo  inquadrato  nei   ruoli   delle
          predette Universita' con la sola esclusione di quello  che,
          successivamente all'inquadramento di cui all'art. 27  della
          legge 29 gennaio 1986,  n.  23,  abbia  gia'  eventualmente
          usufruito dei benefici di cui all'art. 85  della  legge  11
          luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
          dello Stato. 
              3. A decorrere dalla data di soppressione delle  scuole
          autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o
          incaricato senza soluzione di continuita' per almeno cinque
          anni, non appartenente ai ruoli  di  altre  amministrazioni
          pubbliche, mantiene, a domanda,  il  trattamento  economico
          complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle
          universita'  vigilanti  sulle  scuole   stesse   ai   sensi
          dell'art. 3 del regio decreto-legge  15  ottobre  1936,  n.
          2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n.  921,  senza
          oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio   dello   Stato,   con
          esclusione di ogni equiparazione  al  personale  docente  e
          ricercatore delle  universita'.  Le  universita'  assegnano
          funzioni al predetto personale  sulla  base  dell'attivita'
          svolta nelle scuole. La domanda, a pena  di  decadenza  dal
          beneficio, deve essere presentata alle predette universita'
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge. 
              4. L'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, si interpreta nel senso che  l'assegno  personale  ivi
          previsto ed attribuito in applicazione degli  articoli  36,
          ultimo  comma,  e  38,  ultimo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  ai
          docenti e ai  ricercatori  universitari,  e'  rideterminato
          all'atto della conferma o del superamento  del  periodo  di
          straordinariato per  effetto  del  trattamento  stipendiale
          spettante anche a seguito del  riconoscimento  dei  servizi
          previsto dall'art. 103 del citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 382 del 1980. Il  maggiore  trattamento
          stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella
          di cui al presente comma e' riassorbito  con  i  successivi
          miglioramenti economici. E' fatta  salva  l'esecuzione  dei
          giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata
          dal presente comma. 
              5. Al professore o ricercatore universitario  rientrato
          nei ruoli e'  corrisposto  un  trattamento  pari  a  quello
          attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il
          professore o ricercatore universitario rientrato nei  ruoli
          delle universita' puo' conservare il trattamento  economico
          complessivo  goduto  nel   servizio   o   incarico   svolto
          precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in  cui
          abbia  svolto  l'incarico.  L'attribuzione  di  assegni  ad
          personam,  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente   comma   e'   illegittima   ed   e'   causa    di
          responsabilita'  amministrativa  nei   confronti   di   chi
          delibera l'erogazione. 
              6. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000  e'  riconosciuto
          al personale docente e ricercatore delle  universita',  per
          il quale non e' stata  applicata  la  disposizione  di  cui
          all'art. 103, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  il  servizio
          prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e  con  le
          modalita' di cui al citato art. 103. 
              7. E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli
          articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  da  parte  dei  tecnici
          laureati di cui all'art. 1, comma  10,  penultimo  periodo,
          della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio
          al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai  relativi
          giudizi   per   effetto   di   ordinanze   di   sospensione
          dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla  partecipazione,
          emesse   dai    competenti    organi    di    giurisdizione
          amministrativa, li abbiano superati. 
              8. Il  riconoscimento  del  periodo  di  frequenza  del
          dottorato di ricerca ai fini del trattamento di  quiescenza
          e previdenza e  ai  fini  della  carriera  dei  ricercatori
          universitari di cui all'art. 103 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  come  modificato
          dall'art. 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999,  n.  4,
          deve essere richiesto entro un anno dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge ovvero, se successiva, entro
          un anno dalla conferma in ruolo. 
              9. All'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  21  aprile
          1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          giugno 1995, n. 236, come modificato dall'art. 1, comma  8,
          della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «sino  al  30
          giugno    1999»    sono    sostituite    dalle    seguenti:
          «improrogabilmente fino  al  30  giugno  2000,  provvedendo
          entro tale  termine  all'espletamento  delle  procedure  di
          assunzione del nuovo  personale,  secondo  quanto  previsto
          dalla  vigente  disciplina  contrattuale  del  rapporto  di
          lavoro,». 
              10. Al personale  di  cui  all'art.  6,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre  1990,
          n. 341. Il suddetto personale e' ricompreso  nelle  dizioni
          previste dall'art. 16, comma 1,  della  legge  19  novembre
          1990, n. 341, e successive  modificazioni.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato. 
              11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato alla data di entrata in vigore della presente
          legge nelle scuole materne ed elementari,  in  possesso  di
          titolo d'istruzione secondaria quadriennale, e'  consentito
          l'accesso, anche in soprannumero, al  corso  di  laurea  in
          scienze della formazione primaria. 
              12. Per le  universita'  statali  cui  sono  annessi  i
          policlinici universitari, gli oneri relativi  al  personale
          di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato
          al policlinico, non sono compresi  tra  le  spese  fisse  e
          obbligatorie di cui all'art. 51, comma  4,  primo  periodo,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi  e  per  gli
          effetti di  cui  alla  citata  norma.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per il bilancio dello Stato." 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
          1° agosto  2011,  n.  141  (Modifiche  ed  integrazioni  al
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a
          norma dell'art. 2, comma 3, della legge 4  marzo  2009,  n.
          15): 
              "Art. 6 Norme transitorie 
              1. La differenziazione retributiva  in  fasce  prevista
          dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica  a  partire
          dalla tornata di  contrattazione  collettiva  successiva  a
          quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini  previsti
          dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti  rinnovi
          contrattuali,  possono  essere  utilizzate   le   eventuali
          economie  aggiuntive  destinate  all'erogazione  dei  premi
          dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111. 
              2. Per gli enti locali i contratti stipulati in base  a
          previsioni legislative,  statutarie  e  regolamentari,  nel
          rispetto delle  limitazioni  finanziarie  sulla  spesa  del
          personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro  a  tempo
          determinato,  che  hanno  superato  i  contingenti  di  cui
          all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  n.  165  del
          2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti
          fino alla loro scadenza, fermo  restando  la  valutabilita'
          della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad
          ogni altra disposizione normativa. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   19   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art.  19.  Criteri  per  la   differenziazione   delle
          valutazioni 
              1. In ogni amministrazione,  l'Organismo  indipendente,
          sulla  base  dei  livelli  di  performance  attribuiti   ai
          valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
          II del presente  decreto,  compila  una  graduatoria  delle
          valutazioni   individuali   del   personale   dirigenziale,
          distinto per livello generale e non, e  del  personale  non
          dirigenziale. 
              2. In ogni graduatoria di cui al comma 1  il  personale
          e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
          che: 
              a) il venticinque per cento e' collocato  nella  fascia
          di merito alta, alla quale corrisponde  l'attribuzione  del
          cinquanta per cento delle risorse destinate al  trattamento
          accessorio collegato alla performance individuale; 
              b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia  di
          merito intermedia, alla  quale  corrisponde  l'attribuzione
          del  cinquanta  per  cento  delle  risorse   destinate   al
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale; 
              c) il restante venticinque per cento e' collocato nella
          fascia  di  merito  bassa,  alla  quale   non   corrisponde
          l'attribuzione di alcun  trattamento  accessorio  collegato
          alla performance individuale. 
              3.  Per  i  dirigenti  si  applicano   i   criteri   di
          compilazione  della  graduatoria  e  di  attribuzione   del
          trattamento accessorio di cui al comma 2,  con  riferimento
          alla retribuzione di risultato. 
              4.  La  contrattazione  collettiva   integrativa   puo'
          prevedere deroghe  alla  percentuale  del  venticinque  per
          cento di cui alla lettera a) del  comma  2  in  misura  non
          superiore a  cinque  punti  percentuali  in  aumento  o  in
          diminuzione,  con  corrispondente  variazione  compensativa
          delle  percentuali  di  cui  alle  lettere  b)  o  c).   La
          contrattazione  puo'  altresi'   prevedere   deroghe   alla
          composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
          e c) e alla  distribuzione  tra  le  medesime  fasce  delle
          risorse destinate ai trattamenti accessori  collegati  alla
          performance individuale. 
              5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede  al
          monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4,  al  fine  di
          verificare il rispetto dei principi di  selettivita'  e  di
          meritocrazia e riferisce in proposito al  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione. 
              6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  non  si
          applicano  al  personale  dipendente,  se  il  numero   dei
          dipendenti  in   servizio   nell'amministrazione   non   e'
          superiore a quindici e, ai  dirigenti,  se  il  numero  dei
          dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore
          a   cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita
          l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle
          risorse  destinate  al  trattamento  economico   accessorio
          collegato alla perfomance, in applicazione del principio di
          differenziazione del merito,  ad  una  parte  limitata  del
          personale dirigente e non dirigente." 
              Si riporta il testo  dell'art.  7  del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              "Art. 7. Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance 
              1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
          performance  organizzativa  e  individuale.  A  tale   fine
          adottano  con  apposito   provvedimento   il   Sistema   di
          misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
              a) dagli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'art. 14, cui compete la  misurazione
          e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
          amministrativa nel suo complesso, nonche'  la  proposta  di
          valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai  sensi  del
          comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
              b) dalla Commissione di cui all'art. 13  ai  sensi  del
          comma 6 del medesimo articolo; 
              c) dai dirigenti di ciascuna  amministrazione,  secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e  17,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
          modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 
              3.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui  al  comma  1,  individua,  secondo  le
          direttive adottate dalla Commissione di  cui  all'art.  13,
          secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: 
              a) le fasi, i tempi, le  modalita',  i  soggetti  e  le
          responsabilita' del processo di misurazione  e  valutazione
          della performance, in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto; 
              b)   le    procedure    di    conciliazione    relative
          all'applicazione del sistema di misurazione  e  valutazione
          della performance; 
              c) le modalita' di raccordo e  di  integrazione  con  i
          sistemi di controllo esistenti; 
              d) le  modalita'  di  raccordo  e  integrazione  con  i
          documenti di programmazione finanziaria e di bilancio." 
              Si riporta il testo dell'art. 4  della  legge  4  marzo
          2009,   n.    15    (Delega    al    Governo    finalizzata
          all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
          e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
          amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative   delle
          funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia  e
          del lavoro e alla Corte dei conti), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4 (Principi e criteri in materia  di  valutazione
          delle  strutture  e  del  personale  delle  amministrazioni
          pubbliche  e  di  azione   collettiva.   Disposizioni   sul
          principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche) 
              1. L'esercizio della delega nella  materia  di  cui  al
          presente articolo e' finalizzato a modificare ed  integrare
          la disciplina del sistema di valutazione delle strutture  e
          dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine  di
          assicurare  elevati  standard  qualitativi   ed   economici
          dell'intero procedimento di produzione  del  servizio  reso
          all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto
          dalle  singole  strutture,  a  prevedere  mezzi  di  tutela
          giurisdizionale  degli  interessati  nei  confronti   delle
          amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che
          si  discostano  dagli  standard  qualitativi  ed  economici
          fissati o che violano le norme preposte  al  loro  operato,
          nonche' a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui
          indicatori di efficienza o produttivita' si  discostino  in
          misura   significativa,   secondo   parametri    deliberati
          dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f),  dai
          valori  medi  dei  medesimi  indicatori  rilevati  tra   le
          amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento  delle
          amministrazioni con i rendimenti piu' alti, di  fissare  ai
          propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera  b)
          del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro  un
          termine ragionevole  ai  parametri  deliberati  dal  citato
          organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione  di
          canali di comunicazione diretta utilizzabili dai  cittadini
          per la segnalazione  di  disfunzioni  di  qualsiasi  natura
          nelle amministrazioni pubbliche. 
              2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui  al
          presente  articolo  il  Governo  si  attiene  ai   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)   individuare   sistemi   di    valutazione    delle
          amministrazioni  pubbliche  diretti   a   rilevare,   anche
          mediante ricognizione e utilizzo  delle  fonti  informative
          anche interattive esistenti  in  materia,  nonche'  con  il
          coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei  servizi
          e dei prodotti resi  ad  oggettivi  standard  di  qualita',
          rilevati anche a livello internazionale; 
              b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
          di  predisporre,  in  via  preventiva,  gli  obiettivi  che
          l'amministrazione si pone per ciascun anno e  di  rilevare,
          in via consuntiva, quanta parte degli  obiettivi  dell'anno
          precedente    e'    stata    effettivamente     conseguita,
          assicurandone la pubblicita' per i cittadini, anche al fine
          di realizzare un sistema di indicatori di  produttivita'  e
          di misuratori della qualita' del rendimento del  personale,
          correlato  al  rendimento  individuale  ed   al   risultato
          conseguito dalla struttura; 
              c) prevedere  l'organizzazione  di  confronti  pubblici
          annuali   sul   funzionamento   e   sugli   obiettivi    di
          miglioramento   di   ciascuna   amministrazione,   con   la
          partecipazione di associazioni  di  consumatori  e  utenti,
          organizzazioni   sindacali,   studiosi    e    organi    di
          informazione,  e  la  diffusione  dei  relativi   contenuti
          mediante adeguate forme di pubblicita', anche in  modalita'
          telematica; 
              d) promuovere la confrontabilita'  tra  le  prestazioni
          omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al  fine  di
          consentire la comparazione delle attivita' e dell'andamento
          gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si  esercita
          la pubblica funzione, stabilendo  annualmente  a  tal  fine
          indicatori di andamento  gestionale,  comuni  alle  diverse
          amministrazioni pubbliche o stabiliti per  gruppi  omogenei
          di  esse,  da  adottare  all'interno  degli  strumenti   di
          programmazione, gestione e controllo e negli  strumenti  di
          valutazione dei risultati; 
              e) riordinare gli organismi che  svolgono  funzioni  di
          controllo e valutazione del personale delle amministrazioni
          pubbliche secondo i seguenti criteri: 
              1) estensione della valutazione a  tutto  il  personale
          dipendente; 
              2) estensione della valutazione anche ai  comportamenti
          organizzativi dei dirigenti; 
              3) definizione di requisiti di elevata professionalita'
          ed   esperienza   dei   componenti   degli   organismi   di
          valutazione; 
              4) assicurazione della piena indipendenza  e  autonomia
          del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie
          e  degli  standard  definiti  dall'organismo  di  cui  alla
          lettera f); 
              5)   assicurazione   della   piena   autonomia    della
          valutazione,  svolta  dal  dirigente  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni e responsabilita'; 
              f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui
          all'art.  3,  l'istituzione,  in   posizione   autonoma   e
          indipendente,  di  un  organismo  centrale  che  opera   in
          collaborazione  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato e con la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica  ed  eventualmente  in
          raccordo con altri enti o  istituzioni  pubbliche,  con  il
          compito  di   indirizzare,   coordinare   e   sovrintendere
          all'esercizio indipendente delle funzioni  di  valutazione,
          di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere
          a) e b), di assicurare la comparabilita' e  la  visibilita'
          degli   indici   di   andamento   gestionale,    informando
          annualmente il Ministro per l'attuazione del  programma  di
          Governo sull'attivita' svolta. I componenti, in numero  non
          superiore a cinque, sono  scelti  tra  persone  di  elevata
          professionalita', anche estranee  all'amministrazione,  che
          non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto  con
          le funzioni dell'organismo, con  comprovate  competenze  in
          Italia o all'estero nelle materie attinenti la  definizione
          dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e  sono  nominati,
          nel rispetto del principio della rappresentanza di  genere,
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di concerto con il Ministro per l'attuazione del  programma
          di Governo, per un periodo di  sei  anni  e  previo  parere
          favorevole  delle  competenti   Commissioni   parlamentari,
          espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti; 
              g)  prevedere  che  i  sindaci  e  i  presidenti  delle
          province nominino i componenti dei  nuclei  di  valutazione
          cui e' affidato il compito di effettuare la valutazione dei
          dirigenti, secondo i criteri  e  le  metodologie  stabiliti
          dall'organismo di cui alla lettera f), e che  provvedano  a
          confermare   o   revocare   gli   incarichi    dirigenziali
          conformemente all'esito della valutazione; 
              h)  assicurare  la  totale  accessibilita'   dei   dati
          relativi ai servizi  resi  dalla  pubblica  amministrazione
          tramite la pubblicita' e la trasparenza degli indicatori  e
          delle   valutazioni   operate    da    ciascuna    pubblica
          amministrazione anche attraverso: 
              1)  la  disponibilita'  immediata  mediante   la   rete
          internet  di  tutti  i  dati  sui  quali   si   basano   le
          valutazioni, affinche' possano essere oggetto  di  autonoma
          analisi ed elaborazione; 
              2)  il  confronto  periodico  tra  valutazioni  operate
          dall'interno delle amministrazioni  e  valutazioni  operate
          dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori  o
          utenti, dei centri di ricerca e di ogni  altro  osservatore
          qualificato; 
              3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni,
          sentite le associazioni di cittadini, consumatori e  utenti
          rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata
          triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti  web
          delle pubbliche amministrazioni,  definito  in  conformita'
          agli obiettivi di cui al comma 1; 
              i) prevedere l'ampliamento  dei  poteri  ispettivi  con
          riferimento  alle  verifiche  ispettive  integrate  di  cui
          all'art. 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni; 
              l) consentire a ogni interessato di agire  in  giudizio
          nei   confronti   delle   amministrazioni,   nonche'    dei
          concessionari  di  servizi   pubblici,   fatte   salve   le
          competenze degli organismi con funzioni  di  regolazione  e
          controllo istituiti con legge dello  Stato  e  preposti  ai
          relativi  settori,  se   dalla   violazione   di   standard
          qualitativi ed economici o degli obblighi  contenuti  nelle
          Carte dei  servizi,  dall'omesso  esercizio  di  poteri  di
          vigilanza, di controllo o  sanzionatori,  dalla  violazione
          dei  termini   o   dalla   mancata   emanazione   di   atti
          amministrativi generali  derivi  la  lesione  di  interessi
          giuridicamente rilevanti per una  pluralita'  di  utenti  o
          consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri: 
              1) consentire  la  proposizione  dell'azione  anche  ad
          associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri
          associati; 
              2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e
          di merito del giudice amministrativo; 
              3) prevedere come condizione di ammissibilita'  che  il
          ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione  o
          al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai
          decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione
          degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito
          della  diffida,  si  instauri  un  procedimento   volto   a
          responsabilizzare progressivamente il dirigente  competente
          e, in relazione alla  tipologia  degli  enti,  l'organo  di
          indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a  che
          le misure idonee siano assunte nel termine predetto; 
              4) prevedere che, all'esito del  giudizio,  il  giudice
          ordini all'amministrazione o al concessionario di porre  in
          essere le misure idonee a porre  rimedio  alle  violazioni,
          alle omissioni o ai mancati adempimenti di  cui  all'alinea
          della  presente  lettera  e,   nei   casi   di   perdurante
          inadempimento, disponga la nomina di  un  commissario,  con
          esclusione del risarcimento del danno, per il  quale  resta
          ferma la disciplina vigente; 
              5)  prevedere  che  la  sentenza  definitiva   comporti
          l'obbligo    di    attivare    le    procedure     relative
          all'accertamento di eventuali responsabilita'  disciplinari
          o dirigenziali; 
              6)  prevedere   forme   di   idonea   pubblicita'   del
          procedimento giurisdizionale e della sua conclusione; 
              7) prevedere strumenti e procedure  idonei  ad  evitare
          che l'azione di cui all'alinea della presente  lettera  nei
          confronti  dei  concessionari  di  servizi  pubblici  possa
          essere proposta o proseguita, nel caso in cui  un'autorita'
          indipendente  o  comunque  un  organismo  con  funzioni  di
          vigilanza e controllo nel relativo  settore  abbia  avviato
          sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza. 
              3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al  comma
          2, lettera f), e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni
          di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2010,  compresi  i  compensi  ai  componenti.  E'
          altresi' autorizzata la spesa massima di 4 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          progetti sperimentali e innovativi volti a: 
              a)  diffondere  e  uniformare  le   metodologie   della
          valutazione tra le  amministrazioni  centrali  e  gli  enti
          territoriali, anche tramite la definizione  di  modelli  da
          pubblicare sulla rete internet; 
              b) sviluppare i processi di  formazione  del  personale
          preposto alle funzioni di controllo e valutazione; 
              c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione
          di controllo della soddisfazione dei cittadini; 
              d)  migliorare  la  trasparenza  delle   procedure   di
          valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo  di  un
          apposito sito internet.. 
              3-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,   tutti   gli   stanziamenti
          autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti
          delle risorse iscritte in bilancio a legislazione  vigente,
          alla copertura degli oneri relativi al funzionamento  della
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni pubbliche  (CIVIT),  ivi
          compresi i compensi  per  i  componenti  della  Commissione
          medesima. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  3,
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          recata dall'art. 1, comma  227,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266. Con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita' di organizzazione dell'organismo di cui al  comma
          2, lettera f), e fissati i compensi per  i  componenti.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              5. Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f),  e
          del comma 3, secondo periodo, non devono derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6. La trasparenza costituisce livello essenziale  delle
          prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma
          dell'art.   117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
          Costituzione. 
              7. Ai fini del comma 6 la trasparenza  e'  intesa  come
          accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento  della
          pubblicazione   sui   siti   internet    delle    pubbliche
          amministrazioni,  delle   informazioni   concernenti   ogni
          aspetto      dell'organizzazione      delle       pubbliche
          amministrazioni, degli indicatori relativi  agli  andamenti
          gestionali   e   all'utilizzo   delle   risorse   per    il
          perseguimento delle funzioni istituzionali,  dei  risultati
          dell'attivita'  di  misurazione  e  valutazione  svolta  in
          proposito dagli organi competenti, allo scopo  di  favorire
          forme diffuse di controllo del  rispetto  dei  principi  di
          buon andamento e imparzialita'. 
              8.   Le   amministrazioni   pubbliche   adottano   ogni
          iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza  nella
          propria organizzazione e nella propria attivita'. 
              9. All'art. 1,  comma  1,  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento
          delle prestazioni di chiunque sia addetto ad  una  funzione
          pubblica e la relativa  valutazione  non  sono  oggetto  di
          protezione della riservatezza personale»." 
              L'art. 17-bis del decreto legislativo  n.  165  del  30
          marzo 2001, abrogato dalla presene legge, recava:  «17-bis.
          Vicedirigenza.». 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "3. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma
          58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio."